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La direttiva stabilisce norme comuni per la produzione e il controllo di diverse dimensioni di bottiglie che vengono utilizzate come recipienti-misura per prodotti tra cui vino o altri liquidi. Le bottiglie che soddisfano i requisiti possono essere commercializzate e utilizzate in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione).
La normativa si applica alle bottiglie in vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità e di stabilità simili, come la plastica. Le suddette vengono chiamate «bottiglie recipienti-misura» quando:
Le bottiglie che soddisfano i requisiti tecnici indicati negli allegati della normativa:
Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso di bottiglie che soddisfino tutti i requisiti e controlli stabiliti nella direttiva.
Le autorità nazionali verificano che le bottiglie siano conformi alla direttiva mediante campionatura nel luogo di fabbricazione o nei locali del loro importatore.
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 giugno 1976. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 20 giugno 1976.
La direttiva è stata adottata in un momento in cui diversi Stati membri disponevano di una normativa nazionale sulla fabbricazione e sul controllo delle bottiglie utilizzate come recipienti-misura. Tali normative differivano da un paese all’altro, ostacolando gli scambi transfrontalieri. Pertanto, le norme comuni su base volontaria superano questo tipo di ostacoli.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).
Ultimo aggiornamento: 11.11.2022