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Accordi bilaterali in materia di investimenti — Stati membri e paesi terzi

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 1219/2012 che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso punta a garantire una transizione senza scosse dall’attuale sistema dei trattati bilaterali sugli investimenti (BIT) tra Stati membri e paesi terzi a un sistema che prevede che tali trattati vengano negoziati dalla Commissione europea.

Tale transizione si rende necessaria in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. L’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli investimenti esteri diretti sono di competenza dell’UE in quanto parte della politica commerciale comune dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Cosa sono i trattati bilaterali sugli investimenti?

Essi stabiliscono i termini e le condizioni relativi agli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno stato in un altro stato.

Accordi bilaterali sugli investimenti tra uno Stato membro e un paese terzo:

  • Gli accordi BIT firmati prima del possono essere, su autorizzazione della Commissione:
    • mantenuti in vigore o entrare in vigore alle condizioni del regolamento fino a quando non venga adottato n accordo BIT tra lo Stato membro e il paese terzo,
    • modificati (anche per affrontare una incoerenza tra l’accordo e la legge dell’UE) oppure può essere concluso un nuovo accordo conforme alle condizioni fissate dal regolamento;
  • Gli accordi BIT firmati tra il e il vengono mantenuti in vigore o vengono adottati se, secondo la Commissione, essi non entrano in conflitto con altre leggi dell’UE, se non sono incompatibili con i principi dell’UE e se non vengono ritenuti superflui alla luce dei negoziati avviati dalla Commissione con il paese terzo interessato;
  • se le condizioni del regolamento vengono soddisfatte, la Commissione può autorizzare uno Stato membro ad avviare un negoziato con un paese terzo per un nuovo accordo BIT o di stipulare e concludere un nuovo accordo BIT nel caso in cui il negoziato risultasse essere in linea con i requisiti del regolamento.

Vigilanza

Alla Commissione sono state conferite competenze di esecuzione per garantire che il regolamento venga attuato in modo uniforme e assistito dal comitato per gli accordi in materia di investimenti.

La Commissione presenta una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del , pag. 40).

ultimo aggiornamento

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