Conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia
SINTESI DI:
Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia
Decisione 2006/871/CE — conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici
QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
L’accordo impegna i governi firmatari a:
- coordinare le misure per mantenere o ripristinare condizioni di conservazione favorevoli per gli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia;
- prestare particolare attenzione alle specie minacciate di estinzione e a quelle in stato di conservazione sfavorevole.
La decisione del Consiglio:
- approva l’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia;
- autorizza la Commissione europea, a nome dell’Unione Europea (Unione), ad approvare le modifiche agli allegati dell’accordo che sono conformi alla legislazione dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
- L’allegato 1 definisce la copertura geografica dell’accordo (l’«area dell’accordo»). Questo si estende dalla Norvegia al Sud Africa e dall’Islanda all’Uzbekistan.
- Parti dell’accordo:
- fornire una protezione rigorosa agli uccelli migratori minacciati di estinzione (l’allegato 2 elenca le 255 specie coperte);
- garantire che qualsiasi interazione con gli uccelli migratori sia basata sulle migliori conoscenze disponibili della loro ecologia e sia sostenibile;
- identificare e incoraggiare la protezione, la gestione, il recupero e il ripristino di siti e habitat;
- coordinare gli sforzi per garantire la manutenzione o il ripristino di una rete di habitat idonei;
- indagare sui problemi causati dall’attività umana e intraprendere azioni correttive;
- collaborare nelle emergenze che richiedono una risposta internazionale;
- vietare l’introduzione volontaria nell’ambiente di uccelli non nativi e cercare di prevenirne il rilascio involontario;
- avviare e sostenere la ricerca, compresi i programmi di monitoraggio, sulla biologia e l’ecologia degli uccelli;
- analizzare i requisiti di formazione per sondaggi, monitoraggio, inanellamento e gestione delle zone umide;
- elaborare e portare avanti programmi per aumentare la consapevolezza e la comprensione dei problemi di conservazione;
- scambiare informazioni e risultati delle ricerche;
- collaborare all’attuazione dell’accordo.
- L’allegato 3 contiene una tabella con lo stato delle popolazioni di uccelli migratori, un piano d’azione dettagliato e le linee guida per la conservazione che riguardano:
- conservazione delle specie, compresi i provvedimenti giuridici in base allo stato delle specie;
- conservazione dell’habitat;
- gestione delle attività umane;
- ricerca e monitoraggio;
- istruzione e informazione;
- attuazione.
- Parti dell’accordo:
- designare un’autorità nazionale e un punto di contatto;
- preparare le sessioni ordinarie dell’accordo;
- contribuire al bilancio;
- può dare contributi volontari a un fondo di conservazione;
- sono invitati a fornire formazione e supporto tecnico e finanziario agli altri firmatari.
- L’accordo stabilisce:
- le procedure decisionali;
- la composizione e il ruolo di un comitato tecnico;
- i compiti di segreteria;
- i rapporti con gli organismi internazionali esistenti;
- i meccanismi di risoluzione delle controversie;
- le quattro versioni linguistiche ufficiali (arabo, inglese, francese e russo).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore il 1 Novembre 1999.
CONTESTO
- L’Unione è parte della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici del 1979. Nota come Convenzione di Bonn (si veda sintesi), essa invita alla cooperazione internazionale per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
- Gli uccelli migratori sono particolarmente vulnerabili. Viaggiano su lunghe distanze e dipendono da zone umide che stanno diventando più piccole e degradate dall’attività umana non sostenibile.
- L’accordo prevede 82 parti contraenti: 44 dell’Eurasia, compresa l’Unione, e 38 dell’Africa.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 26).
Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 24).
DOCUMENTI CORRELATI
Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 11).
Decisione del Consiglio 82/461/CEE del 24 giugno 1982 relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).
Ultimo aggiornamento: 29.09.2021
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