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Pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (dal 2018)

La normativa riunisce in un unico testo cinque direttive esistenti e stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere gli individui dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

ATTO

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

SINTESI

In situazioni normali, le dosi di radiazioni ionizzanti sono così ridotte da non presentare conseguenze avverse per la salute. Tuttavia, alcune conseguenze, in particolare il cancro, possono manifestarsi in un momento successivo. Al fine di minimizzare questo pericolo, una direttiva dell’Unione europea (UE), adottata a dicembre del 2013, introduce nuove norme di sicurezza.

Tali norme sono fondate su quasi vent’anni di ricerca internazionale sulla radioprotezione svolta dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica, dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e da altri organismi internazionali. Queste norme rappresentano un significativo passo in avanti per quanto riguarda la radioprotezione in un’ampia gamma di settori: medico, industriale, della produzione di energia e dello smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo

La normativa è volta a proteggere la salute dei lavoratori, della popolazione, dei pazienti e di altri individui garantendo un livello minimo di protezione uniforme. Tale soglia si applica a ogni esposizione pianificata, esistente, accidentale o di emergenza che possa verificarsi. I governi dell’UE possono applicare norme fondamentali più restrittive, qualora lo desiderassero.

Pubblicazioni delle dosi massime in caso di emergenza

La direttiva prevede la pubblicazione delle dosi massime di radiazioni cosicché la popolazione possa verificare se ha ricevuto, da diverse sorgenti, una dose superiore ai limiti previsti dalla legge. Inoltre, sono indicate disposizioni concernenti lo scambio di informazioni in situazioni di emergenza. Queste devono includere informazioni e previsioni sulle condizioni meteorologiche, i movimenti dell’aria e i depositi al suolo, le intensità di dose ambientali e i livelli di contaminazione dei generi alimentari essenziali.

Le autorità nazionali devono informare tutti gli abitanti entro 50 chilometri da un impianto a rischio, e chiunque rischi di essere interessato, delle misure di protezione sanitaria da adottare in caso di emergenza.

Smaltimento

La presente direttiva comprende misure per lo smaltimento dei materiali radioattivi e il temporaneo, o definitivo, stoccaggio dei rifiuti radioattivi, e l’esposizione dei lavoratori a radiazioni cosmiche da areomobili, veicoli spaziali o voli frequenti.

Esenzione

Non sono contemplate dalla normativa le radiazioni ionizzanti provenienti da apparecchi medici che rientrano nella direttiva concernente i dispositivi medici (93/42/CEE).

Abrogazione

Le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom saranno abrogate con effetto dal 6.2.2018.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2013/59/Euratom

6.2.2014

6.2.2018

GU L 13 del 17.1.2014.

Ultima modifica: 11.08.2014

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