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Riesame delle norme di governance economica introdotte in seguito alla crisi economica e finanziaria

 

SINTESI DI:

Comunicazione (COM(2014) 905 final) — Riesame della governance economica

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

  • Riesamina i vari testi legislativi conosciuti come «six-pack» e «two-pack», che mirano a rafforzare la governance economica dell’Unione europea (UE).
  • Analizza come le nuove norme sono riuscite a garantire un coordinamento più stretto delle politiche economiche.

PUNTI CHIAVE

A partire dalla crisi economica e finanziaria il sistema di governance economica nell’Unione europea (UE) è cambiato in maniera significativa. I cambiamenti hanno svolto un ruolo importante nel garantire la convergenza duratura, la crescita economica e l’occupazione.

Gli obiettivi dei pacchetti legislativi

I sette regolamenti soggetti a riesame mirano a:

  • rafforzare la sorveglianza di bilancio ai sensi del patto di stabilità e crescita, introdurre una sorveglianza di bilancio aggiuntiva per i paesi della zona euro e rafforzare i quadri di bilancio nazionali;
  • introdurre una nuova procedura per l’individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
  • istituire un quadro per i paesi della zona euro che si trovano in difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
  • fornire una base giuridica vincolante per il semestre europeo, che ne era sprovvisto prima dell’adozione di questi regolamenti.

Sorveglianza di bilancio

La crisi economica e finanziaria ha causato un aumento dei disavanzi e dei debiti pubblici nell’UE e ha rivelato elusioni nella sorveglianza delle politiche di bilancio. La normativa riforma il braccio preventivo e il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita:

  • il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita (formulato in modo tale da evitare l’insorgere di disavanzi pubblici eccessivi) viene rafforzato e reso più rigido dall’introduzione del parametri di riferimento della spesa e dalla procedura di deviazione significativa;
  • il braccio correttivo viene potenziato rendendo operativi i criteri del debito fissati nel trattato (limite del 60 % del PIL per il debito pubblico) e aumentando le sanzioni imposte ai paesi della zona euro che non rispettano le raccomandazioni previste dalla procedura per disavanzo eccessivo;
  • il patto di stabilità e crescita, e di conseguenza sia il braccio correttivo sia quello preventivo, può essere applicato in modo flessibile in caso di crisi. Nel gennaio 2015, al fine di rafforzare il legame fra investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio, la Commissione europea ha proposto dei nuovi orientamenti per i paesi dell’UE per sfruttare al meglio la flessibilità all’interno delle norme del patto di stabilità e crescita in vigore;
  • il primo regolamento «two-pack» [regolamento (UE) n. 473/2013] introduce aspetti aggiuntivi che potenziano la sorveglianza di bilancio e i quadri di bilancio nazionali dei paesi della zona euro. Prevede la valutazione da parte della Commissione dei documenti programmatici di bilancio e rafforza ulteriormente la procedura per disavanzo eccessivo. Ciò dà la possibilità alla Commissione, ad esempio, di proporre raccomandazioni individuali ai paesi con disavanzo eccessivo.

Procedura per squilibri macroeconomici

Il «six-pack» ha introdotto una sorveglianza delle politiche economiche più ampia, istituendo una procedura per squilibri macroeconomici volta a individuare, prevenire e correggere tali squilibri. Tale procedura prevede diverse fasi:

  • relazione sul meccanismo di allerta: analizza la situazione nei paesi dell’UE utilizzando un insieme di indicatori economici al fine di individuare potenziali squilibri. Mette in evidenza i paesi dell’UE che necessitano di ulteriori analisi dettagliate (esame approfondito);
  • esame approfondito: la Commissione conduce una valutazione accurata della situazione nei paesi con potenziali squilibri secondo la relazione sul meccanismo di allerta. Tale relazione prova o confuta l’esistenza di squilibri e se siano eccessivi oppure no;
  • procedura per squilibrio eccessivo: se lo squilibrio è considerato eccessivo, il paese interessato può essere sottoposto a una procedura per squilibri eccessivi e deve adottare un piano d’azione correttivo con un programma e scadenze specifiche da rispettare;
  • sanzioni : vengono applicate nel caso in cui i piani d’azione correttivi dei paesi della zona euro non siano idonei o qualora vengano attuati male.

Paesi della zona euro che si trovano in difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

Il secondo regolamento «two-pack» [regolamento (UE) n. 472/2013] mira a rafforzare il controllo e la sorveglianza dei paesi dell’UE che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. Mira a istituire un processo di sorveglianza per i paesi dell’UE soggetti a sorveglianza rafforzata, a un programma di aggiustamento macroeconomico e a sorveglianza post-programma.

Valutazione dell’efficacia dei regolamenti

  • Tali norme, volte a regolare il sistema di governance economica, rafforzano chiaramente l’attuale struttura di governance.
    • Sebbene sia stata messa in atto solo di recente, la riforma del quadro di sorveglianza di bilancio ha già avuto un ruolo nella correzione di disavanzi eccessivi. Il disavanzo di bilancio medio nell’UE a 28 è sceso dal 4,5 % del PIL nel 2011 a una percentuale stimata di circa il 3 % per il 2014. Il numero di paesi soggetti a una procedura per disavanzo eccessivo è diminuito, da 23 su 27 a 11 su 28 alla fine del 2014.
    • La procedura per gli squilibri macroeconomici ha contribuito a una comprensione condivisa delle sfide politiche che i paesi dell’UE si trovano ad affrontare, nonché alla correzione degli squilibri.
    • Le nuove norme hanno aumentato la trasparenza, la prevedibilità, la praticità e l’efficienza della vigilanza e del monitoraggio dei paesi che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie.
  • Tuttavia, dato che questo nuovo sistema di governance economica è entrato in vigore di recente e dunque l’esperienza a questo proposito è limitata, è difficile trarre conclusioni sull’efficacia dei regolamenti in questa fase.
  • Finora il sistema è stato applicato nel contesto di una grave crisi economica e finanziaria. Tuttavia, l’efficacia del sistema dipende, in larga misura, dal corretto funzionamento del braccio preventivo, che rimane da testare in periodi di migliore congiuntura economica.
  • Mentre i regolamenti hanno rafforzato il quadro di governance economica dell’UE, il riesame rivela contemporaneamente aspetti che necessitano di essere migliorati, fra cui la trasparenza e la complessità del quadro normativo e il suo impatto sulla crescita e sugli squilibri.

CONTESTO

  • In risposta alla debolezza del proprio sistema di governance economica emersa in seguito alla crisi economica e finanziaria, l’UE ha adottato un ampio spettro di misure atte a rafforzare la governance economica e a raggiungere i propri obiettivi in termini di convergenza duratura, crescita economica e occupazione. Fondamentali in questo senso sono stati i pacchetti normativi conosciuti come «six-pack» (entrato in vigore a dicembre 2011) e «two-pack» (entrato in vigore a maggio 2013).
  • Pur facendo parte del cosiddetto «six-pack», la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio dei paesi dell’UE non è oggetto del presente esercizio di riesame, dato il suo diverso calendario, che prevede il riesame entro il 14 dicembre 2018.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame della governance economica Relazione sull’applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 [COM(2014) 905 final del 28.11.2014]

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pp. 1-7)

Modifiche successive al regolamento (UE) n. 1173/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8-11)

Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12-24)

Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25-32)

Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33-40)

Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1-10)

Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11-23)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita [COM(2015) 12 final del 13.1.2015]

Ultimo aggiornamento: 20.03.2017

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