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La direttiva introduce norme (modificate nel 2024) volte a prevenire o, laddove non sia possibile, a ridurre costantemente l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo derivante dalle emissioni industriali e dall’allevamento del bestiame nell’Unione europea (Unione), tra cui ossido di azoto, ammoniaca, mercurio, metano e anidride carbonica.
Per raggiungere un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, esso mira inoltre a:
Ambito di applicazione
La normativa riguarda le attività su scala industriale nei settori seguenti (si applicano le capacità minime):
Tutte le installazioni disciplinate dalla direttiva devono prevenire e ridurre l’inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili (BAT) e considerare l’uso efficiente dell’energia, dell’acqua e delle risorse, oltre alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti.
Principi generali
Gli Stati membri dell’Unione devono adottare le misure necessarie per garantire che le installazioni funzionino nel rispetto dei seguenti principi:
Autorizzazioni
Innovazione
La normativa contiene una serie di norme volte ad accelerare e facilitare la diffusione di tecniche innovative nelle installazioni industriali, per contribuire all’obiettivo di inquinamento zero, decarbonizzazione ed economia circolare entro il 2050. Comprende la creazione di un centro dedicato alla raccolta e all’analisi di informazioni sulle tecniche innovative (Centro europeo di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni).
Norme specifiche
La direttiva stabilisce requisiti minimi per settori specifici in capitoli separati. Essa contiene norme specifiche relative, tra le altre tematiche, a:
Informazione e partecipazione del pubblico e applicazione della normativa
Conformemente alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, l’informazione e la partecipazione del pubblico sono obbligatorie per la concessione di tutte le nuove autorizzazioni e per qualsiasi revisione importante delle stesse.
La legislazione è fortemente incentrata sulla tutela della salute umana, che è un obiettivo esplicito della direttiva sulle emissioni industriali. Stabilisce inoltre il diritto per le persone di chiedere un risarcimento per i danni alla loro salute causati dall’inquinamento illegale.
L’accesso alla giustizia è concesso ai cittadini interessati, conformemente ai massimi standard stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per contribuire alla protezione del loro diritto di vivere in un ambiente adatto alla salute e al benessere personali.
La direttiva invita gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni, tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione, del fatto che siano state ricorrenti e delle persone e dell’ambiente da essa colpite.
Le sanzioni devono includere ammende, che per le infrazioni più gravi devono ammontare ad almeno il 3 % del fatturato annuo dell’operatore nell’Unione.
La direttiva 2010/75/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 7 gennaio 2013. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1785 deve essere recepita nel diritto nazionale entro l’1 luglio 2026. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
La direttiva di modifica (UE) 2024/1785 modifica il titolo della direttiva 2010/75/UE per includere le emissioni da allevamento e modifica inoltre la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
La direttiva 2011/92/UE stabilisce le norme per valutazioni d’impatto ambientale di un’ampia gamma di progetti pubblici e privati.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Le successive modifiche alla direttiva 2010/75/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L 2024/1244 del 2.5.2024).
Decisione di esecuzione della Commissione 2012/119/UE, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 02.09.2024