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Diritti dei passeggeri di autobus

SINTESI

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano in autobus godono degli stessi diritti ovunque viaggino nell’Unione europea (UE). Tali diritti, compreso il diritto all’informazione o al rimborso in caso di ritardo o cancellazione, sono analoghi ai diritti dei passeggeri del trasporto via mare e per vie navigabili interne, aereo e ferroviario.

CHE COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce norme per il trasporto con autobus in merito ai servizi regolari per i passeggeri che viaggiano all’interno dell’UE per distanze pari o superiori a 250 km. Alcune disposizioni si applicano a tutti i servizi, anche se di distanza inferiore.

PUNTI CHIAVE

Per quanto riguarda i servizi a lunga percorrenza, vale a dire di oltre 250 km, il regolamento prevede:

  • assistenza adeguata (spuntini, pasti e bevande e sistemazione in albergo per un massimo di due notti) in situazioni che implicano la cancellazione o a seguito di un ritardo di oltre 90 minuti nel caso di viaggi di oltre tre ore;
  • garanzia di rimborso o reinstradamento in casi di prenotazioni superiori ai posti disponibili, cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti rispetto all’orario di partenza previsto;
  • risarcimento del 50 % del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dopo l’orario di partenza previsto, cancellazione del viaggio e impossibilità di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso da parte del vettore;
  • informazioni quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto alla partenza;
  • protezione dei passeggeri in caso di lesioni, perdite o danni causati da incidenti stradali e/o risarcimento in caso di decesso;
  • assistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.

Inoltre, per distanze inferiori a 250 km, il regolamento prevede:

  • non discriminazione basata sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri;
  • trattamento non discriminatorio nei confronti di persone con disabilità e a mobilità ridotta nonché risarcimento finanziario per perdita o danni subiti dalle attrezzature per la mobilità in caso di incidente;
  • norme minime sulle informazioni sul viaggio offerte a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio stesso, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure online;
  • un meccanismo per il trattamento dei reclami predisposto dai vettori e a disposizione di tutti i passeggeri;
  • organismi nazionali indipendenti in ciascun paese dell’UE con il compito di applicare il regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

Il regolamento prevede la possibilità di deroghe per servizi domestici regolari e per servizi regolari di cui una parte significativa si svolga al di fuori dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal .

CONTESTO

Sito Internet della Commissione europea sui diritti dei passeggeri di autobus

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

TERMINI CHIAVE

  1. Servizi regolari: servizi ordinari di autobus che trasportano passeggeri lungo tratte specifiche con fermate predeterminate.

ATTO

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

ultimo aggiornamento

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