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Bottiglie impiegate come recipienti-misura

 

SINTESI DI:

Direttiva 75/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce norme comuni per la produzione e il controllo di diverse dimensioni di bottiglie che vengono utilizzate come recipienti-misura per prodotti tra cui vino o altri liquidi. Le bottiglie che soddisfano i requisiti possono essere commercializzate e utilizzate in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

La normativa si applica alle bottiglie in vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità e di stabilità simili, come la plastica. Le suddette vengono chiamate «bottiglie recipienti-misura» quando:

  • sono sigillate e usate per conservare, trasportare o fornire liquidi;
  • hanno una capacità compresa tra 0,05 e cinque litri;
  • possiedono caratteristiche di progettazione e regolarità di fabbricazione che consentano di riempirle sino a livelli e quantità specifici e di misurarne accuratamente il contenuto.

Le bottiglie che soddisfano i requisiti tecnici indicati negli allegati della normativa:

  • recano il contrassegno CEE («3»: un’ipsilon invertita) da un fabbricante autorizzato;
  • sono soggette agli stessi controlli metrologici;
  • contengono inoltre contrassegni indelebili, facilmente leggibili e visibili sul lato, sul bordo inferiore o sul fondo, che indicano la loro capacità nominale insieme all’unità di misura e al marchio di identificazione del fabbricante.

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato e l’uso di bottiglie che soddisfino tutti i requisiti e controlli stabiliti nella direttiva.

Le autorità nazionali verificano che le bottiglie siano conformi alla direttiva mediante campionatura nel luogo di fabbricazione o nei locali del loro importatore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 giugno 1976. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 20 giugno 1976.

CONTESTO

La direttiva è stata adottata in un momento in cui diversi Stati membri disponevano di una normativa nazionale sulla fabbricazione e sul controllo delle bottiglie utilizzate come recipienti-misura. Tali normative differivano da un paese all’altro, ostacolando gli scambi transfrontalieri. Pertanto, le norme comuni su base volontaria superano questo tipo di ostacoli.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).

Ultimo aggiornamento: 11.11.2022

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