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Document 32014R0303

Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

GU L 90 del 26.3.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogato da 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/303/oj

26.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 303/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2013 (dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 872685 USD.

(3)

L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Di conseguenza, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione deve mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I tre prodotti indicati nell’allegato I devono perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni deve essere modificata e fissata allo 0,35 %.

(4)

L’effetto di un dazio doganale supplementare dello 0,35 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 872 685 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

(1)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,35 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

(2)

L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1


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