Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0125R(02)

Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (GU L 30 del 31.1.2019)

ST/13676/2023/INIT

OJ L, 2023/90113, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/corrigendum/2023-11-20/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/corrigendum/2023-11-20/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2019/125

20.11.2023

Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019 )

1.

Pagina 4, considerando 28

anziché:

«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci […]»,

leggasi:

«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione globale per l'esportazione delle merci […]».

2.

Pagina 4, considerando 35

anziché:

«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali […]»,

leggasi:

«Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione globale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali […]».

3.

Pagina 5, considerando 36

anziché:

«Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui […].»,

leggasi:

«Il rilascio di un'autorizzazione globale è inoltre opportuno nei casi in cui […].».

4.

Pagina 9, articolo 2, lettera q)

anziché:

«q)

«autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario […]»,

leggasi:

«q)

«autorizzazione globale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario […]».

5.

Pagina 11, articolo 12, paragrafo 4

anziché:

«4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente […]»

,

leggasi:

«4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente […]»

.

6.

Pagina 13, articolo 17, paragrafo 4

anziché:

«4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente […]»

,

leggasi:

«4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente […]»

.

7.

Pagina 14, articolo 20, paragrafo 2

anziché:

«2.   […] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.»

,

leggasi:

«2.   […] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, tale autorizzazione può essere specifica o globale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.»

.

8.

Pagina 15, articolo 20, paragrafo 8

anziché:

«8.   I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.»

,

leggasi:

«8.   I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o globale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.»

.

9.

Pagina 15, articolo 20, paragrafo 11

anziché:

«11.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»

,

leggasi:

«11.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»

.

10.

Pagina 15, articolo 21, paragrafo 1

anziché:

«1.   […]. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.»

,

leggasi:

«1.   […]. Il periodo di validità di un'autorizzazione globale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.»

.

11.

Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 3, terza colonna

anziché:

«Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).»,

leggasi:

«Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o globale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).».

12.

Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 4, terza colonna

anziché:

«Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. […]»,

leggasi:

«Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione globale da uno a tre anni. […]».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/corrigendum/2023-11-20/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top