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Document 32006D0892

2006/892/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2006 , che modifica le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2006) 5860] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 343 del 8.12.2006, p. 99–101 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 767–769 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/892/oj

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/99


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2006) 5860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/892/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito di un’epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all’importazione di piume da determinati paesi terzi (3), la decisione 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera (4) e la decisione 2006/533/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (5).

(2)

Dall’adozione della decisione 2006/7/CE la Commissione è impegnata a rivedere le misure comunitarie permanenti attualmente in vigore in materia di importazioni di piume, in particolare le pertinenti disposizioni sui requisiti applicabili alle importazioni di piume non trasformate di cui all’allegato VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (6). La procedura legislativa non è tuttavia ancora ultimata.

(3)

Le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE si applicano fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, considerato che nei paesi terzi si manifestano ancora focolai della variante asiatica del virus dell’influenza aviaria e che permane invariata la minaccia zoosanitaria per la Comunità, è opportuno prorogare l’applicazione di tali decisioni fino al 30 giugno 2007.

(4)

Le decisioni della Commissione 2006/115/CE (7) e 2006/135/CE (8) sono state abrogate e sostituite dalle decisioni della Commissione 2006/563/CE (9) e 2006/415/CE (10). Croazia e Svizzera hanno comunicato alla Commissione che le rispettive autorità competenti applicano effettive misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto dalle decisioni 2006/563/CE e 2006/415/CE. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti negli allegati delle decisioni 2006/265/CE e 2006/533/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare le decisioni 2006/7/CE, 2006/265/CE e 2006/533/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione 2006/7/CE, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «30 giugno 2007».

Articolo 2

La decisione 2006/265/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «30 giugno 2007»;

2)

l’allegato è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2006/533/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 5, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «30 giugno 2007»;

2)

l’allegato è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 5 del 10.1.2006, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/521/CE (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 26).

(4)  GU L 95 del 4.4.2006, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).

(5)  GU L 212 del 2.8.2006, pag. 19.

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25).

(7)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2006/277/CE (GU L 103 del 12.4.2006, pag. 29).

(8)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/384/CE (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 53).

(9)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11.

(10)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2006/506/CE (GU L 199 del 21.7.2006, p. 36).


ALLEGATO I

«ALLEGATO

Parte del territorio della Svizzera di cui all’articolo 1, paragrafo 1:

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

CH

Svizzera

In Svizzera: tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le autorità svizzere hanno ufficialmente applicato restrizioni equivalenti a quelle previste dalle decisioni della Commissione 2006/415/CE e 2006/563/CE.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1:

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

In Croazia: tutte le zone del territorio della Croazia per le quali le autorità croate hanno ufficialmente applicato misure di protezione equivalenti a quelle previste dalla decisione 2006/563/CE della Commissione.»


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