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Document 32017D1438

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1438 della Commissione, del 4 agosto 2017, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità [notificata con il numero C(2017) 5456] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5456

GU L 205 del 8.8.2017, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2019; abrog. impl. da 32019D0785

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1438/oj

8.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/89


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1438 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2017

recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

[notificata con il numero C(2017) 5456]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/131/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature radio che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina le barriere all'adozione della tecnologia a banda ultralarga e crea un mercato unico effettivo per i sistemi della banda ultralarga, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori.

(2)

A norma della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente sulle apparecchiature a corto raggio ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE (3) in risposta all'evoluzione tecnologica e agli sviluppi del mercato concernenti tali apparecchiature. Il 2 luglio 2014, nella sua sesta lettera di orientamento (4) nell'ambito di questo mandato, la Commissione ha invitato la CEPT a riesaminare anche altre decisioni relative alle apparecchiature a corto raggio, come la decisione 2007/131/CE relativa alle apparecchiature a corto raggio basate sulla tecnologia a banda ultralarga.

(3)

La CEPT ha concluso che, per quanto riguarda le apparecchiature a corto raggio basate sulla tecnologia a banda ultralarga, alcuni riferimenti alle norme armonizzate nella decisione 2007/131/CE dovevano essere aggiornati.

(4)

La decisione 2007/131/CE deve pertanto essere modificata.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 2 della decisione 2007/131/CE il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.   “densità spettrale di potenza totale”: la media dei valori della densità spettrale di potenza media misurata su una sfera che comprende lo scenario di misurazione con una risoluzione di almeno 15 gradi. Le disposizioni dettagliate per la misurazione figurano nella norma ETSI EN 302 065-4;»;

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33).

(3)  Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

(4)  RSCOM 13-78rev2


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/131/CE è così modificato:

1)

Il punto 5.1 è così modificato:

a)

al primo comma, primo trattino, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Il trasmettitore deve attuare un controllo della potenza di trasmissione (TPC) con un intervallo dinamico di 10 dB, come descritto nella norma armonizzata ETSI EN 302 065-4 relativa ai dispositivi di rilevamento dei materiali;»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le emissioni irradiate dai dispositivi di rilevamento dei materiali permesse dalla presente decisione devono essere mantenute al minimo e comunque non possono superare i limiti di densità e.i.r.p. figuranti nella tabella che segue. Il rispetto dei limiti figuranti nella tabella che segue per gli impianti non fissi (applicazione B) deve essere garantito con il dispositivo su una struttura rappresentativa del materiale esaminato (ad esempio la parete rappresentativa definita nelle norme TSI EN 302 065-4).»;

c)

nella tabella, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

I dispositivi che usano un meccanismo LBT (Listen Before Talk), secondo la descrizione contenuta nella norma armonizzata EN 302 065-4, sono autorizzati a operare in bande di frequenza da 2,5 a 2,69 e da 2,9 a 3,4 GHz con una densità spettrale di potenza media massima di – 50 dBm/MHz.»;

2)

il punto 5.2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le emissioni irradiate dai dispositivi BMA devono essere mantenute al minimo e comunque non possono superare i limiti della potenza massima figuranti nella tabella che segue con il dispositivo BMA apposto sulla parete rappresentativa definita nelle norme ETSI EN 302 065-4.»;

b)

nella tabella, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

I dispositivi che usano un meccanismo LBT (Listen Before Talk), secondo la descrizione contenuta nella norma armonizzata ETSI EN 302 065-4, sono autorizzati ad operare in bande di frequenza da 1,215 a 1,73 GHz con una densità spettrale di potenza media massima di – 70 dBm/MHz e in bande di frequenza da 2,5 a 2,69 e da 2,7 a 3,4 GHz con una densità spettrale di potenza media massima di – 50 dBm/MHz.»


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