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La direttiva 2014/35/UE crea condizioni uniformi in tutta l’Unione europea (Unione) per la vendita di materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Essa si applica ai materiali elettrici destinati ad essere adoperati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1 500 volt in corrente continua.
La direttiva copre i rischi per la salute e la sicurezza, garantendo così che il materiale elettrico venga usato in sicurezza e nelle applicazioni per il quale è stato fabbricato.
PUNTI CHIAVE
La direttiva 2014/35/UE stabilisce le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori relativamente alla vendita di materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro taluni limiti di tensione:
tutto il materiale elettrico in vendita nell’Unione deve essere provvisto della marcatura CE per dimostrarne la conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza della legislazione dell’Unione;
prima di ottenere la marcatura CE, il fabbricante deve eseguire una valutazione di sicurezza e conformità1, preparare la documentazione tecnica che dimostra la conformità del materiale e redigere e firmare una dichiarazione di conformità UE;
gli importatori devono verificare che i fabbricanti abbiano svolto correttamente la valutazione della conformità e informare le autorità responsabili del controllo di sicurezza nel caso in cui ritengano che il materiale elettrico non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza;
la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica devono essere conservate per dieci anni;
le istruzioni e le informazioni di sicurezza devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, come stabilito dall’autorità di vigilanza interessata;
i fabbricanti e gli importatori devono indicare le loro informazioni relative al contatto sul materiale elettrico;
Inoltre, la direttiva specifica i passi che le autorità nazionali di vigilanza devono compiere per individuare e prevenire la vendita di materiale elettrico pericoloso nell’Unione.
Modalità di emergenza del mercato interno
La direttiva di modifica (UE) 2024/2749 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi2.
La direttiva (UE) 2024/2749 modifica la direttiva 2014/35/UE che stabilisce le modalità di applicazione di tali procedure di emergenza. Tra le altre cose, le nuove norme:
richiedono agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
consentono agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di materiale elettrico senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
consente alle autorità competenti degli Stati membri di presumere che il materiale elettrico fabbricato in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto, identificato dalla Commissione europea come idoneo a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispetti i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
danno alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 2014/35/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .
Le norme adottate ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/2749 devono essere recepite entro il e si applicheranno a partire dal .
Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
Beni e servizi rilevanti per la crisi. Prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del , pag. 357).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, ).
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno (GU L, 2024/2749, ).