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Personale dei treni transfrontalieri: condizioni di lavoro

SINTESI DI:

Direttiva 2005/47/CE concernente l’accordo su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

  • L'accordo stabilisce un equilibrio tra:
    • l'esigenza di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili nei servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
    • l'esigenza di flessibilità di funzionamento delle imprese di trasporto ferroviario nella prospettiva di uno spazio ferroviario integrato dell'Unione europea (UE).
  • L'accordo riconosce ai lavoratori un periodo di riposo giornaliero di 12 ore consecutive e pause da 30 a 45 minuti. L'accordo limita il tempo di guida giornaliera a 9 ore per una prestazione diurna e a 8 ore per una prestazione notturna.
  • I datori di lavoro godono invece di una maggiore flessibilità perché possono eccezionalmente ridurre i periodi di riposo giornaliero a 9 ore invece delle 11 previste dalla direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
  • I paesi dell'UE possono mantenere o introdurre norme più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva.
  • La direttiva non può servire a giustificare una minore protezione nei confronti dei lavoratori interessati quando questa sia accordata dalla legislazione nazionale esistente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal . I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il .

CONTESTO

La presente direttiva si inscrive nel quadro generale dell’interoperabilità dei sistemi ferroviari dell'UE. Una rete ferroviaria più integrata deve permettere all'UE di ridurre l'utilizzo del trasporto su strada e gli effetti nefasti che ne conseguono. Coinvolgendo le parti sociali, essa mira a garantire condizioni di lavoro soddisfacenti per i lavoratori impiegati nei servizi di interoperabilità ferroviaria.

* TERMINI CHIAVE

  1. Lavoratore mobile: qualsiasi membro del personale ferroviario assegnato a servizi di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora per ciascuna prestazione giornaliera.
  2. Servizio di interoperabilità transfrontaliera: funzionamento dei treni appartenenti a un paese sulle linee di un altro paese.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del , concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195 del , pag. 15-17)

ultimo aggiornamento

Augša