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Accordo di cooperazione in materia doganale tra l’UE e il Canada
Decisione del Consiglio 2014/941/UE sulla sicurezza della catena logistica
Cooperazione doganale
Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale:
Assistenza amministrativa reciproca
Le parti si impegnano a darsi assistenza reciproca, su richiesta o di propria iniziativa. Esse condividono tutte le informazioni appropriate che contribuiscono a garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione e la lotta contro qualsiasi violazione di tale legislazione. Per raggiungere questo obiettivo, esse si informano reciprocamente riguardo a nuove tecniche di applicazione delle leggi doganali e nuove tendenze e mezzi per commettere violazioni della legislazione doganale.
Le autorità doganali si comunicano reciprocamente anche informazioni sulle operazioni, completate o previste, che sembrano costituire una violazione della legislazione doganale nel territorio dell’altra parte contraente.
Assistenza su richiesta
L’autorità interpellata2 informa l’autorità richiedente3 riguardo alla legislazione doganale e alle procedure applicabili sul suo territorio e pertinenti alle richieste relative a una violazione della legislazione doganale. Tali informazioni possono riferirsi alla regolarità delle procedure di esportazione e importazione tra le due parti contraenti e alle procedure doganali applicate.
L’accordo prevede anche una sorveglianza speciale delle persone che hanno commesso una violazione della legislazione doganale o che sono sospettate di averlo fatto. Tale sorveglianza può essere applicata anche alle merci che generano traffico illecito e al trasporto e ai locali utilizzati a questo scopo.
Una delle due parti può fornire informazioni di propria iniziativa in casi gravi che potrebbero comportare un danno sostanziale per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o qualsiasi altro interesse vitale dell’altra parte contraente.
La decisione 98/18/UE si applica dal . L’accordo è entrato in vigore il .
La decisione 2014/94/UE si applica dal . L’accordo sulla sicurezza della catena logistica è entrato in vigore il .
Per maggiori informazioni, consultare:
Decisione 98/18/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del , pag. 37).
Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (GU L 7 del , pag. 38).
Decisione 2014/941/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del , pag. 8).
Accordo di cooperazione doganale tra l’Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (GU L 367 del , pag. 10).
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