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Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare

 

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare

Decisione (Euratom) 2021/390 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, che approva la conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

  • L’accordo si prefigge di agevolare la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo per quanto riguarda gli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare a favore della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e dell’India. L’accordo si fonda sui principi di uguaglianza e reciprocità, al fine di rafforzare il rapporto di cooperazione tra le parti, rispettando le esigenze e le priorità dei rispettivi programmi nucleari.
  • La Commissione approva la decisione inerente alla conclusione dell’accordo per conto dell’Euratom (articolo 101 del trattato Euratom).

PUNTI CHIAVE

Obiettivo e principi

L’accordo ha lo scopo di evitare ostacoli, ritardi o interferenze nelle attività nucleari di entrambe le parti, e di essere attuato in conformità a pratiche di gestione oculata e ad attività economiche e nucleari sicure.

L’accordo non deve essere utilizzato per:

  • interferire con la politica o i programmi nucleari;
  • ostacolare la promozione degli usi pacifici dell’energia nucleare;
  • impedire la libera circolazione di materiale o delle apparecchiature.

Le attività di cooperazione si basano su:

  • beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
  • accesso reciproco alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico condotte da ciascuna delle parti;
  • scambio tempestivo delle informazioni che incidono sulla cooperazione;
  • tutela della proprietà intellettuale ed equa ripartizione dei diritti.

Uso pacifico

La cooperazione prevista dall’accordo è svolta per scopi esclusivamente pacifici e non esplosivi. Le parti sono tenute a garantire che qualsiasi materiale o apparecchiature trasferiti siano utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi.

Attività

Le attività pacifiche pertinenti a ricerca e sviluppo prese in considerazione dall’accordo comprendono (altre possono essere definite di comune accordo):

  • sicurezza nucleare dei reattori, esclusi quelli alimentati utilizzando uranio altamente arricchito;
  • radioprotezione e monitoraggio dell’ambiente;
  • gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare riduzione del volume dei rifiuti, condizionamento e comportamento in condizione di deposito;
  • disattivazione, decontaminazione e smantellamento degli impianti nucleari;
  • sicurezza nucleare: metodi e tecnologie per prevenire, rilevare e rispondere agli incidenti nucleari e radioattivi;
  • salvaguardie nucleari;
  • ricerca nell’ambito delle scienze nucleari, incluse applicazioni nei settori dell’agricoltura, della sanità e degli isotopi industriali;
  • fusione termonucleare controllata;
  • istruzione e formazione.

Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

  • partecipazione reciproca di organismi di ricerca indiani e dell’Unione europea ai rispettivi progetti di ricerca e sviluppo;
  • progetti congiunti di ricerca e sviluppo in cui è stato delineato un piano di gestione della tecnologia;
  • visite e scambi di studenti, ricercatori ed esperti tecnici;
  • organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi, laboratori scientifici e corsi di formazione di breve durata, nonché partecipazione di esperti alle attività;
  • scambi, condivisione e trasferimento di campioni, materiali, strumenti e attrezzature per fini sperimentali;
  • scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi pertinenti.

Sicurezza nucleare e salvaguardie

Finanziamento

  • Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi delle parti. Le spese sostenute non comporteranno alcun trasferimento di fondi da una parte all’altra.
  • Qualora specifici programmi di cooperazione prevedano il sostegno finanziario all’altra parte, tale sostegno dovrà risultare conforme alla legislazione e ai regolamenti rispettivi della parte interessata e sarà soggetto a condizioni specifiche che non dovranno essere in contrasto con il presente accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo entrerà in vigore alla notifica per iscritto di entrambe le parti dell’espletamento delle procedure interne di ratifica.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare (GU L 440 del 30.12.2020, pag. 1).

Decisione (Euratom) 2021/390 del Consiglio del 20 febbraio 2020 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India in materia di ricerca e sviluppo nel campo degli usi pacifici dell’energia nucleare (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 30).

Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29).

Accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 19).

Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 17).

Decisione (UE) 2015/1788 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 18).

Ultimo aggiornamento: 21.03.2021

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