Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Adattare le misure di difesa degli scambi dell'Unione europea facendo seguito a una decisione dell'OMC

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/476 relativo ai provvedimenti che l’UE può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Nello specifico, la Commissione europea può:

  • abrogare o modificare la misura contestata; o
  • adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata, date le circostanze, per essere conforme alla relazione dell’OMC;
  • se del caso, sospendere o riesaminare tali misure.

Le misure adottate ai sensi del presente regolamento generalmente hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Si applica dal .

CONTESTO

Qualora il governo di un membro dell’OMC ritenga che un altro membro stia violando un accordo o un impegno preso in seno all’organizzazione, la controversia è rinviata all’organo di conciliazione dell’OMC.

* TERMINI CHIAVE

  1. Provvedimenti anti-dumping: provvedimenti, quali dazi specifici, applicati alle importazioni nell’UE di prodotti oggetto di dumping, ovvero prodotti esportati verso l’Unione a un prezzo più basso di quello nazionale.
  2. Provvediment antisovvenzioni: provvedimenti, quali dazi di compensazione (che rendono nulli gli effetti negativi delle sovvenzioni), imposti dall’UE sulle importazioni oggetto di sovvenzioni e che perciò danneggiano le industrie dell’Unione che producono lo stesso prodotto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del , pag. 6-10)

ultimo aggiornamento

Top