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Emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva introduce norme (modificate nel 2024) volte a prevenire o, laddove non sia possibile, a ridurre costantemente l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo derivante dalle emissioni industriali e dall’allevamento del bestiame nell’Unione europea (Unione), tra cui ossido di azoto, ammoniaca, mercurio, metano e anidride carbonica.

Per raggiungere un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, esso mira inoltre a:

  • prevenire la produzione di rifiuti;
  • migliorare l’efficienza delle risorse, dell’acqua e dell’energia; e
  • promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La normativa riguarda le attività su scala industriale nei settori seguenti (si applicano le capacità minime):

  • energia;
  • produzione e lavorazione dei metalli, compresa la fabbricazione di batterie;
  • minerali, compresi il vetro, l’amianto e la ceramica;
  • estrazione, in particolare alcuni minerali;
  • prodotti chimici e gas;
  • gestione dei rifiuti;
  • pretrattamento tessile (quali lavaggio e candeggio) e finitura;
  • concia di pelli e cuoio;
  • macelli e materie prime animali e vegetali, compreso lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse e sottoprodotti di origine animale;
  • allevamento intensivo di suini e pollame;
  • elettrolisi dell’acqua per la produzione di idrogeno;
  • trattamento superficiale di sostanze, oggetti o prodotti che utilizzano solventi organici;
  • produzione di carbonio (carbone duro) o elettrografite;
  • flussi di cattura della CO2;
  • conservazione chimica del legno e dei prodotti del legno;
  • trattamento indipendente delle acque reflue in determinate circostanze.

Tutte le installazioni disciplinate dalla direttiva devono prevenire e ridurre l’inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili (BAT) e considerare l’uso efficiente dell’energia, dell’acqua e delle risorse, oltre alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti.

Principi generali

Gli Stati membri dell’Unione devono adottare le misure necessarie per garantire che le installazioni funzionino nel rispetto dei seguenti principi:

  • siano adottate tutte le misure preventive appropriate contro l’inquinamento;
  • non venga causato alcun inquinamento significativo;
  • la produzione di rifiuti sia evitata in conformità con la Direttiva 2008/98/CE (si veda la sintesi);
  • quando si generano rifiuti, questi vengano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero (secondo l’ordine della gerarchia dei rifiuti dell’Unione) oppure, quando questi sono tecnicamente o economicamente impossibili, vengano smaltiti evitando o riducendo l’impatto ambientale;
  • l’energia sia utilizzata in modo efficiente e si promuova l’uso di energie rinnovabili, ove possibile;
  • le risorse materiali e l’acqua siano utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;
  • venga attuato un sistema di gestione ambientale;
  • vengano adottate misure per prevenire gli incidenti o limitarne le conseguenze;
  • alla cessazione delle attività, siano attuate misure per evitare il rischio di inquinamento e riportare il sito in uno stato soddisfacente.

Autorizzazioni

  • Le installazioni possono operare solo se dispongono di autorizzazioni ufficiali e devono rispettare le condizioni in esse stabilite.
  • Le condizioni di autorizzazione si basano sulle conclusioni sulle BAT adottate dalla Commissione europea.
  • I valori limite di emissione devono essere fissati a un livello tale da garantire che le emissioni inquinanti non superino i livelli associati all’uso delle BAT. Sono possibili deroghe a condizioni rigorose.
  • Le autorizzazioni possono anche contenere valori limite di prestazione ambientale per l’efficienza delle risorse, dell’energia o dell’acqua.
  • Le autorità nazionali devono effettuare ispezioni periodiche delle installazioni.
  • Gli Stati membri devono sviluppare sistemi elettronici per rilasciare autorizzazioni digitali entro il 31 dicembre 2035.
  • La Commissione organizza scambi di informazioni con gli Stati membri in materia di autorizzazioni digitali e fornisce orientamenti sulle migliori pratiche.

Innovazione

La normativa contiene una serie di norme volte ad accelerare e facilitare la diffusione di tecniche innovative nelle installazioni industriali, per contribuire all’obiettivo di inquinamento zero, decarbonizzazione ed economia circolare entro il 2050. Comprende la creazione di un centro dedicato alla raccolta e all’analisi di informazioni sulle tecniche innovative (Centro europeo di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni).

Norme specifiche

La direttiva stabilisce requisiti minimi per settori specifici in capitoli separati. Essa contiene norme specifiche relative, tra le altre tematiche, a:

  • impianti di combustione — aspetti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e conformità (con la possibilità di deroghe fino al 31 dicembre 2029 per gli impianti che fanno parte di un piccolo sistema isolato);
  • impianti di incenerimento dei rifiuti e impianti di coincenerimento dei rifiuti: requisiti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e di conformità;
  • installazioni e attività che utilizzano solventi organici: include limiti di emissione, programmi di riduzione e requisiti per sostituire le sostanze pericolose;
  • installazioni che producono biossido di titanio: stabilisce limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e vieta lo scarico di alcuni tipi di rifiuti in qualsiasi corpo idrico;
  • allevamento di pollame e suini: gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare un sistema di autorizzazione o un sistema di registrazione per gli allevamenti; in entrambi i casi, le aziende devono operare secondo condizioni uniformi per il funzionamento, che la Commissione deve sviluppare.

Informazione e partecipazione del pubblico e applicazione della normativa

Conformemente alla convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, l’informazione e la partecipazione del pubblico sono obbligatorie per la concessione di tutte le nuove autorizzazioni e per qualsiasi revisione importante delle stesse.

La legislazione è fortemente incentrata sulla tutela della salute umana, che è un obiettivo esplicito della direttiva sulle emissioni industriali. Stabilisce inoltre il diritto per le persone di chiedere un risarcimento per i danni alla loro salute causati dall’inquinamento illegale.

L’accesso alla giustizia è concesso ai cittadini interessati, conformemente ai massimi standard stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per contribuire alla protezione del loro diritto di vivere in un ambiente adatto alla salute e al benessere personali.

La direttiva invita gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni, tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione, del fatto che siano state ricorrenti e delle persone e dell’ambiente da essa colpite.

Le sanzioni devono includere ammende, che per le infrazioni più gravi devono ammontare ad almeno il 3 % del fatturato annuo dell’operatore nell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2010/75/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 7 gennaio 2013. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

La direttiva di modifica (UE) 2024/1785 deve essere recepita nel diritto nazionale entro l’1 luglio 2026. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

CONTESTO

La direttiva di modifica (UE) 2024/1785 modifica il titolo della direttiva 2010/75/UE per includere le emissioni da allevamento e modifica inoltre la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

La direttiva 2011/92/UE stabilisce le norme per valutazioni d’impatto ambientale di un’ampia gamma di progetti pubblici e privati.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Le successive modifiche alla direttiva 2010/75/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (GU L 2024/1244 del 2.5.2024).

Decisione di esecuzione della Commissione 2012/119/UE, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.09.2024

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