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Accordo di cooperazione tra la CEE e il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione tra la CEE e gli Stati del CCG

Decisione 89/147/CEE — Conclusione di un accordo di cooperazione tra la CEE e gli Stati del CCG

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

  • La decisione riguarda la conclusione, per conto della CEE (ora UE) di un accordo di partenariato e cooperazione con gli Stati del CCG (Emirati arabi uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait).
  • L’accordo mira a promuovere la più ampia cooperazione globale in tutti i campi tra partner uguali e a condizioni reciprocamente vantaggiose tra le due regioni e a favorire il loro sviluppo economico.

PUNTI CHIAVE

L’accordo comprende quanto segue:

  • cooperazione economica, che dovrebbe essere la più ampia possibile, senza escludere alcun settore, e cooperazione tecnica per incoraggiare e facilitare
    • la diversificazione delle economie degli Stati del CCG;
    • indagini di mercato e iniziative di promozione commerciale;
    • il trasferimento e lo sviluppo della tecnologia, in particolare attraverso azioni congiunte e nella tutela di brevetti, marchi commerciali e altri elementi di proprietà intellettuale;
    • la promozione di vincoli più stabili e più equilibrati tra le economie;
    • la cooperazione in materia di normalizzazione e di metrologia;
    • gli scambi di informazioni;
    • la formazione;
  • agricoltura, industria agroalimentare e della pesca, per intensificare gli scambi di informazioni e promuovere i contatti tra imprese e istituti di ricerca al fine di avviare progetti comuni;
  • industria, per incoraggiare imprese congiunte, sviluppare la produzione industriale, ampliare la base economica e organizzare contatti e incontri;
  • tutela dell’ambiente e della fauna selvaggia, per incoraggiare le parti a scambiare informazioni;
  • investimenti, per migliorare le condizioni degli investimenti tramite accordi sulla reciproca promozione e protezione;
  • i settori della scienza e della tecnologia, per incoraggiare i legami tra gli ambienti scientifici e l’accesso a banche dati relative ai brevetti, lo sviluppo scientifico e tecnologico, il trasferimento e adattamento della tecnologia;
  • l’espansione e la diversificazione degli scambi commerciali. Le parti si sono accordate per eliminare gli ostacoli commerciali e aprire discussioni su un accordo per lo sviluppo del commercio. Alla fine del testo è stata inserita una dichiarazione congiunta. In attesa della conclusione dell’accordo, le parti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita1, come stabilito in una lettera dell’Unione allegata all’accordo.

Disposizioni istituzionali

  • L’accordo istituisce un consiglio congiunto di cooperazione che definisce periodicamente gli orientamenti generali della cooperazione, agisce come arbitro in caso di controversie e mette in pratica la cooperazione. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti e la sua presidenza è esercitata a turno dalla Comunità e dai paesi del CCG. Il consiglio è assistito da un comitato misto di cooperazione e può decidere di istituire qualsiasi altro comitato.
  • Le parti devono scambiare informazioni e consultare il consiglio congiunto riguardo a:
    • informazioni pertinenti che abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento dell’accordo; o
    • possibili problemi nel funzionamento generale dell’accordo o nel settore degli scambi commerciali.
  • Il presente accordo non impedisce la conclusione di accordi bilaterali, purché essi non siano in conflitto con l’accordo stesso. La sua durata è illimitata, ma se una parte rinuncia all’accordo mediante notifica scritta, l’accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data di tale notifica.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Nazione più favorita: in base agli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio, i paesi non possono di norma operare discriminazioni tra i loro partner commerciali. Se un paese concede a un altro paese un particolare favore (ad esempio una riduzione dei diritti doganali per uno dei prodotti) dovrà fare altrettanto con tutti gli altri membri dell’OMC.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell’Arabia Saudita, Sultanato dell’Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dall’altra (GU L 54 del , pag. 3).

Decisione 89/147/CEE del concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Stato degli Emirati arabi uniti, Stato del Bahrein, Regno dell’Arabia Saudita, Sultanato dell’Oman, Stato del Qatar, Stato del Kuwait), dell’altra (GU L 54 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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