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Cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e unioni registrate

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

I due regolamenti determinano le regole applicabili agli effetti patrimoniali di coppie sposate o partner registrati in cui le coppie hanno nazionalità diverse dell’UE o in cui le coppie possiedono proprietà in un altro paese dell’UE.

Essi delineano le regole riviste, concordate da 18 paesi dell’UE, sulla competenza, le leggi che dovrebbero essere applicate e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sui regimi patrimoniali dei coniugi1 o sulle conseguenze patrimoniali3 di una unione registrata2 che si verificano quando i matrimoni o le unioni registrate si sciolgono, o quando un partner muore.

PUNTI CHIAVE

I 18 paesi dell’UE che partecipano alla cooperazione rafforzata sono Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia, come autorizzato dalla decisione del Consiglio (UE) 2016/954. Gli altri stati sono liberi di aderire in qualsiasi momento dopo l’adozione del regolamento. A tale riguardo, l’Estonia ha annunciato il suo interesse e che prenderà in considerazione la possibilità di prendere parte alla cooperazione dopo la sua adozione.

Ambito di applicazione

Le questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi, al riconoscimento o alla validità di un matrimonio, agli obblighi di mantenimento e all’eredità non sono trattate. I regolamenti non modificano le leggi nazionali sul matrimonio o le unioni registrate e stabiliscono che la legge applicabile si applica a tutti i beni indipendentemente dal luogo in cui si trovano tali beni e sarà applicata indipendentemente dal fatto che sia o meno la legge di un paese dell’UE.

Competenza giurisdizionale

I regolamenti mirano a consentire ai cittadini di far gestire i loro casi da tribunali dello stesso paese dell’UE. I coniugi e i partner possono accordarsi sulle leggi di quale paese siano applicabili ai beni relativi al matrimonio o all’unione registrata, scegliendo tra:

  • il paese in cui uno o entrambi hanno la loro «residenza abituale»;
  • il paese di cittadinanza di uno dei coniugi o partner;
  • il paese sotto la cui legislazione l’unione registrata è stata creata.

Qualora la coppia non compia tale scelta, la giurisdizione sarà decisa nel caso di una proprietà matrimoniale sulla base di (nell’ordine):

  • il paese in cui i componenti della coppia abbiano entrambi vissuto dopo la fine del matrimonio; o
  • la cittadinanza comune della coppia alla fine del matrimonio; o
  • il paese con cui la coppia ha il collegamento più stretto al momento del matrimonio.

Se il matrimonio non è riconosciuto dalla legge nazionale ai fini del patrimonio matrimoniale, il tribunale può rifiutare la giurisdizione, e allo stesso modo lo può fare per l’unione registrata. Il regolamento non impedisce alle parti di accordarsi amichevolmente in via extragiudiziale, ad esempio dinanzi a un notaio, in un paese dell’UE di loro scelta.

Il regolamento sull’unione registrata espone le questioni relative alle conseguenze patrimoniali delle unioni registrate, in particolare la liquidazione dei beni e gli effetti delle conseguenze patrimoniali dell’unione registrata su un rapporto giuridico tra un partner e terze parti.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

I regolamenti contengono norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione di decisioni analoghe a quelle di altre norme dell’UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile. I motivi di non riconoscimento di una decisione includono circostanze in cui tale riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico nel paese dell’UE in cui viene richiesto il riconoscimento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Fatta eccezione per alcune questioni amministrative preparatorie, i regolamenti si applicano a partire dal .

TERMINI CHIAVE

  1. Regime patrimoniale dei coniugi: norme relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi e nei loro rapporti con terzi, in seguito al matrimonio o alla sua rottura.
  2. Conseguenze patrimoniali di un’unione registrata: norme relative ai rapporti patrimoniali dei partner, tra loro e nei loro rapporti con terzi, come conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell’unione o dalla sua rottura.
  3. Unione registrata: il regime che disciplina la vita in comune di due persone come previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria ai sensi di tale legge e che adempie alle formalità giuridiche richieste da tale legge per la sua creazione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell’, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 2016/1103 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 183 dell’, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

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