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Document 31998R0772

Regolamento (CE) n. 772/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

GU L 111 del 9.4.1998, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/1998; abrog. impl. da 398R2039

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/772/oj

31998R0772

Regolamento (CE) n. 772/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 09/04/1998 pag. 0010 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 772/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), i particolare l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Nel quadro delle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziate con due avvisi diversi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) il 26 settembre 1997 la Commissione ha accettato, con la decisione 97/634/CE (4), gli impegni offerti dal Regno di Norvegia e da 190 esportatori norvegesi, che riguardano tutte le vendite fatturate da questi esportatori a decorrere dal 1° luglio 1997.

Dopo l'accettazione degli impegni, la Commissione ha avuto motivo di ritenere che 29 esportatori non ne rispettassero i termini in quanto:

- dalle loro relazioni riguardanti il terzo trimestre 1997 risultava che sei esportatori norvegesi avevano effettuato vendite sul mercato comunitario al di sotto del prezzo minimo fissato nell'impegno per ciascuna presentazione del prodotto in questione;

- 23 esportatori norvegesi non avevano rispettato l'obbligo di presentare una relazione per il terzo trimestre del 1997 entro il termine stabilito, o non avevano presentato nessuna relazione. Questi esportatori non hanno dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore che giustificassero il ritardo.

(2) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 2529/97 (5), in prosieguo denominato «regolamento del dazio provvisorio», la Commissione ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico, di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13, originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate nell'allegato I di tale regolamento.

B. Procedura successiva

(3) Tutte le società norvegesi a cui si applicano i dazi provvisori sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali erano stati istituiti i dazi.

(4) La maggior parte delle società norvegesi ha reso note le sue osservazioni per iscritto entro il termine fissato nel regolamento del dazio provvisorio.

(5) Dopo aver ricevuto le comunicazioni scritte, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento definitivo delle violazioni apparenti. Le conclusioni della Commissione sono esposte nel regolamento (CE) n. 651/98 (6).

C. Misure definitive

(6) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo questa comunicazione.

(7) Essendo stata data agli esportatori interessati la possibilità di rendere note le loro osservazioni, si conclude che sarebbe opportuno istituire dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato dalle società elencate nell'allegato I del presente regolamento.

(8) Le inchieste da cui sono scaturiti gli impegni si sono concluse con un accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1890/97 (7) e con un accertamento definitivo delle sovvenzioni e del pregiudizio mediante il regolamento (CE) n. 1891/97 (8). Pertanto, l'aliquota dei dazi definitivi dovrebbe essere fissata al livello dei dazi stabiliti in questi due regolamenti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio.

D. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(9) Riguardo agli esportatori per i quali si è accertata una violazione degli impegni, si ritiene necessario riscuotere definitivamente, al livello dei dazi definitivi, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping e compensativi definitivi.

E. Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1890/97 e del regolamento (CE) n. 1891/97

(10) Inoltre, alcune società hanno informato la Commissione che avevano cambiato nome o che il nome indicato nell'allegato alla decisione 97/634/CE era sbagliato. Per le società il cui nome era cambiato, la Commissione si è accertata che non fosse stata modificata la struttura aziendale, nel qual caso sarebbe stato necessario esaminare in modo più approfondito l'opportunità di mantenerne l'impegno.

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1890/97 e del regolamento (CE) n. 1891/97, che esonerano le parti ivi elencate dal pagamento del dazio, dovrebbero essere modificati, ritirando l'esenzione alle società elencate nell'allegato I, e aggiornati per tener conto del nuovo nome della Skaarfish Group AS e della correzione dei nomi della West Fish Sales Ltd,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti dei codici NC di cui all'articolo 3 ed esportati dalle società indicate nell'allegato I:

- è istituito un dazio antidumping definitivo. L'aliquota di dazio applicabile è di 0,32 ecu/kg del peso netto dei prodotti,

- è istituito un dazio compensativo definitivo. L'aliquota di dazio applicabile al prezzo netto, dazio non corrisposto è pari al 3,8 % franco frontiera comunitaria.

Articolo 2

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1890/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

2. L'allegato del regolamento (CE) n. 1891/97 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 2529/97 per il salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00 * 19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13 * 19), originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996,

(2) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 18 e

GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 20.

(4) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

(5) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 63.

(6) GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 31.

(7) Regolamento (CE) n. 1890/97 del Consiglio, del 26 settembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1).

(8) Regolamento (CE) n. 1891/97 del Consiglio, del 26 settembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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