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Migliori prestazioni ambientali: Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS), che è uno strumento di gestione ambientale premium volontario per tutti i tipi di organizzazioni che sono disposte a valutare, riferire e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

PUNTI CHIAVE

Il processo di registrazione EMAS

Per ricevere la registrazione EMAS, un’organizzazione deve:

  • condurre un’analisi di tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi;
  • adottare una politica ambientale che contenga un impegno a rispettare tutta la legislazione pertinente e a conseguire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
  • sviluppare un programma con informazioni su obiettivi e traguardi ambientali specifici;
  • istituire un efficace sistema di gestione per realizzare la propria politica ambientale e garantire miglioramenti continui;
  • svolgere un audit ambientale che valuti il sistema di gestione in vigore e la conformità globale alla politica e al programma;
  • fornire una dichiarazione ambientale sulla propria prestazione, confrontandola con gli obiettivi, e sulle misure da assumere in futuro.

Convalida

L’analisi, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale devono essere approvati da un verificatore ambientale accreditato.

La dichiarazione convalidata viene registrata e resa pubblica.

Utilizzo del logo EMAS

Un’organizzazione che completa con successo tutte queste fasi può utilizzare il logo EMAS nella propria intestazione, e in riferimento ad attività e servizi per dimostrare il proprio impegno a migliorare le prestazioni ambientali.

Decisioni della Commissione europea

La Commissione europea ha adottato una serie di decisioni in relazione al regolamento (CE) n. 1221/2009. Includono:

  • Decisione 2011/832/UE relativa a una guida per la registrazione cumulativa per l’Unione europea (Unione), per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE ) n. 1221/2009;
  • Decisione (UE) 2016/1621 che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009;
  • Decisione (UE) 2023/2463 relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit.

La Commissione ha inoltre adottato un’ulteriore serie di decisioni sui documenti di riferimento settoriali riguardanti le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale settoriale e i parametri di eccellenza per:

  • il settore del commercio al dettaglio [Decisione (UE) 2015/801];
  • il settore del turismo [Decisione (UE) 2016/611];
  • il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande [Decisione (UE) 2017/1508];
  • il settore dell’agricoltura [Decisione (UE) 2018/813];
  • il settore della produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche [Decisione (UE) 2019/63];
  • il settore della costruzione automobilistica [Decisione (UE) 2019/62];
  • la pubblica amministrazione [Decisione (UE) 2019/61];
  • il della gestione dei rifiuti [Decisione (UE) 2020/519];
  • il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato [Decisione (UE) 2021/2053];
  • Il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione [Decisione (UE) 2021/2054].

Modifiche alla legislazione

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 è stato modificato tre volte:

  • Il regolamento (UE) n. 517/2013 ha modificato il regolamento, adattandolo per tener conto dell’adesione della Croazia all’UE nel luglio 2013.
  • Il regolamento (UE) 2017/1505 modifica gli allegati I, II e III per tener conto dei requisiti stabiliti nella nuova versione della norma internazionale ISO 14001. Poiché le organizzazioni che desiderano ottenere o mantenere sia la registrazione EMAS che la certificazione ISO 14001 spesso conducono un processo integrato di verifica/certificazione, è opportuno mantenere la coerenza tra i requisiti di questi due strumenti.
  • Il regolamento (UE) 2018/2026 modifica l’allegato IV per affrontare i miglioramenti individuati alla luce dell’esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS. Dato il numero e la natura di tali modifiche, per chiarezza si è ritenuto opportuno sostituire integralmente l’allegato IV.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1221/2009 abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342, del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1221/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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