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Lotta ai falsi documentali: il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/493 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (si veda la sintesi) che aveva istituito originariamente sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO).
  • Costituisce la nuova base giuridica del sistema FADO, aggiornando il suo strumento di gestione per adattarlo al nuovo quadro istituzionale stabilito dall’articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

Il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online

  • Il sistema FADO contiene informazioni sui documenti autentici rilasciati dagli Stati membri dell’Unione europea (Unione), dall’Unione e da parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altre entità soggette al diritto internazionale, e sulle relative versioni false.
  • Scopo del sistema FADO è contribuire alla lotta alle frodi documentali e di identità tramite:
    • la condivisione, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, di informazioni sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi;
    • la condivisione di informazioni con altre parti interessate, compreso il pubblico.

Ambito di applicazione

  • Il sistema FADO contiene informazioni su documenti rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione. Tali documenti comprendono:
    • documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile;
    • patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli.
  • Può contenere inoltre informazioni su:
    • documenti equivalenti rilasciati da parti terze;
    • altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri, nonché, ove applicabile, da terze parti.
  • Le informazioni da inserire nel sistema comprendono:
    • le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e sui relativi elementi di sicurezza;
    • le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati, contraffatti o pseudo-documenti, e le rispettive caratteristiche della frode;
    • le sintesi delle tecniche di falsificazione;
    • le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e
    • le statistiche sui documenti falsi individuati.
  • Il sistema può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione e altre informazioni utili.
  • Gli Stati membri, l’Unione e le parti terze devono trasmettere tali informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 (si veda la sintesi). L’assistenza tecnica a Frontex può essere fornita dall’agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 (si veda la sintesi).

Accesso

Il sistema FADO fornisce agli utenti diversi livelli di accesso alle informazioni.

  • La Commissione europea e Frontex, nella misura necessaria per assolvere i propri compiti, e le autorità nazionali competenti, quali la polizia, la guardia di frontiera e altre autorità di contrasto, hanno un accesso protetto al sistema FADO, in base al principio della necessità di conoscere.
  • Il pubblico ha accesso a facsimili di documenti autentici o a documenti autentici con dati pseudonimizzati.
  • Altre parti interessate possono avere accesso alle informazioni conservate nel sistema FADO in modo limitato:
    • altre istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione, compresa l’Europol, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, istituita dal regolamento (UE) 2016/794 (si veda la sintesi);
    • parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale;
    • soggetti privati, quali compagnie aeree e altri vettori.
  • I dati personali sono protetti dal regolamento (UE) 2016/679 (si veda la sintesi):
    • l’utilizzo dei dati da parte della polizia e delle autorità giudiziarie è specificatamente protetto dalla direttiva (UE) 2016/680 (si veda la sintesi).
    • Frontex deve applicare le norme stabilite dal regolamento (UE) 2018/1725 (si veda la sintesi).

Il sistema Frontex FADO

  • Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493, il sistema FADO, precedentemente gestito dal Consiglio dell’Unione europea, è stato rilevato da Frontex.
  • Un atto di esecuzione, la decisione di esecuzione (UE) 2023/729 della Commissione stabilisce l’architettura tecnica, le specifiche tecniche per l’inserimento e la conservazione delle informazioni e le procedure per il controllo e la verifica delle informazioni contenute nel sistema Frontex FADO.
  • Ciò consente a Frontex di garantire un sistema operativo corretto e affidabile e di inserire le informazioni ottenute in modo tempestivo ed efficiente, garantendo l’uniformità e la qualità di tali informazioni in base a standard elevati. Sarà assicurata una verifica adeguata dei documenti e dell’identità a tutti i livelli. Il sistema FADO fornirà un unico punto di accesso agli utenti che desiderano gestire le informazioni o cercare i contenuti FADO.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2020/493 è in vigore dal 26 aprile 2020.

CONTESTO

Il regolamento si fonda sull’acquis di Schengen a cui, sulla base dei protocolli allegati al trattato di Lisbona, taluni Stati membri possono scegliere se aderire o meno.

  • La Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento e pertanto non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Può tuttavia decidere di partecipare entro un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
  • L’Irlanda, paese che non fa parte dello spazio Schengen, ha scelto di partecipare.
  • L’accordo si applica inoltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2023/729 della Commissione, del 30 marzo 2023, sulla definizione dell’architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni e delle procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») (GU L 94 del 3.4.2023, pag. 66).

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1726 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 5 — Cooperazione di polizia — Articolo 87 (ex articolo 30 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 83).

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.01.2024

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