Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
SINTESI DI:
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
Decisione (UE) 2015/451 relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?
- La convenzione ha l’obiettivo di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non ne minacci la sopravvivenza.
- La decisione approva l’adesione dell’Unione europea (Unione) alla convenzione.
PUNTI CHIAVE
Convenzione sul commercio di specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
- La convenzione CITES è entrata in vigore nel 1975;
- 183 paesi e organizzazioni regionali sono parti della convenzione, compresi l’Unione e tutti gli Stati membri dell’Unione.
Regolamento
La convenzione stabilisce diversi gradi di regolamentazione per diverse specie di piante e animali, elencati nei suoi allegati.
- L’allegato I comprende le specie minacciate di estinzione per le quali il commercio deve essere rigorosamente regolamentato e autorizzato soltanto in circostanze eccezionali.
- L’allegato II comprende specie che, sebbene non necessariamente minacciate di estinzione immediata, possono diventarle se il loro commercio non viene rigorosamente regolamentato. Al fine di agevolare un controllo più efficace di tali specie, l’allegato può includere altresì specie simili, ovvero che assomigliano alle specie a rischio di estinzione.
- L’allegato III comprende specie regolamentate da una parte e per le quali è necessaria la cooperazione di altre parti per controllarne lo sfruttamento mediante il commercio internazionale.
Licenze e certificati
- L’uso di licenze e certificati nell’ambito della convenzione CITES permette la regolamentazione e il monitoraggio del commercio di specie minacciate di estinzione. Tali documenti sono rilasciati dalle autorità di gestione designate da ciascuna parte (nell’Unione dalle autorità degli Stati membri).
- Le licenze e i certificati sono rilasciati solamente nel caso di adempimento di determinate condizioni. A seconda della categoria di specie, queste comprendono:
- se il commercio ha effetti negativi sulla sopravvivenza della specie;
- se l’esemplare è stato acquisito legalmente;
- nel caso di animali vivi, le condizioni di trasporto e alloggiamento.
- Le specie elencate nell’allegato I non possono essere commercializzate a fini commerciali.
- Le autorità scientifiche forniscono consulenza alle autorità di gestione in merito alla concessione di licenze di esportazione per garantire che lo stato di conservazione delle specie nell’allegato II rimanga ben oltre il livello per l’inclusione nell’allegato I.
- Sono previste eccezioni per alcune di tali norme, anche per:
- esemplari acquisiti prima che la convenzione vi si applicasse;
- transiti e trasbordi attraverso il territorio di una parte in cui l’esemplare rimane sotto controllo doganale;
- animali allevati in cattività e piante propagate artificialmente;
- lo scambio di esemplari nelle collezioni di scienziati e istituzioni scientifiche e di esemplari allevati in cattività o pre-convenzione tenuti da mostre itineranti.
Monitoraggio e applicazione
- Le parti sono tenute ad adottare misure appropriate per:
- punire il commercio illegale o il possesso di esemplari contemplati nelle norme della convenzione CITES;
- confiscare o restituire al paese di esportazione gli esemplari catturati per il commercio illegale.
- Le parti devono registrare e comunicare tutti i dati relativi al commercio al segretariato della convenzione CITES a cadenza annuale. La Commissione europea effettua altresì un’analisi della relazione annuale sul commercio dell’Unione.
- Le parti presentano una relazione triennale al segretariato riguardante le norme giuridiche e le misure adottate per l’applicazione della convenzione CITES.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore per l’Unione in quanto parte, l’8 luglio 2015.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 4).
Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione, del 24 settembre 2019, che vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 5).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2016) 87 final del 26.2.2016].
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 792/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 27.09.2021