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Prodotti difettosi: responsabilità

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2024/2853 aggiorna le norme dell’Unione europea (Unione) sulla responsabilità da prodotto per tenere conto delle nuove tecnologie, garantire una migliore protezione delle vittime e una maggiore certezza del diritto per le imprese.

La direttiva garantisce che una persona che ha subito un danno possa richiedere un risarcimento dimostrando il difetto e il nesso di causalità tra il difetto e il danno, indipendentemente dal fatto che il produttore sia responsabile o meno.

PUNTI CHIAVE

La nuova direttiva adatta le norme esistenti in materia di responsabilità alle aree seguenti.

  • L’economia digitale. La definizione di "prodotto" è stata chiarita per includere il software, compresi i sistemi di intelligenza artificiale (IA):
    • tutti i tipi di software, compresi i sistemi applicativi e IA, sono disciplinati dalla nuova direttiva;
    • il produttore è responsabile dei difetti che potrebbero comparire in seguito all’aggiornamento o al passaggio a una versione superiore del software eseguito sotto il suo controllo;
    • il produttore è responsabile dei difetti che potrebbero manifestarsi a causa dell’apprendimento continuo del sistema di IA, qualora tale sistema rimanga sotto il controllo del produttore;
    • i servizi digitali necessari per il funzionamento del prodotto e che sono stati incorporati nel prodotto sotto il controllo del produttore sono disciplinati dalla direttiva.
  • Catene globali del valore. La direttiva garantisce che nell’Unione vi sia sempre una persona responsabile nei confronti della quale la vittima può richiedere un risarcimento quando la sede del produttore si trova al di fuori dell’UE:
    • gli importatori e i rappresentanti autorizzati possono essere ritenuti responsabili per i danni causati dal prodotto difettoso;
    • in assenza di un importatore o di un rappresentante autorizzato, i fornitori di servizi di logistica possono essere ritenuti responsabili per il prodotto difettoso;
    • le piattaforme online che operano in qualità di produttore, importatore, rappresentante autorizzato, fornitore o distributore di servizi di logistica possono essere ritenute responsabili per un prodotto difettoso venduto sulla loro piattaforma, proprio come qualsiasi altro operatore economico;
    • le piattaforme online che agiscono come un semplice intermediario del prodotto difettoso possono essere comunque ritenute responsabili al verificarsi di determinate condizioni.
  • L’economia circolare. Un’azienda o una persona che modifica in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del produttore originale diventa produttore del prodotto e può essere ritenuta responsabile per qualsiasi difetto.

La direttiva riguarda inoltre i seguenti elementi principali.

  • Difettosità. Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere o che è richiesta dalla normativa UE o nazionale. La valutazione della difettosità includerebbe, tra le altre circostanze:
    • la presentazione e le caratteristiche del prodotto, compresa l’etichettatura;
    • l’effetto sul prodotto di qualsiasi capacità di continuare ad apprendere o acquisire nuove caratteristiche;
    • l’effetto ragionevolmente prevedibile sul prodotto di altri prodotti che si prevede possano essere utilizzati insieme al prodotto.
  • Danni. Il diritto al risarcimento esiste quando il prodotto difettoso ha causato uno dei seguenti tipi di danni:
    • decesso o lesioni personali (compreso un danno alla salute psicologica riconosciuto dal punto di vista medico);
    • danni alle proprietà;
    • distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali.
  • Accesso alle prove. La direttiva stabilisce il diritto di entrambe le parti di richiedere l’accesso alle prove necessarie a sostegno delle loro richieste.
  • Responsabilità e risarcimento.
    • Chiunque abbia subito un danno causato da un prodotto difettoso può presentare un reclamo dinanzi a un tribunale nazionale.
    • Le imprese rimangono responsabili dei loro prodotti difettosi per un periodo di 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato.
    • Il termine di prescrizione di 10 anni è esteso a 25 anni nei casi in cui i danni alla persona sono lenti a manifestarsi (danni alla salute latenti).
    • Le vittime hanno tre anni di tempo per presentare la richiesta di risarcimento dinanzi a un tribunale nazionale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal . Per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data, restano applicabili le norme derivanti dalla direttiva 85/374/CEE.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (GU L, 2024/2853, ).

ultimo aggiornamento:

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