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Il regolamento istituisce il certificato COVID digitale dell’Unione europea (Unione), che consiste in un quadro armonizzato di prova della vaccinazione, di test o di guarigione in relazione alla COVID-19. Il certificato è concepito per:
aiutare i titolari a esercitare i propri diritti di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19;
essere uno strumento coordinato per facilitare i viaggi, qualora gli Stati membri dell’Unione attuino restrizioni per limitare la diffusione della COVID-19.
PUNTI CHIAVE
Il quadro verte sulla modalità di rilascio, accettazione e verifica dei seguenti certificati:
certificato di vaccinazione, che conferma che la persona ha ricevuto un vaccino anti COVID-19, riportante informazioni sul vaccino, sul numero di dosi somministrate e sulla data di vaccinazione. I certificati di vaccinazione saranno rilasciati dallo Stato membro in cui è stata somministrata la vaccinazione;
certificato di test, che conferma che la persona si è sottoposta a un test di amplificazione dell’acido nucleico (test NAAT2) o a un test antigenico3 elencati nell’elenco comune dell’Unione dei test antigenici relativi alla COVID-19 per verificare l’eventuale infezione da virus che hanno causato la COVID-19 (SARS-CoV-2), comprese le informazioni sul test, sulla data e sull’ora del test e sul risultato. I certificati di test saranno rilasciati dallo Stato membro in cui è stato eseguito il test;
certificato di guarigione, che conferma che la persona è guarita da un’infezione da SARS-CoV-2 a seguito di un risultato positivo di un test NAAT o di un test antigenico presente nell’elenco comune dei test antigenici della COVID-19 dell’Unione, e riportante la data del test positivo. I certificati di guarigione sono rilasciati dallo Stato membro in cui si trova la persona guarita.
Gli Stati membri rilasciano certificati distinti per ogni dose di vaccinazione, risultato del test o guarigione con le seguenti caratteristiche:
in formato digitale o cartaceo;
con un codice di risposta rapida (codice QR) per permettere la verifica e tutelare contro falsificazioni;
in forma gratuita;
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro e in inglese;
con validità in tutti gli Stati membri.
I certificati comprendono soltanto un numero limitato di informazioni necessarie che non devono essere conservate dai verificatori. Ai fini della verifica, il controllo si esegue unicamente sulla validità e sull’autenticità del certificato, verificando la firma digitale dell’autorità di emissione memorizzata nel codice QR.
Le firme dei certificati possono essere verificate in tutta l’Unione europea.
Qualora uno Stato membro accetti la prova di vaccinazione, di test o di guarigione per revocare determinate restrizioni alla libera circolazione, è altresì obbligato ad accettare i certificati dell’Unione europea rilasciati da altri Stati membri in presenza delle medesime condizioni.
Ai fini dei viaggi all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione rilasciati dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primaria sono validi per 270 giorni. Gli Stati membri dovrebbero accettare solo i certificati che indicano che sono trascorsi non più di 270 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose. Tale periodo di accettazione è limitato alle persone di età pari o superiore ai 18 anni. I certificati rilasciati per le dosi di richiamo non hanno una validità massima. I certificati di guarigione scadono al più tardi 180 giorni dopo il risultato positivo del test. I certificati di test non riportano una data di scadenza.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione modifica il quadro di fiducia sostenendo lo scambio bilaterale di elenchi di cancellazione dei certificati tra Stati membri in cui i certificati sono stati emessi in modo errato, a causa di frodi o in seguito alla sospensione di una partita di vaccini COVID-19 ritenuta difettosa.
Il possesso di un certificato non deve:
essere considerato un presupposto per esercitare il diritto alla libera circolazione;
comportare la discriminazione basata sul possesso di una categoria specifica di certificato.
Gli operatori dei servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri a cui è richiesto dal diritto nazionale di attuare determinate misure di salute pubblica durante la pandemia di COVID-19, possono verificare, ma non conservare le informazioni presenti sui certificati. Debbono altresì integrare il sistema dei certificati nelle proprie operazioni presso aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e autostazioni.
Una raccomandazione distinta adottata dal Consiglio dell’Unione europea riguarda l’allentamento delle restrizioni alla libera circolazione all’interno dell’Unione. Il principio di base è che chiunque eserciti il proprio diritto di libera circolazione e che sia in possesso di un certificato COVID digitale dell’Unione valido non dovrebbe essere soggetto a ulteriori restrizioni, come ad esempio ulteriori test, tranne in situazioni eccezionali. Tuttavia, poiché la raccomandazione non è vincolante, ciascuno Stato membro dispone di una certa discrezionalità in merito all’applicazione della raccomandazione. Pertanto, sebbene ogni Stato membro debba accettare il certificato come prova valida, sussistono alcune variazioni nella conseguenze per i titolari.
L’uso interno dei certificati COVID-19, per regolare l’accesso a eventi, ristoranti, sedi sportive, trasporti pubblici o ai luoghi di lavoro, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale dell’Unione. Gli Stati membri possono effettivamente impiegare il certificato COVID digitale dell’Unione per scopi interni; tuttavia, devono stabilire una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti gli obblighi in materia di protezione dei dati, oltre ad altre condizioni.
Equivalenza dei certificati COVID-19 di paesi terzi
Nel caso del rilascio di certificati interoperabili da parte di paesi terzi, che risultano conformi alle norme tecniche necessarie, la Commissione europea può adottare decisioni di esecuzione («decisioni di equivalenza») al fine di stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da quel paese sono equivalenti ai certificati COVID digitali dell’Unione.
Ciò permetterà al paese terzo interessato di essere collegato al sistema di certificati COVID digitali dell’Unione. I certificati rilasciati dal suddetto paese dovranno quindi essere accettati in modo diretto alle stesse condizioni dei certificati dell’Unione.
Finora, la Commissione ha adottato tali decisioni per quanto concerne i seguenti paesi terzi:
Svizzera [decisione di esecuzione (UE) 2021/1126];
Stato della Città del Vaticano [decisione di esecuzione (UE) 2021/1272];
San Marino [decisione di esecuzione (UE) 2021/1273];
Inizialmente doveva essere applicato per 12 mesi, dal al . Tuttavia, il , il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una proroga del regolamento fino al .
Poiché l’impatto di un possibile aumento delle infezioni non può essere previsto, dato che dipende anche dalla comparsa o meno di nuove varianti, la proroga permetterà alle persone di continuare a utilizzare il proprio certificato per viaggiare in tutta l’Unione, nel caso in cui un aumento delle infezioni renda necessario per gli Stati membri reintrodurre temporaneamente le restrizioni di viaggio durante la seconda metà del 2022 e la prima metà del 2023.
Tuttavia, questa proroga non deve essere considerata come l’obbligo per gli Stati membri dell’Unione, in particolare quelli che revocano misure sanitarie pubbliche interne, di mantenere o imporre restrizioni alla libera circolazione.
CONTESTO
Regolamento (UE) 2021/954 relativo al certificato COVID digitale dell’Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’Unione europea.
Interoperabile. Capace di verificare i sistemi di uno Stato membro per quanto riguarda l’utilizzo di dati codificati da un altro Stato membro.
Test NAAT. Un test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico, quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa, amplificazione isotermica mediata da loop e amplificazione mediata da trascrizione, utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico del SARS-CoV-2.
Test antigenico. Un test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale che fornisce risultati in meno di 30 minuti.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’Unione europea) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del , pag. 1).
Le modifiche successive al regolamento (UE) 2021/953 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’Unione) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 173 del , pag. 46).
Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’Unione) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 173 del , pag. 37).
Regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione, del , che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione dei minori dal periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell’Unione (GU L 102 del , pag. 8).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del , che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del , pag. 84).
Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione, del , che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi (GU L 42 del , pag. 4).
Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del , su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del , pag. 110).
Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del , che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell’Unione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (GU L 458 del , pag. 459).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del , che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’Unione europea istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del , pag. 32).
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’Unione europea) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del , pag. 24).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del , pag. 73).
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del , pag. 45).
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del , pag. 77). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 229 del , pag. 35).