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Document 32009D1023

Decisione del Consiglio, del 21 settembre 2009 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato

OJ L 353, 31.12.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing Official Journal Special Edition not found, P. 256 - 263

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1023/oj

31.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2009

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato

(2009/1023/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera al presidente del Consiglio, rispettivamente del 24 settembre 2008 e del 7 luglio 2008, l'Islanda e la Norvegia hanno chiesto di essere associate ai meccanismi di cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione, istituiti dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), e dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), compreso l'allegato.

(2)

In seguito all'autorizzazione data il 24 ottobre 2008 alla presidenza, assistita dalla Commissione e dalla delegazione che rappresenta lo Stato membro che deve esercitare la presidenza successiva, sono stati conclusi i negoziati con l'Islanda e la Norvegia in relazione ad un accordo ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato («l'accordo»).

(3)

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 28 novembre 2008 a Bruxelles dovrebbe essere firmato e la dichiarazione acclusa dovrebbe essere approvata.

(4)

L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure per la conclusione formale dell'accordo e la sua entrata in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione europea.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo, a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


ACCORDO

tra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

L'ISLANDA

e

LA NORVEGIA,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale,

CONSIDERANDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti, in particolare l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e la Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, contraddistinguono una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità,

SOTTOLINEANDO il comune interesse delle parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia funzioni in modo efficace, rapida e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

CONSAPEVOLI che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (1), contiene già delle norme che consentono alle autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Islanda e della Norvegia di scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale,

CONSAPEVOLI che, per stimolare la cooperazione internazionale in questo settore, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l'uso congiunto dei dati, tali procedure dovrebbero stabilire le responsabilità rispettive e prevedere adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate,

CONSIDERANDO che l'Islanda e la Norvegia hanno espresso l'auspicio di aderire ad un accordo che le autorizzi ad applicare talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, nonché del suo allegato, nell'ambito delle relazioni reciproche e con gli Stati membri dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che anche l'Unione europea ritiene necessario concludere tale accordo,

PRECISANDO che il presente accordo contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni della decisione 2008/615/GAI e della decisione 2008/616/GAI e del suo allegato, e destinate a migliorare lo scambio di informazioni, che consentono agli Stati membri dell'Unione europea e all'Islanda e alla Norvegia di concedersi reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema «hit/no hit» dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato che gestisce lo schedario i dati personali e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI,

CONSIDERANDO che tali disposizioni renderebbero notevolmente più rapide le attuali procedure che consentono agli Stati membri, all'Islanda e alla Norvegia di accertare se un altro Stato disponga delle informazioni necessarie e, in caso affermativo, quale sia tale Stato,

CONSIDERANDO che il raffronto transfrontaliero dei dati aprirà una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno agli Stati nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro autorità incaricate dell'applicazione della legge e alle autorità giudiziarie,

CONSIDERANDO che le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati,

CONSIDERANDO che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera,

CONSAPEVOLI che, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali pattugliamenti congiunti),

CONSIDERANDO che una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati, appositamente concepite per tener conto della particolare natura di varie forme di scambio di dati. Tali disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati dovrebbero tener conto in particolare della natura specifica dell'accesso transfrontaliero in linea a banche dati. Poiché l'accesso in linea non consente allo Stato che gestisce lo schedario di effettuare controlli preliminari, dovrebbe essere istituito un sistema che garantisca una verifica a posteriori,

CONSIDERANDO che il sistema «hit/no hit» offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati supplementari a carattere personale sono scambiati solo dopo una risposta positiva e la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale, comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria. In tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte degli Stati riceventi,

TENUTO CONTO che uno scambio capillare di informazioni e dati è il risultato di una più stretta cooperazione giudiziaria e di polizia, il presente accordo mira ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. Esso si attiene al livello di protezione prescritto per il trattamento dei dati personali dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, dal protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 della Convenzione nonché dai principi della raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia,

BASANDOSI sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici,

RICONOSCENDO che le disposizioni delle convenzioni bilaterali e multilaterali rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente accordo,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Oggetto e scopo

1.   Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto degli articoli da 1 a 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, degli articoli da 26 a 32 e dell'articolo 34 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, si applica nelle relazioni bilaterali tra l'Islanda o la Norvegia con ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea nonché nelle relazioni tra l'Islanda e la Norvegia.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente accordo, il contenuto degli articoli da 1 a 19 e 21 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, ad esclusione del capo 4, punto 1 del medesimo, si applica nelle relazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le dichiarazioni fatte dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/616/GAI e 2008/615/GAI si applicano anche nelle loro relazioni con l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1.

«parti contraenti», l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia;

2.

«Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;

3.

«Stato», uno Stato membro, l'Islanda o la Norvegia.

Articolo 3

Applicazione e interpretazione omogenee

1.   Le parti contraenti, per realizzare l'obiettivo di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2.   L'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Composizione delle controversie

Ogni controversia tra l'Islanda o la Norvegia e uno Stato membro sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Islanda e della Norvegia all'uopo riuniti, ai fini di una sua celere composizione.

Articolo 5

Modifiche

1.   Nel caso in cui una modifica delle disposizioni della decisione 2008/615/GAI di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e/o delle disposizioni della decisione 2008/616/GAI, compreso l'allegato, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si renda necessaria e sia loro applicabile, l'Unione europea ne informa quanto prima l'Islanda e la Norvegia e ne raccoglie le eventuali osservazioni.

2.   Qualsiasi modifica delle disposizioni della decisione 2008/615/GAI di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché delle disposizioni della decisione 2008/616/GAI compreso l'allegato, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è notificata dal depositario, non appena adottata, all'Islanda e alla Norvegia.

L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accettare il contenuto della modifica e se dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni saranno notificate al depositario entro tre mesi dalla data della notifica.

3.   Qualora l'Islanda o la Norvegia possano essere vincolate dal contenuto della modifica soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, ne informano il depositario all'atto della notifica. L'Islanda o la Norvegia informano senza indugio e per iscritto il depositario, entro sei mesi dalla notifica, non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Se possibile l'Islanda e la Norvegia applicano in via provvisoria il contenuto dell'atto o disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica per l'Islanda e la Norvegia e fino al momento in cui notificano che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

4.   Se l'Islanda o la Norvegia, o entrambe, non accettano la modifica, il presente accordo è sospeso a partire dalla data prevista per la sua attuazione da parte degli Stati membri, per un periodo di sei mesi per quanto riguarda lo Stato o gli Stati che non hanno accettato la modifica. Le parti contraenti convocano una riunione per esaminare ogni possibilità volta a mantenere il funzionamento dell'accordo, se del caso tenendo conto dell'equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena lo Stato o gli Stati in questione comunicano di accettare la modifica o se le parti contraenti convengono di applicare nuovamente il presente accordo.

5.   Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione le parti contraenti non hanno deciso di applicarlo nuovamente, il presente accordo cessa di applicarsi nei confronti dello Stato che non ha accettato la modifica.

6.   I paragrafi 4 e 5 non si applicano alle modifiche apportate ai capi 3, 4 o 5 della decisione 2008/615/GAI o all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI che l'Islanda o la Norvegia o entrambi gli Stati hanno indicato al depositario come non accettabili, precisandone i motivi. In tal caso, fatto salvo l'articolo 10, il tenore delle disposizioni pertinenti nella versione precedente la modifica continuerà ad applicarsi con lo Stato o gli Stati che hanno effettuato la notifica.

Articolo 6

Riesame

Le parti contraenti convengono di procedere ad un riesame comune del presente accordo entro 5 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'accordo e includerà altresì aspetti quali le conseguenze di un'ulteriore evoluzione dell'Unione europea relativa alle materie del presente accordo.

Articolo 7

Rapporto con altri strumenti

1.   L'Islanda e la Norvegia possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri in vigore alla data di adozione del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi del presente accordo. L'Islanda e la Norvegia notificano al depositario gli accordi o le intese che continueranno ad applicarsi.

2.   L'Islanda e la Norvegia possono concludere o mettere in vigore altri accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi del presente accordo. L'Islanda e la Norvegia notificano tali nuovi accordi o intese al depositario entro tre mesi dalla loro firma o, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione del presente accordo, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sulle relazioni con Stati che non ne siano parti.

4.   Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Articolo 8

Notifica, dichiarazioni ed entrata in vigore

1.   Ciascuna parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure richieste per l'espressione del suo consenso ad essere vincolata dal presente accordo.

2.   L'Unione europea può dare il suo consenso ad essere vincolata dal presente accordo anche qualora le decisioni previste dall'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri a cui si applica questa disposizione.

3.   L'articolo 5, paragrafi 1 e 2 si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

4.   Il termine di tre mesi previsto dall'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 2 concernente le modifiche apportate dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore comincia a decorrere il giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

5.   Al momento della notifica di cui al paragrafo 1 o ad una data ulteriore, ove previsto, l'Islanda e la Norvegia presentano le dichiarazioni previste dal presente accordo.

6.   Il presente accordo entra in vigore tra l'Unione europea e l'Islanda il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea accerta l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso da parte dell'Unione europea e dell'Islanda, o per loro conto, ad essere da esso vincolate.

7.   Il presente accordo entra in vigore tra l'Unione europea e la Norvegia il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea accerta l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso da parte dell'Unione europea e della Norvegia, o per loro conto, ad essere da esso vincolate.

8.   Non appena entri in vigore nell'Unione europea e in Islanda e nell'Unione europea e in Norvegia, il presente accordo entra altresì in vigore tra l'Islanda e la Norvegia.

9.   La trasmissione di dati personali ai sensi del presente accordo può avvenire solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI, nella legislazione nazionale degli Stati interessati dalla trasmissione.

10.   Per accertare se tale sia il caso dell'Islanda e della Norvegia, una visita di valutazione e un'esperienza pilota saranno effettuate in base alle condizioni e alle modalità concordate con questi Stati e identiche a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.

Sulla base di una relazione globale di valutazione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilirà la o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri potranno comunicare i loro dati personali all'Islanda e alla Norvegia a norma del presente accordo.

Articolo 9

Adesione

L'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 10

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti. Qualora sia denunciato dall'Islanda o dalla Norvegia, esso resta in vigore tra l'Unione europea e lo Stato nei cui confronti l'accordo non si è estinto. In caso di denuncia da parte dell'Unione europea, l'accordo decade.

2.   La denuncia del presente accordo ai sensi del paragrafo 1 ha efficacia sei mesi dopo il deposito della notifica.

Articolo 11

Depositario

1.   Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

2.   Il depositario rende pubblica qualsiasi notificazione concernente il presente accordo.

Il presente accordo è redatto a Stoccolma, addì 26 novembre 2009 e a Bruxelles, addì 30 novembre 2009, in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, norvegese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Thar ceann an Aontais Eorpaigh

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Fyrir hönd Evrópusambandsins

For Den europeiske union

Image

За Република Исландия

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για την Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Thar ceann Phoblacht na hĺoslainne

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

Az Izlandi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Islanda

Voor de Republiek Ijsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Pentru Republica Islanda

za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Thar ceann Ríocht na hIorua

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Novegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

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(1)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

DICHIARAZIONE DA ADOTTARE AL MOMENTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO

L'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, firmatarie dell'accordo sull'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato («l'accordo»),

dichiarano che:

 

Per effettuare gli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli è necessario che l'Islanda e la Norvegia stabiliscano con ogni Stato membro connessioni bilaterali per ciascuna di queste categorie.

 

Per rendere questo compito più agevole, l'Islanda e la Norvegia sono destinatarie di qualsiasi documento disponibile, software specifico ed elenco di contatti utili.

 

L'Islanda e la Norvegia possono fruire di un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già realizzato simili scambi al fine di condividere le esperienze acquisite e beneficiare in tal modo di un'assistenza pratica e tecnica.

 

Le modalità di tali partenariati sono concordate direttamente tra gli Stati interessati.

 

Gli esperti islandesi e norvegesi possono in qualsiasi momento far capo alla presidenza del Consiglio e/o alla Commissione e/o a esperti riconosciuti nei settori riguardo ai quali desiderano ottenere informazioni, chiarimenti o assistenza di altro tipo. Del pari, nella misura in cui si tratti di elaborare proposte o comunicazioni in collegamento con gli Stati membri, la Commissione può allo stesso modo contattare l'Islanda e la Norvegia.

 

Gli esperti islandesi e norvegesi possono essere invitati a partecipare alle riunioni di un gruppo ad hoc nel cui ambito gli esperti degli Stati membri discutono gli aspetti tecnici degli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici o dati di immatricolazione dei veicoli direttamente connessi con l'applicazione delle succitate decisioni del Consiglio da parte dell'Islanda e/o della Norvegia.


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