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Stretta collaborazione tra le amministrazioni doganali dell’Unione europea (Convenzione Napoli II)

SINTESI DI:

Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE?

  • Essa sostituisce e rafforza la precedente convenzione di Napoli concordata nel 1967.
  • Riguarda la mutua assistenza e la cooperazione tra le autorità nazionali per quanto riguarda la prevenzione, l’accertamento e la repressione di determinate violazioni delle norme doganali nazionali e dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

  • Le autorità dei paesi dell’UE devono cooperare tra loro al fine di contrastare proficuamente la frode doganale e il traffico transnazionale, in modo da perseguire e punire i colpevoli.
  • I dazi doganali dell’UE comprendono i prelievi agricoli, le accise armonizzate su alcol, tabacco e olio minerale e imposte sul volume d’affari per le importazioni provenienti da paesi extra UE. La convenzione non riguarda l’imposta sul valore aggiunto.
  • La convenzione si applica alle leggi doganali nazionali, comprese quelle relative alla droga, alle armi e alla pornografia infantile, nonché alle accise non armonizzate.
  • La convenzione considera le «violazioni» in senso lato, comprendendo i tentativi di violazione e tutte le forme di partecipazione, istigazione e coinvolgimento accessorio, così come l’associazione con un’organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro.
  • Lamutua assistenza tra le autorità doganali è fornita in seguito a una domanda di informazioni, sorveglianza, indagini o notificazioni, oppure spontaneamente, senza preventiva richiesta, includendo la sorveglianza discreta e la spontanea messa a disposizione di informazioni.
  • Normalmente ledomande sono scambiate tra le unità di coordinamento centrali nominate all’interno di ciascuna amministrazione doganale nazionale.
  • In linea di principio, le domande sono presentate per iscritto, fornendo il motivo della domanda, i fatti rilevanti e le norme e le disposizioni in causa. Tuttavia, in situazioni di emergenza, possono essere accettate domande orali che devono però essere confermate per iscritto il prima possibile.
  • Le amministrazioni doganali devono prestarsi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico necessario e di supporto organizzativo nella cooperazione su questioni transfrontaliere, quali:
    • inseguimento transfrontaliero di individui sospetti;
    • sorveglianza transfrontaliera;
    • operazioni di infiltrazione;
    • squadre investigative speciali comuni;
    • consegne controllate (consegne illecite che non sono sequestrate alla frontiera ma sono monitorate sino alla destinazione finale).
  • La cooperazione transfrontaliera si occupa di droga, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari e attrezzature per le armi biologiche e chimiche.

Cooperazione amministrativa in settori correlati

Oltre alla cooperazione nell’ambito della convenzione di Napoli, le autorità dei paesi dell’UE collaborano su vari aspetti come le accise, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, la droga, le armi e le spedizioni di rifiuti. Esse collaborano anche per garantire che non ci siano violazioni delle disposizioni doganali o agricole dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA CONVENZIONE?

È in vigore dal .

DOCUMENTI PRINCIPALI

Atto del Consiglio, del , che stabilisce la convenzione, in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali — Dichiarazioni (98/C 24/01) (GU C 24 del , pag. 1)

Convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del , pagg. 2-22)

ultimo aggiornamento

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