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Document 32011R0664

Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell' 11 luglio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell’allegato III A Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 182, 12.7.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 171 - 173

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/664/oj

12.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/2


REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell’allegato III A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La Finlandia ha presentato una richiesta alla Commissione affinché siano prese in considerazione, per l’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, le miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea.

(2)

Il Regno Unito ha presentato una richiesta alla Commissione affinché siano prese in considerazione, per l’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, le miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea.

(3)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia e Svezia in merito all’ammissibilità della miscelazione di rifiuti corrispondenti a diversi trattini o sottotrattini delle voci B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 e B3050 della convenzione di Basilea ai fini dell’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tenendo conto di tali osservazioni, la Commissione ha selezionato un elenco di miscele di rifiuti classificati in una stessa voce della convenzione di Basilea ai fini dell’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4)

La Commissione ha esaminato le richieste di Finlandia e Regno Unito e le osservazioni degli Stati membri e, sulla base di tale valutazione, è stato selezionato un elenco di miscele di rifiuti classificati in singole voci della convenzione di Basilea ai fini dell’inclusione nell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(5)

È opportuno chiarire quali siano le procedure applicabili alle spedizioni di miscele di rifiuti classificati in una stessa voce della convenzione di Basilea. Per consentire l’esportazione di talune di tali miscele verso paesi non soggetti alla decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE, relativa alla revisione della decisione OCSE (92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero («la decisione OCSE»), in base agli obblighi generali di informazione previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006, è necessario un periodo transitorio nel quale tali paesi possano comunicare alla Commissione se le miscele stesse siano ivi esportabili indicando, se del caso, le procedure di controllo applicabili.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, nel caso di esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE, il punto 3 dell’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, come modificato dal presente regolamento, esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

L’allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è modificato come segue:

1)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le miscele di rifiuti indicate di seguito sono ricomprese nel presente allegato:

a)

miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;

b)

miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;

c)

miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;

d)

miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;

e)

miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si applicano alle esportazioni verso paesi non soggetti alla decisione OCSE.»;

2)

è aggiunto il punto 3 seguente:

«3.

Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

a)

miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;

b)

miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;

c)

miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;

d)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come “Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati”;

e)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come “Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione”;

f)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3010 della convenzione di Basilea ed elencati come “Perfluoro alcossi alcano”;

g)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);

h)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;

i)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;

j)

miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.»


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