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Document 62009TN0349

Causa T-349/09: Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/76


Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago)

(Causa T-349/09)

2009/C 267/136

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (rappresentanti: avv.ti C. Hauer e C. Schumacher)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)

Conclusioni della ricorrente

Riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, relativa al procedimento di cancellazione n. 2025 C (marchio comunitario n. 915 488), in modo che il ricorso presentato dalla Tirol Milch reg.Gen.mbH avverso la decisione della divisione di annullamento 4 agosto 2008 venga respinto, nonché condannare la Tirol Milch reg.Gen.mbH alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso e rinviare il procedimento per un riesame all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo a colori «Pago» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 915488)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Tirol Milch reg.Gen.mbH

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 51 in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto l'uso serio del marchio oggetto del procedimento sarebbe stato erroneamente ritenuto come non dimostrato.

violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 e dei diritti fondamentali comunitari, in particolare, del diritto a un equo processo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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