This document is an excerpt from the EUR-Lex website
L’Unione europea (Unione) si fonda su una serie di valori che comprendono la non discriminazione, l’uguaglianza e il rispetto della dignità umana e dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (articoli2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea — TUE). L’Unione dispone della competenza per lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione e per promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà intergenerazionale e la tutela dei diritti dei minori.
L’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) autorizza l’Unione a introdurre misure atte a eliminare le disuguaglianze e la esorta a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue politiche.
L’articolo 153 del TFUE è alla base dell’azione dell’Unione nell’ambito delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, e l’articolo 157 del TFUE riconosce il principio che gli uomini e le donne devono percepire pari retribuzione a parità di lavoro o lavoro di pari valore. L’articolo 19 del TFUE conferisce all’Unione la competenza di lottare contro le discriminazioni basate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
L’Unione ha adottato diverse direttive volte all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne e tra persone a prescindere da razza o origine etnica, orientamento sessuale, età e disabilità in diverse sfere della vita:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in allegato al trattato di Lisbona, comprende un capitolo intitolato «Uguaglianza», che delinea i principi di non discriminazione (articolo 21), di diversità culturale, religiosa e linguistica (articolo 22) e di parità tra uomini e donne (articolo 23). Inoltre, affronta i diritti del minore (articolo 24), degli anziani (articolo 25) e delle persone con disabilità (articolo 26).