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Ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione o volontariato

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/114/CE — condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

È stata studiata per armonizzare le leggi degli Stati membri dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio o per prendere parte a scambi di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

PUNTI CHIAVE

  • Questa direttiva definisce le regole delle procedure che consentono ai cittadini di paesi terzi di entrare nell’UE per più di tre mesi, per studiare o per partecipare a scambi di alunni, a tirocinio non retribuito o ad attività di volontariato. I paesi UE devono incorporare le regole sugli studenti nel corpo legislativo nazionale; tuttavia, sono liberi di non farlo per quanto riguarda le altre categorie.
  • La direttiva non è applicabile per determinate categorie di persone:
    • richiedenti asilo e individui coperti da forme di protezione sussidiaria (significa che se dovessero tornare ai loro paesi di origine affronterebbero un rischio reale di subire lesioni gravi ) o programmi di protezione temporanea;
    • cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’UE;
    • Cittadini di paesi terzi che hanno lo status di soggiornanti a lungo periodo in un paese dell’UE in conformità con la direttiva 2003/109/CE del Consiglio che da loro il diritto di vivere in un altro paese dell’UE per studiare o ricevere formazione professionale a determinate condizioni.

Condizioni di ammissione

  • La direttiva traccia le norme vincolanti riguardanti l’ammissione di studenti che sono cittadini di paesi terzi. Tuttavia, essa lascia al singolo paese membro la decisione di applicare o meno tali disposizioni agli alunni delle scuole, ai volontari e ai tirocinanti non retribuiti.
  • Per essere ammessi all’UE per motivi di studio, i richiedenti che non sono cittadini dell’UE devono soddisfare una serie di condizioni generali oltre alle condizioni specifiche indicate di seguito. Essi devono:
    • essere stati accettati da un istituto di istruzione superiore;
    • disporre di risorse sufficienti per coprire i costi del proprio sostentamento, dello studio e del viaggio di ritorno;
    • avere una conoscenza sufficiente della lingua del corso da seguire (condizione flessibile lasciata alla discrezione dei singoli paesi UE);
    • sostenere i costi applicati dall’istituto interessato prima di intraprendere il viaggio verso l’UE (condizione flessibile lasciata alla discrezione dei singoli paesi UE).
  • In alcune condizioni, la direttiva stabilisce il diritto per i cittadini di paesi terzi già ammessi a studiare in un paese dell’UE di essere ammessi a un altro paese dell’UE per proseguire gli studi.
  • Per i cittadini di paesi terzi che sono alunni di una scuola secondaria, la direttiva prevede solo viaggi organizzati all’interno di programmi di scambio gestiti da organizzazioni specializzate. Si applicano le seguenti condizioni:
    • i limiti di età vengono fissati dal paese UE interessato;
    • le organizzazioni che gestiscono gli scambi devono essere formalmente autorizzate dal paese UE interessato;
    • le organizzazioni che gestiscono gli scambi devono assumersi la responsabilità dei costi di sostentamento, studio, assistenza sanitaria e viaggio di ritorno;
    • il cittadino di paese terzo deve vivere presso una famiglia ospitante;
    • i paesi UE possono scegliere di limitare gli scambi con paesi terzi a quei paesi che offrono opportunità di scambio per i loro propri studenti.
  • La direttiva fissa le condizioni seguenti per l’ammissione di cittadini di paesi terzi ad attività di tirocinio non retribuito:
    • i richiedenti devono disporre di risorse sufficienti per coprire i costi del proprio sostentamento, della formazione e del viaggio di ritorno;
    • se un particolare paese UE lo richiede, i richiedenti devono ricevere una formazione linguistica di base per disporre della conoscenza necessaria al loro collocamento.
  • I tirocinanti non retribuiti o i volontari che, in virtù della natura della loro attività o del tipo di indennità compensative o retribuzioni ricevute, sono considerati come lavoratori in base alle leggi nazionali, non sono coperti da questa direttiva.
  • La direttiva stabilisce le seguenti condizioni per i casi in cui un cittadino di paese terzo richieda di essere ammesso a un programma di servizio volontario:
    • i limiti di età vengono fissati dal paese UE interessato;
    • la stesura di un accordo che descriva le mansioni, le condizioni in cui il volontario viene supervisionato nello svolgimento di tali mansioni, l’orario di lavoro e le risorse disponibili per la coperture delle spese di viaggio, sostentamento e sistemazione per tutta la durata del soggiorno;
    • l’organizzazione responsabile del programma di volontariato deve assumersi la responsabilità dei costi del viaggio di ritorno, dell’assistenza sanitaria e del sostentamento legati all’attività di volontariato;
    • se il paese UE ospitante lo richiede, il volontario è tenuto a ricevere un’introduzione di base alla lingua, alla storia, e alla politica e al tessuto sociale di quel paese.

Validità e rinnovo dei permessi di soggiorno

Il periodo di validità dei permessi di soggiorno varia a seconda della categoria:

  • studenti: almeno un anno, rinnovabile se l’intestatario continua a soddisfare le condizioni. Se il corso di studi ha una durata inferiore a un anno, il permesso è valido per l’intero corso;
  • alunni di scuola: fino a un anno;
  • tirocinanti non retribuiti: il collocamento è previsto per un anno al massimo. In casi eccezionali può essere rinnovato una sola volta, e solo per il periodo necessario a ricevere una qualifica professionale riconosciuta da un paese dell’UE;
  • volontari: fino a un anno. In casi eccezionali, se il programma interessato è superiore a un anno, viene emesso un permesso di soggiorno corrispondente al periodo previsto.

Diritti dei cittadini di paesi terzi

La direttiva stabilisce che gli studenti possano essere impiegati e che possano avere il diritto di avviare un’attività economica autonoma. Tuttavia, il paese UE ospitante può limitare l’accesso alle attività economiche per il primo anno di residenza.

Procedura e trasparenza

  • La decisione riguardante una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è soggetta alle seguenti regole:
    • la decisione sul permesso di soggiorno deve essere presa, e il richiedente ne deve essere informato, entro un periodo che non crei al richiedente alcuna difficoltà nel suo percorso di studi, lasciando nel contempo alle autorità responsabili un tempo sufficiente per analizzare la domanda;
    • se le informazioni fornite a supporto della domanda sono inadeguate, le autorità responsabili dell’analisi della domanda potranno interromperne temporaneamente l’elaborazione. Esse dovranno informare il richiedente riguardo le informazioni aggiuntive di cui hanno bisogno;
    • il cittadino di un paese terzo che fa richiesta di permesso di soggiorno deve essere informato su tutte le decisioni di rifiuto della sua domanda. La notifica deve specificare tutte le procedure di ricorso disponibili;
    • se una richiesta viene rifiutata, o se un permesso di soggiorno rilasciato in base a questa direttiva viene ritirato, l’interessato ha il diritto di impugnare legalmente la pratica davanti alle autorità del paese UE interessato.
  • La direttiva prevede un accordo per una procedura rapida per il rilascio di permessi di soggiorno o visti per studenti e alunni, tra l’autorità di un paese UE che ha la responsabilità dell’ingresso e del soggiorno di cittadini di un paese terzo e l’istituto di istruzione o l’organizzazione che gestisce un programma di scambio di alunni.

Abrogazione

A partire dal 24 maggio 2018, la direttiva (UE) 2016/801 abroga e sostituisce la direttiva 2004/114/CE.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata a partire dal 12 gennaio 2005. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro l’11 gennaio 2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pagg. 12–18)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 21–57)

Ultimo aggiornamento: 15.09.2017

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