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Proposte legislative

L’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce i diversi compiti e ruoli che devono essere svolti dalla Commissione europea, con il suo secondo paragrafo che afferma esplicitamente che gli «atti legislativi dell’Unione possono essere adottati solo sulla base di una proposta della Commissione, salvo che i Trattati non dispongano diversamente». Questo diritto di iniziativa conferisce alla Commissione un potere considerevole nella definizione della politica e della legislazione dell’Unione. Tuttavia, come chiarisce l’articolo del trattato, la Commissione non ha il monopolio dell’avvio di proposte legislative.

Il Parlamento europeo può, come definito dall’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), «deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati». I trattati definiscono inoltre i casi in cui il Parlamento dispone di un potere di iniziativa diretto: per le decisioni relative alla sua composizione (articolo 14 TUE), per le disposizioni relative all’elezione dei suoi membri (articolo 223, paragrafo 1, TFUE), per le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri (articolo 223, paragrafo 2, TFUE), per le norme che disciplinano l’esercizio del suo diritto d’inchiesta (articolo 226 TFUE) e per lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (articolo 228 TFUE).

Un vertice del Consiglio europeo può invitare la Commissione a elaborare proposte politiche.

Il Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 241 TFUE, «deliberando a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso».

In base all’articolo 11 del TUE e all’articolo 24 del TFUE, l’iniziativa dei cittadini consente ai cittadini di invitare la Commissione a presentare proposte in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione europea. Quando un’iniziativa raggiunge un milione di firme raccolte da almeno sette Stati membri dell’Unione (ciascuno Stato ha una soglia minima), la Commissione deciderà quali eventuali azioni intraprendere.

Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, possono presentare proposte legislative anche:

  • un quarto degli Stati membri (in base all’articolo 76 TFUE),
  • La Corte di giustizia (in base all’articolo 257 TFUE), e
  • la Banca centrale europea (in base all’articolo 40 del Protocollo n. 4).

La procedura legislativa (procedura legislativa ordinaria o procedura legislativa speciale) utilizzata per adottare le proposte legislative è definita dall’articolo del trattato che costituisce la base giuridica dell’atto.

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