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Emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI): normative di certificazione

SINTESI DI:

Regolamento (CE) No 595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori relativo alle emissioni dei veicoli pesanti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Definisce le regole relative all’omologazione1 di veicoli a motore, dei loro motori, e delle parti di ricambio dei veicoli pesanti (camion, autobus, corriere) per quanto riguarda le emissioni prodotte. Il regolamento stabilisce inoltre le regole relative a:
    • la conformità in servizio di veicoli e motori;
    • la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento;
    • sistemi diagnostici di bordo;
    • la misura del consumo di combustibile e le emissioni di CO2.
  • Esso abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE a decorrere dal .
  • Va osservato che dal , le normative relative all’accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione del veicolo originariamente stabilito nel regolamento- si possono trovare nel Capitolo XIV del regolamento (UE) 2018/858 (vedi sintesi).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Tale regolamento viene applicato sui veicoli a motore di categoria M1, M2, N1 e N2 con una massa di referenza che eccede i 2.610 kg, e tutti i veicoli a motore di categorie M3 e N3, come definito nel Regolamento (EU) 2018/858.

Obblighi dei costruttori

I costruttori sono tenuti a:

  • poter dimostrare che tutti i nuovi veicoli, motori e pezzi di ricambio venduti, registrati o messi in circolazione nell’Unione europea (Unione) sono stati omologati secondo tale regolamento;
  • adottare misure tecniche che garantiscano che le emissioni dal tubo di scarico del veicolo siano effettivamente limitate per tutto il periodo di vita dei veicoli in condizioni normali di impiego.

Requisiti e prove

I costruttori devono attrezzare i veicoli o i motori con i componenti in conformità con i limiti di emissione stabiliti nell’allegato I a questo regolamento, sotto specifiche condizioni da parte della Commissione europea nel tale regolamento e atti di esecuzione.

Calendario

Autorità nazionali non devono concedere omologazione di tipo europee o nazionali per i veicoli che non sono in conformità con tale argomento dal , e devono proibire la registrazioni di nuovi veicoli che non sono in conformità con tale regolamento dal .

Incentivi finanziari

  • Stati membri dell’Unione potrebbero concedere degli incentivi finanziari per l’acquisto di veicoli a motore prodotto in serie in conformità con tale regolamento fino al . Delle misure a posteriori sono ugualmente concepibili sia per l’adeguamento dei veicoli a motore già in circolazione che per la loro demolizione.
  • Il capitale di questi incentivi finanziari dovrà essere equivalente al costo supplementare dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare la conformità ai limiti di emissione di un veicolo.

Esecuzione della legislazione

Atti di esecuzione stabiliscono misure di esecuzione di tale regolamento (CE) n. 595/2009.

  • Regolamento (UE) n. 582/2011 stabilisce i requisiti tecnici specifici per l’omologazione di rimorchi pesanti relativo all’emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Il regolamento è stato modificato diverse volte e ricopre aspetti diversi tipo:
    • normative relative all’omologazione a più fasi, adattamenti personalizzati, piccolo costruttori e sistemi riportati;
    • un requisito per assicurare impianti di motore e veicoli siano attrezzati con sistemi diagnostici di bordo;
    • conformità della produzione;
    • conformità in servizio;
    • misure correttive in caso di non conformità;
    • prescrizioni intese a limitare le emissioni fuori ciclo;
    • dispositivi di controllo dell’inquinamento;
    • requisiti dettagliati per l’omologazione;
    • normative per l’omologazione europea di:
      • sistema motore o famiglia di motori2 come un’entità tecnica indipendente relative alle emissioni,
      • un veicolo relativo alle emissioni,
      • un tipo di dispositivo di controllo dell’inquinamento come unità tecnica distinta.
  • Regolamento (UE) 2017/2400 (vedi sintesi) integra le normative giudiziarie stabilite dal regolamento (UE) n. 582/2011. Esso stabilisce le normative per:
    • la certificazione dei componenti dei veicoli che hanno un impatto sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante;
    • il rilascio di licenze per eseguire simulazioni al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che vengono messi in vendita, immatricolati o messi in servizio nell’Unione;
    • L’utilizzo di strumenti di simulazione e la dichiarazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e i valori del consumo di carburante che sono determinati.
  • Atto di esecuzione (UE) 2022/1362 che contiene normative relative alla prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull’autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrata in vigore dal . Tuttavia, alcune delle modifiche alle direttive 2007/46/CE incluse nell’allegato II al regolamento (CE) n. 595/2009 sono entrate in vigore solamente dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Omologazione. La procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, soddisfino determinati requisiti giuridici.
  2. Famiglia di motori. Un raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, attraverso il loro disegno, hanno caratteristiche simili di emissioni di scarico e stabilisce valori limite di emissione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 595/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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