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Garantire la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale per gli utilizzatori

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/425: sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale1 (DPI) volti a garantire la salute e la sicurezza degli utilizzatori e a consentire la vendita e l’uso di tali dispositivi in tutta l’Unione europea (Unione).
  • Il regolamento sostituisce la normativa precedente (direttiva 89/686/CEE del Consiglio).

PUNTI CHIAVE

  • I DPI possono essere venduti e utilizzati soltanto se:
    • sono conformi al regolamento, in particolare all’allegato II che stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza, adeguatamente mantenuti e usati ai fini cui sono destinati;
    • non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o degli immobili.
  • I fabbricanti sono tenuti a:
    • garantire che gli elementi dei DPI sono progettati e realizzati in base alla legislazione;
    • sottoporre ogni DPI alla relativa procedura di valutazione della conformità2;
    • conservare la documentazione tecnica pertinente e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni;
    • eseguire prove a campione dei DPI e, se del caso, tenere un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami di DPI;
    • fornire informazioni, come ad esempio il nome commerciale registrato e il proprio indirizzo postale, sull’imballaggio dei DPI o sui documenti di accompagnamento;
    • fornire istruzioni facilmente comprensibili per l’uso e la sicurezza;
    • informare subito le autorità nazionali qualora il DPI presenti un rischio.
  • Gli importatori e i distributori sono obbligati a garantire che i DPI rispettino le norme dell’UE.
  • Vengono eseguite diverse procedure di valutazione della conformità da parte di organismi nazionali preposti a tale valutazione, in base alle tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:
    • categoria I — rischi minimi;
    • categoria II — rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
    • categoria III — rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.
  • La conformità dei DPI ai rigorosi requisiti di sicurezza e salute è attestata dalla marcatura CE apposta sul prodotto (ai sensi della decisione n. 768/2008/CE).
  • Gli Stati membri dell’Unione informano la Commissione europea dei vari organismi che sono autorizzati a svolgere le prove sulla valutazione della conformità.
  • La Commissione provvede all’organizzazione di scambi di esperienze tra le autorità nazionali.
  • La normativa non si applica ai DPI utilizzati:
    • dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
    • per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
    • per l’uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme o dall’umidità e dall’acqua durante la rigovernatura;
    • su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali;
    • da conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori (caschi e visiere di protezione).
  • Gli Stati membri dovevano stabilire opportune sanzioni per qualsiasi violazione della legge entro il .
  • Un atto di esecuzione della Commissione, la decisione di esecuzione (UE) 2023/941, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2752 e (UE) 2024/2599, stabilisce norme armonizzate per i DPI.

Modalità di emergenza del mercato interno

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi3.

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 aggiunge un capitolo al regolamento (UE) 2016/425 che descrive come si applicano le procedure di emergenza. Inoltre:

  • richiede agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei DPI relativi a prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelle relative a prodotti che non lo sono;
  • consente agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di DPI specifici senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato4 e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consente alle autorità competenti degli Stati membri di presumere che i prodotti fabbricati in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto, identificati dalla Commissione come idonei a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • dà alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2016/425 si applica dal , fatta eccezione per gli articoli che riguardano principalmente gli organismi e le procedure di notifica. Gli articoli rimanenti sono in vigore dal .

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Dispositivi di protezione individuale. Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.
  2. Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
  3. Beni e servizi rilevanti per la crisi. Prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.
  4. Organismo notificato. Un organismo che esegue valutazioni di conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. Si tratta di un servizio offerto ai fabbricanti nel pubblico interesse.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del , pag. 51).

ultimo aggiornamento:

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