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Document 62018CJ0542

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020.
Erik Simpson e HG contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea.
Riesame delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Simpson/Consiglio (T‑646/16 P) e HG/Commissione (T‑693/16 P) – Funzione pubblica – Composizione del collegio giudicante che ha emesso le sentenze in primo grado – Procedura di nomina di un giudice al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tribunale precostituito per legge – Sindacato incidentale di legittimità – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione.
Cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:232

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 marzo 2020 ( *1 )

«Riesame delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea Simpson/Consiglio (T‑646/16 P) e HG/Commissione (T‑693/16 P) – Funzione pubblica – Composizione del collegio giudicante che ha emesso le sentenze in primo grado – Procedura di nomina di un giudice al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tribunale precostituito per legge – Sindacato incidentale di legittimità – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione»

Nelle cause riunite C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II,

aventi ad oggetto il riesame, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio (T‑646/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:493), e HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492), pronunciate nelle cause

Erik Simpson, funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio)

contro

Consiglio dell’Unione europea (C‑542/18 RX-II),

e

HG, funzionario della Commissione europea,

contro

Commissione europea (C‑543/18 RX-II),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, M. Safjan, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), C. Toader, D. Šváby, F. Biltgen e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 maggio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per E. Simpson, da M. Velardo, avocate;

per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti;

per HG, da L. Levi, avocate;

per la Commissione europea, da G. Berscheid, T.S. Bohr e F. Erlbacher, in qualità di agenti;

per il governo bulgaro, da E. Petranova, L. Zaharieva e T. Mitova, in qualità di agenti,

visti gli articoli 62 bis e 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le presenti cause hanno ad oggetto il riesame delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio (T‑646/16 P, non pubblicata; in prosieguo: la «prima sentenza oggetto di riesame», EU:T:2018:493), e HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata; in prosieguo: la «seconda sentenza oggetto di riesame», EU:T:2018:492) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze oggetto di riesame»).

2

Con la prima sentenza, il Tribunale ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), con cui esso aveva respinto il ricorso presentato dal sig. Erik Simpson al fine di ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 9 dicembre 2010 recante rigetto della sua domanda di avanzamento al grado AD 9 in seguito al superamento, da parte del medesimo, del concorso generale EPSO/AD/113/07 indetto per l’assunzione di capi unità di grado AD 9, in particolare di lingua estone, nel settore della traduzione, nonché della decisione del Consiglio del 7 ottobre 2011 di rigetto del suo reclamo contro questa prima decisione del 9 dicembre 2010 (in prosieguo: la «decisione del 7 ottobre 2011»), e, dall’altro, la condanna del Consiglio al risarcimento del danno subito. Tale ordinanza era stata resa in seguito alla sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015, Consiglio/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), che aveva annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F‑142/11, EU:F:2013:201) e rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo.

3

Con la seconda sentenza oggetto di riesame, il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), con la quale quest’ultimo aveva respinto il ricorso di HG diretto, in via principale, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione europea del 10 febbraio 2015 che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e lo aveva condannato a risarcire il danno subito dalla Commissione per un importo pari a EUR 108596,35 (in prosieguo: la «decisione del 10 febbraio 2015») nonché, per quanto necessario, della decisione di rigetto del reclamo e, dall’altro, alla condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito.

4

Il riesame verte sulla questione se, alla luce, in particolare, del principio generale della certezza del diritto, le sentenze oggetto di riesame pregiudichino l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale, in quanto giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica che ha emesso l’ordinanza del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), e la sentenza del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), era composto in modo irregolare, a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di tale collegio, il che comportava una violazione del principio del giudice precostituito per legge, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

5

Il riesame riguarda anche la questione se, allo stesso modo degli atti di cui all’articolo 277 TFUE, la nomina di un giudice possa essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità oppure se un siffatto sindacato incidentale di legittimità sia – per principio oppure in seguito alla scadenza di un determinato lasso di tempo – escluso oppure limitato a taluni tipi di irregolarità al fine di garantire la certezza del diritto e l’autorità di cosa giudicata.

Contesto normativo

Carta

6

L’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», stabilisce, nei primi due commi, quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

Decisione 2004/752/CE, Euratom e allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

7

Il considerando 6 della decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2004, L 333, pag. 7) enunciava quanto segue:

«Il numero dei giudici della camera giurisdizionale dovrebbe essere adeguato al suo carico di contenzioso. Al fine di agevolare la decisione del Consiglio sulla nomina dei giudici, è necessario prevedere, da parte del Consiglio, l’istituzione di un comitato consultivo indipendente, incaricato di verificare se le candidature presentate rispondano ai requisiti all’uopo richiesti».

8

Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2004/752, era stato aggiunto allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea un allegato I, intitolato «Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea». Tale allegato, nella versione applicabile al momento delle decisioni impugnate (in prosieguo: l’«allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea»), prevedeva, al suo articolo 2, quanto segue:

«Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. (...)

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni».

9

L’articolo 3 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia disponeva quanto segue:

«1.   I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell’articolo 257, quarto comma, [TFUE], previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

2.   Chiunque abbia la cittadinanza dell’Unione e possieda i requisiti di cui all’articolo 257, quarto comma, [TFUE] può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia [dell’Unione europea], fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l’esame delle candidature.

3.   È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte (...) e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte (...).

4.   Il comitato fornisce un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono [l]’esperienza di alto livello [più] adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio».

L’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013

10

Il 3 dicembre 2013 il Consiglio ha fatto pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito pubblico a presentare candidature al fine della nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2013, C 353, pag. 11; in prosieguo: l’«invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013»), il cui punto 4 era formulato come segue:

«Poiché il mandato di due giudici scade il 30 settembre 2014, è lanciato un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina di due giudici per un periodo di sei anni dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2020».

Decisione (UE, Euratom) 2016/454

11

I considerando da 1 a 6 della decisione (UE, Euratom) 2016/454 del Consiglio, del 22 marzo 2016, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2016, L 79, pag. 30), così recitano:

«(1)

Il mandato di due giudici del Tribunale della funzione pubblica (...) si è concluso con effetto a partire dal 30 settembre 2014, e il mandato di un altro giudice si è concluso con effetto a partire dal 31 agosto 2015. È pertanto necessario, a norma dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato I (...) [dello] Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (...), procedere alla nomina di tre giudici per coprire tali posti vacanti.

(2)

A seguito di un pubblico appello per la presentazione di candidature [del 3 dicembre] 2013 (...), il comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I [dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea] ha espresso un parere sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica. Il comitato di selezione integra il parere con un elenco di sei candidati che possiedono l’esperienza di alto livello più adeguata.

(3)

A seguito dell’accordo politico sulla riforma dell’architettura giudiziaria dell’Unione europea che ha portato all’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 16 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14)], il 17 novembre 2015 la Corte di giustizia [dell’Unione europea] ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale (...) della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti con effetto a decorrere dal 1o settembre 2016.

(4)

In tali circostanze, per ragioni di calendario, è opportuno non pubblicare un nuovo pubblico appello per la presentazione di candidature, ma attingere piuttosto all’elenco dei sei candidati che possiedono l’esperienza di alto livello più adeguata, stilato dal comitato di selezione a seguito del pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato [il 3 dicembre 2013].

(5)

È opportuno pertanto procedere alla nomina di tre persone fra quelle che figurano nel detto elenco a giudici del Tribunale della funzione pubblica, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. Le tre persone che figurano nel detto elenco in possesso dell’esperienza di alto livello più idonea sono Sean Van Raepenbusch, João Sant’Anna e Alexander Kornezov. È opportuno procedere alla nomina di João Sant’Anna e Alexander Kornezov con effetto alla data di entrata in vigore della presente decisione. Dato che Sean Van Raepenbusch ha già esercitato le funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica fino al 30 settembre 2014 e ha continuato a esercitarle in attesa della decisione del Consiglio a norma dell’articolo 5 [dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea], è opportuno procedere alla sua nomina per un nuovo mandato con effetto dal giorno successivo alla fine del suo mandato precedente.

(6)

Consegue dall’articolo 2 dell’allegato I [dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea] che ogni posto vacante deve essere coperto mediante nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni. Tuttavia, previa applicazione del proposto regolamento relativo al trasferimento al Tribunale dell’Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, il Tribunale della funzione pubblica cesserà di esistere e il mandato dei tre giudici nominati mediante la presente decisione si concluderà quindi ipso facto il giorno precedente quello in cui si applicherà detto regolamento».

12

L’articolo 1 della decisione 2016/454 così dispone:

«Sono nominati giudici del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea:

Sean Van Raepenbusch, con effetto dal 1o ottobre 2014,

João Sant’Anna, con effetto dal 1o aprile 2016,

Alexander Kornezov, con effetto dal 1o aprile 2016».

Fatti all’origine delle cause oggetto di riesame

Procedura di nomina di cui trattasi

13

Con decisione 2009/474/CE, Euratom del Consiglio, del 9 giugno 2009, recante nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 2009, L 156, pag. 56), la sig.ra I. Rofes i Pujol è stata nominata giudice del Tribunale della funzione pubblica per un periodo di sei anni, dal 1o settembre 2009 al 31 agosto 2015.

14

A seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, pubblicato in vista della scadenza, il 30 settembre 2014, dei mandati di altri due giudici del Tribunale della funzione pubblica, vale a dire i sigg. Van Raepenbusch e Kreppel, il comitato menzionato all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: il «comitato di selezione») ha redatto un elenco di sei candidati.

15

Poiché il Consiglio non aveva proceduto, prima della scadenza di questi due mandati, alla nomina di giudici nei posti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, questi ultimi hanno continuato a rimanere in carica oltre il 30 settembre 2014, in applicazione dell’articolo 5, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni. Tale disposizione era applicabile ai giudici del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 5, primo comma, dell’allegato I di detto Statuto.

16

Nessun invito pubblico a presentare candidature è stato pubblicato in vista della scadenza del mandato della sig.ra Rofes i Pujol. In tale contesto, e in applicazione delle disposizioni menzionate al punto precedente, quest’ultima ha continuato a rimanere in carica oltre il 31 agosto 2015.

17

Con decisione 2016/454, il 22 marzo 2016 il Consiglio ha nominato tre giudici del Tribunale della funzione pubblica, vale a dire il sig. Van Raepenbusch, con effetto dal 1o ottobre 2014, nonché i sigg. Sant’Anna e Kornezov, con effetto dal 1o aprile 2016. Al fine di procedere alle nomine a questi tre posti di giudice (in prosieguo: la «procedura di nomina di cui trattasi»), il Consiglio ha utilizzato l’elenco dei candidati redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, anche per il posto vacante precedentemente occupato dalla sig.ra Rofes i Pujol (in prosieguo: il «terzo posto»), sebbene tale invito pubblico a presentare candidature non riguardasse tale posto.

18

I sigg. Sant’Anna e Kornezov hanno prestato giuramento il 13 aprile 2016.

19

Con decisione del 14 aprile 2016 (GU 2016, C 146, pag. 11), il Tribunale della funzione pubblica ha assegnato i giudici Bradley, Sant’Anna e Kornezov alla propria Seconda Sezione per il periodo dal 14 aprile al 31 agosto 2016.

Causa C‑542/18 RX-II

Fatti all’origine della controversia

20

Il sig. Simpson, che era agente ausiliario presso l’unità di traduzione di lingua estone del Consiglio dal 1o giugno 2004, è stato assunto il 1o gennaio 2005 come funzionario in prova di grado AD 5, dopo aver superato il concorso generale EPSO/LA/3/03 destinato alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di traduttori aggiunti di grado (LA) 8. Egli è stato promosso al grado AD 6 il 1o gennaio 2008.

21

Nel 2009 il sig. Simpson ha superato il concorso EPSO/AD/113/07. L’elenco di riserva del concorso è stato pubblicato il 28 aprile 2009. Il 25 giugno 2010 il sig. Simpson ha chiesto, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), di beneficiare di un avanzamento al grado AD 9, facendo valere il fatto che egli aveva superato il concorso EPSO/AD/113/07 corrispondente a tale grado e la circostanza che tre funzionari in una situazione, a suo avviso, paragonabile alla sua avevano beneficiato di un avanzamento di grado a seguito del superamento di un concorso di grado più elevato rispetto al loro.

22

Con nota del 9 dicembre 2010, il Consiglio, respingendo tale domanda, ha indicato che, in mancanza di una disposizione statutaria che conferisse ai funzionari il diritto di beneficiare automaticamente di un avanzamento di grado sulla base del superamento di un concorso di grado più elevato rispetto al proprio, una decisione del genere poteva essere concessa solo alla luce dell’interesse del servizio, e che, nel caso di specie, tale interesse, in considerazione della situazione dell’unità di traduzione di lingua estone nel corso dell’anno 2010, non sussisteva.

23

L’8 marzo 2011 il sig. Simpson ha presentato un reclamo dinanzi al Consiglio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso tale decisione del Consiglio. Tale reclamo è stato respinto con decisione del 7 ottobre 2011.

Procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e dinanzi al Tribunale che hanno preceduto l’adozione della prima sentenza oggetto di riesame

24

Il 27 dicembre 2011 il sig. Simpson ha proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica un ricorso avverso la decisione del 7 ottobre 2011.

25

Con sentenza del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F‑142/11, EU:F:2013:201), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del 7 ottobre 2011 per violazione dell’obbligo di motivazione.

26

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2014, il Consiglio ha proposto impugnazione avverso tale sentenza.

27

Con sentenza del 22 ottobre 2015, Consiglio/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), il Tribunale ha accolto tale impugnazione con la motivazione che un’inesattezza materiale aveva viziato il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica, rinviando la causa dinanzi a quest’ultimo.

28

Con ordinanza del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), la Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha respinto integralmente il ricorso del sig. Simpson.

29

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 settembre 2016, il sig. Simpson ha proposto impugnazione avverso detta ordinanza. Tale impugnazione è stata registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑646/16 P.

30

Il 21 marzo 2018 il presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale ha deciso di riaprire la fase scritta del procedimento in tale causa a seguito, da un lato, della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), con la quale il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha annullato la sentenza del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137), con la motivazione che il collegio giudicante che aveva pronunciato quest’ultima sentenza non era stato costituito in maniera regolare, e, dall’altro, della decisione del 19 marzo 2018, Riesame FV/Consiglio (C‑141/18 RX, EU:C:2018:218), con la quale la Corte (Sezione del riesame) ha statuito che non vi era luogo a procedere al riesame di tale sentenza.

31

Il 22 marzo 2018 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella causa T‑646/16 P, dalla sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). In risposta a tale invito, le parti hanno sostenuto, da un lato, che un motivo d’impugnazione vertente su un’irregolarità della composizione del collegio giudicante, come quella riscontrata dal Tribunale in detta sentenza, costituiva un motivo di ordine pubblico che doveva essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione e, dall’altro, che l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), era stata firmata dallo stesso collegio giudicante la cui composizione era stata dichiarata irregolare dalla suddetta sentenza. Pertanto, secondo le parti, tale ordinanza del Tribunale della funzione pubblica doveva essere annullata per ragioni identiche a quelle accolte dal Tribunale nella medesima sentenza.

La prima sentenza oggetto di riesame

32

Con la prima sentenza oggetto di riesame, il Tribunale ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), e ha rinviato la causa ad una Sezione del Tribunale diversa da quella che si era pronunciata sull’impugnazione affinché statuisse in primo grado sul ricorso.

33

I punti da 38 a 46 della prima sentenza oggetto di riesame sono così formulati:

«38

In primo luogo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, un motivo relativo all’irregolarità della composizione del collegio giudicante costituisce un motivo di ordine pubblico, che dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, anche nel caso in cui tale irregolarità non sia stata fatta valere in primo grado (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 44 a 50 e giurisprudenza ivi citata).

39

In secondo luogo, occorre altresì ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il giudice dell’Unione non può, in linea di principio, fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, sia pure di ordine pubblico, senza aver prima invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito (v. sentenza del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

40

In terzo luogo, occorre rilevare che, nella sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), nell’ambito dell’esame del motivo vertente sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante e sollevato dalla parte ricorrente, la quale asseriva che la procedura di nomina di uno dei giudici che avevano fatto parte di tale collegio sarebbe stata viziata da irregolarità, il Tribunale ha dichiarato quanto segue.

41

Sotto un primo profilo, il Tribunale ha constatato che il Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione), quando ha pronunciato la sentenza del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137), era composto dai giudici K. Bradley, J. Sant’Anna e A. Kornezov. Il Tribunale ha altresì osservato che, conformemente al dispositivo e al considerando 5 della [decisione 2016/454], il Consiglio aveva nominato in qualità di giudici del Tribunale della funzione pubblica, in primo luogo, il sig.Van Raepenbusch, in secondo luogo, il sig. Sant’Anna e, in terzo luogo, il sig. Kornezov. Il Tribunale ha così rilevato che il giudice Bradley non era stato nominato giudice al Tribunale della funzione pubblica dalla decisione 2016/454 e non poteva quindi essere il giudice cui si riferiva il motivo menzionato al precedente punto 40, ma che, per contro, i giudici Sant’Anna e Kornezov erano stati nominati giudici al Tribunale della funzione pubblica con tale decisione.

42

Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha esaminato il motivo vertente su un’irregolarità della procedura di nomina, in quanto il Consiglio avrebbe nominato un giudice al [terzo posto] attingendo all’elenco dei candidati redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature [del 3 dicembre 2013] al fine di coprire i posti vacanti occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel nel Tribunale della funzione pubblica, sebbene tale elenco non fosse stato redatto ai fini della nomina di un giudice al [terzo posto]. Al riguardo, al punto 51 della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), il Tribunale ha dichiarato che, utilizzando l’elenco redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, al fine di coprire il terzo posto (...), il Consiglio non aveva tenuto conto del contesto normativo imposto dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013. Così, dopo aver ricordato che, secondo il dispositivo e il considerando 5 della decisione 2016/454, il Consiglio aveva nominato come giudici al Tribunale della funzione pubblica, in primo luogo, il sig. Van Raepenbusch, in secondo luogo, il sig. Sant’Anna e, in terzo luogo, il sig. Kornezov, il Tribunale ha dichiarato che tale istituzione aveva il diritto di attingere a tale elenco per quanto riguarda le prime due nomine, ma non per quanto riguarda la terza.

43

Sotto un terzo profilo, al punto 78 della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’importanza del rispetto delle norme che disciplinano la nomina di un giudice per la fiducia dei singoli e del pubblico nell’indipendenza e nell’imparzialità dei giudici, il giudice controverso non poteva essere considerato un giudice precostituito per legge ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della [Carta] e, di conseguenza, ha annullato integralmente la sentenza del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137).

44

Nel caso di specie, è sufficiente constatare che l’ordinanza [del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136)] è stata adottata dal Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione), composto dai giudici Bradley, Sant’Anna e Kornezov, ossia dallo stesso collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza del 28 giugno 2016, FV/Consiglio (F‑40/15, EU:F:2016:137), e la cui composizione è stata considerata irregolare nella sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).

45

Occorre quindi rilevare d’ufficio il motivo vertente sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante, il quale, secondo costante giurisprudenza della Corte, richiamata al punto 38 supra, costituisce un motivo di ordine pubblico, che dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, anche nel caso in cui tale irregolarità non sia stata fatta valere in primo grado (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 44 a 50 e giurisprudenza ivi citata), e, sentite le parti, fare applicazione dei principi richiamati dal Tribunale nella sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), nel caso di specie.

46

Pertanto, occorre annullare integralmente l’ordinanza impugnata per violazione del principio del giudice precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della [Carta], senza che sia necessario esaminare i motivi dedotti dal ricorrente».

Causa C‑543/18 RX-II

Fatti all’origine della controversia

34

Dal 16 maggio 2007 al 31 agosto 2013 HG, funzionario della Commissione, è stato assegnato alla delegazione della Commissione presso le Nazioni Unite a New York (Stati Uniti).

35

Il 15 settembre 2008 la Commissione e HG hanno firmato un accordo per la messa a disposizione di un alloggio di servizio corrispondente alle esigenze della sua famiglia (in prosieguo: l’«alloggio di servizio») ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato X dello Statuto.

36

Nell’ottobre 2008 HG ha informato il capo dell’amministrazione della delegazione della Commissione presso le Nazioni Unite a New York, la sig.ra A, da un lato, di non aver potuto trasferirsi nell’alloggio di servizio a causa dei problemi di salute di sua figlia, nata nel mese di giugno dello stesso anno, e, dall’altro, che avrebbe occupato l’alloggio di servizio, ma avrebbe anche abitato regolarmente nell’appartamento della moglie per godere della compagnia della propria famiglia. HG sostiene anche di aver informato la sig.ra A, in data non precisata, che uno dei suoi amici, il sig. B, avrebbe occupato l’alloggio di servizio per «alcune ore» o «due giorni ogni due settimane» in qualità di «custode» del medesimo. A tale riguardo, HG indica, da un lato, di aver chiesto al sig. B, nel mese di settembre 2008, di espletare le formalità presso il fornitore di elettricità per l’alloggio di servizio e, dall’altra, di avergli dato la chiave dell’alloggio di servizio nel dicembre 2008.

37

Con decisione del 10 febbraio 2015, l’autorità che ha il potere di nomina tripartita (in prosieguo: l’«APN tripartita») ha considerato che, in primo luogo, astenendosi dal risiedere con la sua famiglia nell’alloggio di servizio, HG aveva violato l’articolo 5 dell’allegato X dello Statuto, in secondo luogo, omettendo di firmare egli stesso il contratto di fornitura di energia elettrica, aveva violato gli obblighi derivanti dal punto 22.10.11.4 del vademecum della direzione generale (DG) «Relazioni esterne» all’attenzione del personale assunto nelle delegazioni, e, in terzo luogo, il comportamento illecito di HG era all’origine del danno risultante dall’assunzione a carico dell’istituzione del costo della locazione ingiustificata dell’alloggio di servizio. Di conseguenza, l’APN tripartita ha inflitto a HG la sanzione disciplinare della sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e l’ha condannato a risarcire detto danno per un importo pari a EUR 108596,35.

38

Il 9 maggio 2015 HG ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione 10 febbraio 2015. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’APN tripartita del 10 settembre 2015.

Procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e dinanzi al Tribunale che hanno preceduto l’adozione della seconda sentenza oggetto di riesame

39

Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 21 dicembre 2015, HG ha proposto un ricorso diretto, in via principale, da un lato, all’annullamento della decisione del 10 febbraio 2015 nonché, per quanto necessario, della decisione di rigetto del suo reclamo e, dall’altro, alla condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito.

40

Con sentenza del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), la Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale ricorso e ha condannato HG a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

41

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, HG ha proposto impugnazione avverso detta sentenza. Tale impugnazione è stata registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑693/16 P.

42

A seguito della pronuncia della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), il cui tenore è riassunto al punto 30 della presente sentenza, HG ha chiesto al Tribunale, con atto depositato il 31 gennaio 2018, se esso intendesse raccogliere le osservazioni delle parti sulle conseguenze di tale sentenza per quanto riguardava il procedimento relativo alla sua impugnazione.

43

Con ordinanza del 23 marzo 2018 il presidente della Sezione delle impugnazioni ha riaperto la fase orale del procedimento. Il 26 marzo 2018 il Tribunale ha invitato le parti a presentare osservazioni sulle conseguenze da trarre, nel caso di specie, dalla suddetta sentenza.

44

In risposta a tale invito, le parti hanno indicato che la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), era stata pronunciata dallo stesso collegio giudicante la cui composizione era stata considerata irregolare nella sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). HG ha altresì fatto valere che un motivo vertente su un’irregolarità della composizione del collegio giudicante, come quella rilevata dal Tribunale in quest’ultima sentenza, costituiva un motivo di ordine pubblico e ne ha concluso che la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), doveva essere annullata per le stesse ragioni individuate dal Tribunale nella sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Quanto alla Commissione, essa ha riconosciuto che le motivazioni sulla base delle quali il Tribunale aveva pronunciato quest’ultima sentenza avrebbero potuto condurre a giustificare l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), e al rinvio della causa a una sezione del Tribunale diversa da quella chiamata a statuire sull’impugnazione proposta da HG.

La seconda sentenza oggetto di riesame

45

Con la seconda sentenza oggetto di riesame, il Tribunale ha annullato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), e ha rinviato la causa a una Sezione del Tribunale diversa da quella che si era pronunciata sull’impugnazione affinché statuisse in primo grado sul ricorso.

46

Tale decisione si basa, ai punti da 39 a 47 della seconda sentenza oggetto di riesame, su una motivazione sostanzialmente identica a quella riprodotta al punto 33 della presente sentenza.

Procedimento dinanzi alla Corte

47

A seguito della proposta del primo avvocato generale, la Sezione del riesame ha considerato, con le sue decisioni del 17 settembre 2018, Riesame Simpson/Consiglio (C‑542/18 RX), e Riesame HG/Commissione (C‑543/18 RX), adottate ai sensi dell’articolo 62, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, che occorreva procedere al riesame delle sentenze in questione al fine di determinare se esse pregiudicassero l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Peraltro, in applicazione dell’articolo 195, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la Sezione del riesame ha deciso, il 14 febbraio 2019, di chiedere alla Corte di rinviare le due cause oggetto di riesame alla Grande Sezione.

48

In considerazione della connessione tra le cause C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, occorre riunirle ai fini della sentenza, dopo che le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi sull’opportunità di tale riunione in udienza.

Sul riesame

49

In via preliminare, occorre rilevare che la risposta alla questione oggetto del riesame, riportata ai punti 4 e 5 della presente sentenza, non può essere dedotta dal solo fatto che, con decisione del 19 marzo 2018, Riesame FV/Consiglio (C‑141/18 RX, EU:C:2018:218), la Corte ha deciso che non occorreva procedere al riesame della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), sulla quale il Tribunale ha fondato le sentenze oggetto di riesame. Infatti, come risulta dai punti 4 e 5 di tale decisione della Corte, quest’ultima è stata motivata dalla circostanza che, nella sua proposta di riesame della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), il primo avvocato generale, esponendo le ragioni particolari che l’avevano indotto ad adire la sezione del riesame, indicava che riteneva che tale sentenza «non present[asse], nel ragionamento giuridico in essa contenuto, rischi gravi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse». Da tale proposta di riesame risultava quindi che le condizioni previste all’articolo 62, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ai fini del riesame di una decisione del Tribunale non erano soddisfatte.

50

Per quanto riguarda la risposta alla questione oggetto del presente riesame, occorre esaminare, in un primo tempo, se, alla luce in particolare del principio generale della certezza del diritto, il Tribunale abbia commesso errori di diritto annullando le decisioni impugnate con la motivazione che il collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica che ha emesso tali decisioni era composto in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di tale collegio e che comportava una violazione del principio del giudice precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

51

Nell’ambito di tale esame, occorre determinare, da un lato, in quali condizioni la nomina di un giudice possa, al pari degli atti di cui all’articolo 277 TFUE, essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità. Dall’altro lato, occorre verificare se, laddove sia dimostrata l’irregolarità relativa alla procedura di nomina rilevata dal Tribunale, quest’ultima abbia effettivamente comportato una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, tale da giustificare l’annullamento di dette decisioni.

52

Nell’ipotesi in cui detto esame rivelasse che le sentenze oggetto di riesame sono effettivamente viziate da errori di diritto, occorrerà valutare, in un secondo momento, se tali sentenze pregiudichino l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

Sulle condizioni di un sindacato incidentale di legittimità della procedura di nomina di cui trattasi

53

Nelle sentenze oggetto di riesame, il Tribunale ha dichiarato che occorreva rilevare d’ufficio il motivo relativo all’irregolarità della composizione del collegio giudicante che aveva emesso le decisioni impugnate. Basandosi sulla sentenza della Corte del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375), nonché sulla sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), esso ha infatti considerato che si trattava di un motivo di ordine pubblico che doveva, in quanto tale, essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, anche nell’ipotesi in cui tale irregolarità non fosse stata dedotta in primo grado.

54

In via preliminare, occorre constatare che la decisione 2016/454, con la quale il successore al terzo posto è stato nominato giudice del Tribunale della funzione pubblica, non costituisce, come rilevato dall’avvocato generale segnatamente ai paragrafi da 118 a 124 delle sue conclusioni, un atto di portata generale ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

55

Tuttavia, dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente, imparziale e previamente stabilito dalla legge, garantito dall’articolo 47 della Carta, discende che ogni individuo deve, in linea di principio, avere la possibilità di far valere una violazione di tale diritto. Ne consegue che il giudice dell’Unione deve poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di cui trattasi abbia potuto comportare una violazione di tale diritto fondamentale.

56

Occorre inoltre esaminare se la circostanza che nessuna delle parti nelle presenti cause avesse sollevato contestazioni quanto alla regolarità del collegio giudicante che aveva adottato le decisioni impugnate ostasse a che il Tribunale esaminasse d’ufficio tale regolarità.

57

A tale riguardo, occorre sottolineare che le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale abbia l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto tribunale quando, al riguardo, sorga un dubbio serio. Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio. In tal senso, un siffatto controllo costituisce una formalità sostanziale il cui rispetto rientra nell’ordine pubblico e dev’essere verificato d’ufficio (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti 4648).

58

Pertanto, è senza commettere errori che il Tribunale ha deciso, nelle sentenze oggetto di riesame, di esaminare d’ufficio la regolarità della composizione del collegio giudicante che ha emesso le decisioni impugnate, dal momento che l’irregolarità del medesimo collegio giudicante era stata riscontrata nella sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22).

Sull’irregolarità nella procedura di nomina di cui trattasi e sull’incidenza di quest’ultima sul diritto delle parti a un giudice precostituito per legge

Irregolarità nella procedura di nomina di cui trattasi

59

Nelle sentenze oggetto di riesame, il Tribunale, facendo riferimento alla sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), ha concluso che il Consiglio non aveva tenuto conto del contesto normativo imposto dall’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 utilizzando l’elenco dei candidati redatto a seguito di quest’ultimo al fine di coprire il terzo posto.

60

Tale conclusione non contiene alcun errore di diritto.

61

Infatti, dal momento che, ai sensi del punto 4 dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, quest’ultimo era stato esplicitamente ed esclusivamente lanciato al fine di coprire i posti dei due giudici il cui mandato era scaduto il 30 settembre 2014, ossia quelli occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, e non di coprire anche il terzo posto, precedentemente occupato dalla giudice Rofes i Pujol, il cui mandato scadeva il 31 agosto 2015, il Consiglio, attingendo all’elenco dei candidati redatto a seguito di tale invito pubblico a presentare candidature per la nomina a tale posto, ha violato il contesto normativo che si era dato esso stesso pubblicando tale invito pubblico a presentare candidature, e che era tenuto a rispettare. Le «ragioni di calendario», alle quali fa riferimento il considerando 4 della decisione 2016/454 nel contesto della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea, non possono giustificare il mancato rispetto dello stesso invito pubblico a presentare candidature.

62

Per contro, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale ai punti da 52 a 58 della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), considerazioni che non sono state peraltro espressamente riprese nelle sentenze oggetto di riesame, l’impiego di tale elenco per la nomina al terzo posto sembra essere stato, per il resto, conforme alle norme che disciplinano la procedura di nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica.

63

Infatti, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, terza frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’elenco dei candidati doveva comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero di giudici che avrebbero dovuto essere nominati dal Consiglio. Orbene, l’elenco redatto in seguito all’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 conteneva sei candidati, il che corrisponde effettivamente al doppio del numero dei giudici nominati in base a tale elenco. Tale disposizione è stata quindi pienamente rispettata nel caso di specie.

64

Inoltre, nessun elemento consente di mettere in dubbio il rispetto dell’articolo 257, quarto comma, prima frase, TFUE, il quale esige che i membri dei tribunali specializzati siano scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità richiesta per l’esercizio di funzioni giurisdizionali, dell’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in forza del quale chiunque soddisfacesse tali requisiti e avesse la cittadinanza dell’Unione poteva presentare la sua candidatura ai posti di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica, o dell’articolo 3, paragrafo 4, seconda frase, di tale allegato, ai sensi del quale l’elenco redatto dal comitato di selezione doveva indicare i candidati in possesso dell’esperienza di alto livello più adeguata alla funzione.

65

Pertanto, non è stato assolutamente messo in dubbio che l’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 fosse aperto a qualsiasi cittadino dell’Unione che soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 257, quarto comma, prima frase, TFUE, che tutti i sei candidati figuranti nell’elenco redatto a seguito di tale appello pubblico avessero la cittadinanza dell’Unione e fossero stati giudicati dal comitato di selezione idonei all’esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica e che tale elenco indicasse effettivamente i candidati in possesso dell’esperienza di alto livello più adeguata.

66

Per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, disposizione secondo la quale nella nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica il Consiglio assicura una composizione equilibrata di tale organo giurisdizionale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati, il Tribunale ha certamente considerato, al punto 56 della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), che non poteva escludersi che l’impiego dell’elenco di candidati redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 per la nomina di un giudice al terzo posto avesse comportato l’esclusione di una parte dei potenziali candidati a tale posto, in particolare quelli di nazionalità spagnola, che, in considerazione dell’esigenza stabilita da detta disposizione, possono essere eventualmente stati dissuasi dal partecipare a tale invito pubblico, dato che il Tribunale della funzione pubblica già annoverava un membro spagnolo al momento dell’invito pubblico a presentare candidature, e che il posto di tale membro non formava oggetto di detto invito.

67

Tuttavia, un simile rilievo non consente affatto di ritenere che la nomina del giudice al terzo posto avrebbe condotto a una composizione non equilibrata in termini di ripartizione geografica o di rappresentanza degli ordinamenti giuridici nazionali in seno al Tribunale della funzione pubblica, e che il Consiglio avrebbe quindi proceduto a tale nomina in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Del resto, il fatto che taluni potenziali candidati siano stati dissuasi dal partecipare all’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, identificato dal Tribunale al punto 56 della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), è derivato direttamente ed esclusivamente dalla circostanza che tale invito pubblico non mirava a coprire il terzo posto, cosicché tale fatto non può essere considerato un’irregolarità distinta da quella individuata al punto 61 della presente sentenza.

68

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’irregolarità nella procedura di nomina di cui trattasi deriva esclusivamente dalla violazione, da parte del Consiglio, dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013, e non da una violazione dei requisiti derivanti dall’articolo 257, quarto comma, TFUE o dall’articolo 3 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’incidenza dell’irregolarità nella procedura di nomina di cui trattasi sul diritto delle parti a un giudice precostituito per legge

69

Nelle sentenze oggetto di riesame, il Tribunale, basandosi nuovamente sulla sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), ha dichiarato che, tenuto conto dell’importanza del rispetto delle norme che disciplinano la nomina di un giudice per la fiducia dei singoli e del pubblico nell’indipendenza e nell’imparzialità dei giudici, il giudice nominato al terzo posto non poteva essere considerato un giudice precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta.

70

A norma di tale disposizione, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

71

A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che i requisiti di indipendenza e di imparzialità costituiscono un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto. Tali requisiti presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Per quanto più specificamente riguarda le decisioni di nomina, è segnatamente necessario che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di tali decisioni siano tali da non poter suscitare siffatti dubbi legittimi per quanto riguarda i giudici nominati [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 120, 123134 nonché giurisprudenza ivi citata].

72

Poiché l’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il suo significato e la sua portata sono, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 118 e giurisprudenza ivi citata].

73

Secondo giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’introduzione dell’espressione «costituito per legge» nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell’esecutivo e a fare in modo che tale materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato (v., in tal senso, Corte EDU, 8 luglio 2014, Biagioli c. San Marino, CE:ECHR:2014:0708DEC000816213, §§ da 72 a 74, e Corte EDU, 2 maggio 2019, Pasquini c. San Marino, CE:ECHR:2019:0502JUD005095616, §§ 100 e 101 nonché giurisprudenza ivi citata).

74

Parimenti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto occasione di rilevare che il diritto di essere giudicato da un tribunale «costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, comprende, per sua stessa natura, il processo di nomina dei giudici (Corte EDU, 12 marzo 2019, Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2019:0312JUD002637418, non definitiva, § 98).

75

Dalla giurisprudenza citata ai punti 71 e 73 della presente sentenza risulta che un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario.

76

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se l’irregolarità commessa nella procedura di nomina di cui trattasi abbia comportato nella fattispecie una violazione del diritto delle parti a che la loro causa sia esaminata da un giudice precostituito per legge, garantito dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta.

77

A tal riguardo, occorre ricordare che, come rilevato al punto 68 della presente sentenza, tale irregolarità deriva esclusivamente dalla violazione da parte del Consiglio dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013.

78

Si deve quindi rilevare che la nomina di un giudice al terzo posto è stata effettuata nel rispetto delle norme fondamentali per la nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, rappresentate dall’articolo 257, quarto comma, TFUE e dall’articolo 3 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

79

In tale contesto, la mera circostanza che il Consiglio abbia attinto all’elenco redatto a seguito dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 al fine di coprire il terzo posto non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione di una norma fondamentale della procedura di nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, di natura e gravità tali da far sorgere un rischio reale che il Consiglio facesse un uso ingiustificato dei suoi poteri mettendo a repentaglio l’integrità del risultato al quale ha condotto il processo di nomina e suscitando così un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice nominato al terzo posto, o addirittura della sezione alla quale è stato assegnato.

80

A tal riguardo, l’irregolarità nella procedura di nomina di cui trattasi si distingue da quella oggetto della decisione della Corte AELS del 14 febbraio 2017, Pascal Nobile/DAS Rechtsschutz-Versicherungs (E‑21/16), menzionata al punto 75 della sentenza del 23 gennaio 2018, FV/Consiglio (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Infatti, quest’ultima irregolarità consisteva nella nomina di un giudice alla Corte AELS per un mandato la cui durata era stata eccezionalmente fissata a tre anni invece di sei e riguardava quindi, a differenza dell’irregolarità esaminata nelle presenti cause, la violazione di una norma fondamentale relativa alla durata dei mandati dei giudici all’interno di tale organo giurisdizionale, destinata a tutelare la loro l’indipendenza.

81

Da quanto precede risulta che la violazione, da parte del Consiglio, dell’invito pubblico a presentare candidature del 3 dicembre 2013 non costituisce una violazione delle norme fondamentali del diritto dell’Unione applicabili alla nomina dei giudici al Tribunale della funzione pubblica che comportasse una violazione del diritto dei ricorrenti a un tribunale precostituito per legge, garantito dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta.

82

Pertanto, e dal momento che le sentenze oggetto di riesame non contengono altri elementi idonei a mettere in dubbio il rispetto dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, in dette sentenze, che tale disposizione era stata violata. L’irregolarità di cui al punto precedente non poteva quindi giustificare di per sé sola l’annullamento di una decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante al quale è stato assegnato il giudice nominato al terzo posto.

83

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto annullando le decisioni impugnate sulla sola base dell’irregolarità commessa nella procedura di nomina di cui trattasi.

Sull’esistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

84

L’errore di diritto che vizia le sentenze oggetto di riesame è tale da pregiudicare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

85

Infatti, le sentenze oggetto di riesame possono costituire precedenti per cause future, poiché l’interpretazione e l’applicazione erronee da parte del Tribunale dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta possono ripercuotersi in altre cause che mettano in discussione la nomina di un membro di un collegio giudicante e, più in generale, il diritto a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.

86

Inoltre, tale diritto riveste carattere fondamentale e trasversale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la cui interpretazione e coerenza devono essere garantite dalla Corte, e ciò in particolare quando sorgano questioni al riguardo in un contesto specifico che non ha ancora dato luogo a una giurisprudenza costante di quest’ultima.

87

Ciò considerato, si deve dichiarare che le sentenze oggetto di riesame pregiudicano l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica che aveva emesso le decisioni impugnate era costituito in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di detto collegio, il che comportava una violazione del principio del giudice precostituito per legge sancito all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, e ha annullato tali decisioni.

Sugli effetti del riesame

88

L’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale, che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può inoltre indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

89

Ne consegue che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione rispetto alle due controversie di cui trattasi (v. altresì sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

90

Poiché il Tribunale ha annullato, nelle sentenze oggetto di riesame, le decisioni impugnate sulla base di una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta senza esaminare i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle loro rispettive impugnazioni, occorre annullare le sentenze oggetto di riesame e rinviare le cause dinanzi al Tribunale affinché esso possa statuire su tali motivi.

Sulle spese

91

Secondo l’articolo 195, paragrafo 6, del regolamento di procedura, quando la decisione del Tribunale oggetto di riesame è stata adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

92

In assenza di norme particolari che disciplinino la ripartizione delle spese nell’ambito di un riesame, occorre decidere che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le cause C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II sono riunite ai fini della sentenza.

 

2)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio (T‑646/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:493) e HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492), pregiudicano l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione nella parte in cui il Tribunale dell’Unione europea, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea che aveva emesso rispettivamente l’ordinanza del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), e la sentenza del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), era costituito in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di detto collegio, il che comportava una violazione del principio del giudice precostituito per legge sancito all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e ha annullato tali decisioni.

 

3)

Tali sentenze sono annullate.

 

4)

Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

5)

Il sig. Erik Simpson, il Consiglio dell’Unione europea, HG, la Commissione europea e il governo bulgaro si fanno carico delle proprie spese relative ai procedimenti di riesame.

 

Firme


( *1 ) Lingue processuali: l’inglese e il francese

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