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La convenzione stabilisce norme uniformi in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nell’UE.
La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma dei nove Stati all’epoca membri della Comunità economica europea (CEE), oggi UE, il a Roma. È entrata in vigore l’. In seguito, tutti i nuovi Stati membri della CEE hanno firmato tale convenzione. Parallelamente all’adesione alla convenzione da parte di Austria, Finlandia e Svezia, è stata elaborata una versione codificata della convenzione, pubblicata nel 1998 nella Gazzetta ufficiale. Una nuova versione codificata è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale nel 2005, in esito alla firma della convenzione sull’adesione dei 10 nuovi stati alla convenzione (di Roma).
La convenzione è stata sostituita, tra tutti i paesi dell’UE ad eccezione della Danimarca, dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I). La Convenzione di Roma continua ad applicarsi alla Danimarca. Essa continua ad applicarsi alle obbligazioni contrattuali concluse prima dell’entrata in vigore del regolamento Roma I.
Le disposizioni della convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni di conflitto di leggi nazionali — anche nei casi in cui la disposizione di legge in causa è quella di un paese non contraente — ad esclusione:
Le parti firmatarie di un accordo possono scegliere la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte di esso, nonché il tribunale competente in caso di litigio. Le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza (principio della libertà di scelta).
Nella misura in cui le parti non hanno scelto esplicitamente la legge che si applica al contratto, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto, ad esempio secondo il luogo di residenza abituale o sede dell’amministrazione centrale della parte che deve fornire la prestazione; la sede, o la sede principale dell’attività economica della parte ovvero altra sede della parte che fornisce la prestazione).
Tuttavia:
Per garantire un’adeguata protezione dei diritti dei consumatori, la fornitura di beni mobili materiali o di servizi ad una persona fisica beneficia dell’applicazione di condizioni adeguate, in conformità con il principio della tutela della parte debole. Tali tipi di contratto sono regolati dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza, tranne quando le parti decidono diversamente. In nessun caso la scelta della legge può svantaggiare il consumatore o privarlo della protezione di leggi più favorevoli nel suo paese di residenza. Tali disposizioni non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede il consumatore.
Al contratto di lavoro si applicano le seguenti disposizioni:
La scelta ad opera delle parti di un’altra legge applicabile non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme che regolerebbero il contratto in mancanza di tale scelta.
È in vigore dal .
Convenzione 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il (GU L 266 del , pag. 1).
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