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Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) — Regolamenti
Definisce i vari tipi di atti giuridici che l’Unione europea (Unione) può adottare, compresi i regolamenti.
Nella procedura per gli atti delegati (articolo 290 del TFUE), la Commissione europea può adottare regolamenti delegati per integrare o modificare determinati aspetti non essenziali di un atto legislativo.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1 — Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del , pag. 171).
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