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Document 32002D0471

2002/471/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 95/538/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2205]

GU L 163 del 21.6.2002, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/471/oj

32002D0471

2002/471/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, recante modifica della decisione 95/538/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2205]

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 21/06/2002 pag. 0021 - 0023


Decisione della Commissione

del 20 giugno 2002

recante modifica della decisione 95/538/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone

[notificata con il numero C(2002) 2205]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato A della decisione 95/538/CE della Commissione, del 6 dicembre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Giappone(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/253/CE(4), definisce il modello del certificato sanitario per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Giappone destinati alla Comunità europea.

(2) La decisione 2002/470/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini dal Giappone(5), autorizza le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati e trasformati originari del Giappone. Occorre pertanto modificare l'attestato di sanità del certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/538/CE per includervi le diciture pertinenti sui requisiti previsti per i molluschi bivalvi.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/538/CE è modificata come segue:

L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 304 del 16.12.1995, pag. 52.

(4) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 81.

(5) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

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