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Document 32019R0125R(02)
Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (GU L 30 del 31.1.2019)
Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (GU L 30 del 31.1.2019)
ST/13676/2023/INIT
OJ L, 2023/90113, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/corrigendum/2023-11-20/oj (IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/corrigendum/2023-11-20/oj
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2019/125 |
20.11.2023 |
Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019 )
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1. |
Pagina 4, considerando 28 |
anziché:
«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci […]»,
leggasi:
«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione globale per l'esportazione delle merci […]».
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2. |
Pagina 4, considerando 35 |
anziché:
«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali […]»,
leggasi:
«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione globale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali […]».
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3. |
Pagina 5, considerando 36 |
anziché:
«Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui […].»,
leggasi:
«Il rilascio di un'autorizzazione globale è inoltre opportuno nei casi in cui […].».
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4. |
Pagina 9, articolo 2, lettera q) |
anziché:
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«q) |
«autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario […]», |
leggasi:
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«q) |
«autorizzazione globale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario […]». |
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5. |
Pagina 11, articolo 12, paragrafo 4 |
anziché:
«4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente […]»
leggasi:
«4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente […]»
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6. |
Pagina 13, articolo 17, paragrafo 4 |
anziché:
«4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente […]»
leggasi:
«4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente […]»
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7. |
Pagina 14, articolo 20, paragrafo 2 |
anziché:
«2. […] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.»
leggasi:
«2. […] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, tale autorizzazione può essere specifica o globale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.»
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8. |
Pagina 15, articolo 20, paragrafo 8 |
anziché:
«8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.»
leggasi:
«8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o globale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.»
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9. |
Pagina 15, articolo 20, paragrafo 11 |
anziché:
«11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»
leggasi:
«11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»
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10. |
Pagina 15, articolo 21, paragrafo 1 |
anziché:
«1. […]. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.»
leggasi:
«1. […]. Il periodo di validità di un'autorizzazione globale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.»
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11. |
Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 3, terza colonna |
anziché:
«Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).»,
leggasi:
«Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o globale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).».
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12. |
Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 4, terza colonna |
anziché:
«Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. […]»,
leggasi:
«Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione globale da uno a tre anni. […]».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/corrigendum/2023-11-20/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)