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Esso punta a garantire una transizione senza scosse dall’attuale sistema dei trattati bilaterali sugli investimenti (BIT) tra Stati membri e paesi terzi a un sistema che prevede che tali trattati vengano negoziati dalla Commissione europea.
Tale transizione si rende necessaria in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. L’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli investimenti esteri diretti sono di competenza dell’UE in quanto parte della politica commerciale comune dell’UE.
Essi stabiliscono i termini e le condizioni relativi agli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno stato in un altro stato.
Alla Commissione sono state conferite competenze di esecuzione per garantire che il regolamento venga attuato in modo uniforme e assistito dal comitato per gli accordi in materia di investimenti.
La Commissione presenta una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il .
È stata applicata dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del , pag. 40).
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