Controlli sull’acquisizione e sulla detenzione di armi
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2021/555 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
- La direttiva stabilisce le norme minime riguardo all’acquisizione, alla detenzione e allo scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile (ad esempio, armi da fuoco impiegate per il tiro sportivo o la caccia) all’interno dell’Unione europea (Unione). Ciò permette di equilibrare gli obiettivi del mercato interno (ovvero il movimento transfrontaliero delle armi da fuoco) e quelli della politica di sicurezza (per quanto concerne l’elevato livello di sicurezza e protezione contro reati e traffico illegale) sul territorio dell’Unione.
- Tale direttiva codifica e sostituisce la direttiva 91/477/CEE e le sue successive modifiche.
PUNTI CHIAVE
La direttiva definisce le categorie di armi per le quali l’acquisizione e la detenzione da parte di persone fisiche dovranno essere:
- proibite (categoria A); oppure
- subordinate ad autorizzazione (categoria B); oppure
- subordinate a dichiarazione (categoria C).
Nel caso in cui le armi da fuoco siano state acquisite e detenute legalmente in conformità alla direttiva, si devono applicare le norme nazionali relative al porto d’armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo.
Marcatura e registrazione
Gli Stati membri dell’Unione devono:
- garantire che tutte le armi da fuoco fabbricate o importate nell’Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 siano provviste di una marcatura chiara, permanente e unica e registrate negli archivi dati degli Stati membri;
- condurre controlli severi sulle attività di armaioli e intermediari;
- predisporre un archivio dati computerizzato, centralizzato o decentralizzato, che assicuri un accesso autorizzato agli stessi archivi;
- garantire che i dati relativi alle armi da fuoco, compresi i dati personali correlati, disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 (si veda la sintesi), siano conservati nell’archivio dalle autorità competenti per un periodo di 30 anni in seguito alla distruzione delle armi da fuoco o dei loro componenti essenziali.
- La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 definisce le specifiche tecniche per la realizzazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali ai sensi della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Tracciabilità
Armaioli e intermediari sono tenuti a disporre di un registro che comprenda:
- un archivio di tutte le armi da fuoco in entrata e in uscita;
- dati che consentano l’identificazione e la tracciabilità dell’arma da fuoco.
Armaioli e intermediari con sede in uno Stato membro devono segnalare le operazioni riguardanti armi da fuoco alle autorità nazionali competenti senza indebito ritardo.
Acquisizione e detenzione di armi
- Gli Stati membri consentono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso di una licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, alle persone che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.
- L’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco è permessa soltanto alle persone che:
- abbiano un motivo valido e abbiano compiuto i 18 anni (tranne per la pratica della caccia e del tiro sportivo per cui è richiesta l’autorizzazione parentale); oppure
- non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
- Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per la categoria A a tiratori e sportivi per alcune armi da fuoco semiautomatiche proibite, nonché a musei riconosciuti e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a collezionisti, nel rispetto di misure di sicurezza rigorose.
- Le autorizzazioni devono essere sottoposte a riesame almeno ogni cinque anni.
Disattivazione
- La direttiva contempla le armi da fuoco disattivate in virtù del rischio elevato di riattivazione di quelle disattivate scorrettamente. Le armi da fuoco disattivate rientrano nella categoria C.
- La disattivazione delle armi da fuoco deve essere verificata da un’autorità competente.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.
Armi trasformate
A causa del rischio elevato di trasformazione in armi da fuoco letali, la direttiva si applica inoltre a:
- armi da saluto e acustiche, ossia armi da fuoco specificamente trasformate per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione;
- armi d’allarme e da segnalazione, ossia armi che sono destinate unicamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, ma che potrebbero essere trasformate in vere armi da fuoco.
La direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 delinea le specifiche tecniche per le armi d’allarme e da segnalazione.
Armi semiautomatiche
Le armi da fuoco progettate per uso militare, tra cui l’AK47 e l’M16, per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, sono classificate come armi da fuoco di categoria A e, pertanto, vietate all’uso civile.
Anche determinate armi da fuoco semiautomatiche sono attualmente classificate nella categoria A:
- armi da fuoco corte semiautomatiche che possono contenere oltre 20 colpi;
- armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono contenere oltre dieci colpi;
- armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico.
Scambio di informazioni
- La direttiva in materia di armi da fuoco richiede altresì alla Commissione di adottare atti delegati relativi alla predisposizione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/686 definisce le modalità dettagliate per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell’Unione.
- Il regolamento delegato (UE) 2021/1423 definisce le modalità dettagliate per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco.
Trasferimenti transfrontalieri
- Il paese in cui è situata l’arma può concedere una licenza alle persone che intendono trasferire un’arma da fuoco da uno Stato membro a un altro.
- Tiratrici e tiratori sportivi e altre persone autorizzate alla detenzione di un’arma da fuoco possono richiedere il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco quando si recano con la propria arma in un altro Stato membro.
- La carta europea d’arma da fuoco ha una validità massima di cinque anni, che può essere estesa.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal 26 aprile 2021.
CONTESTO
Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni è allegato alla decisione 2014/164/UE del Consiglio.
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (codificazione) (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/679 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell’11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).
Ultimo aggiornamento: 23.09.2021