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Iniziativa dei cittadini

Per incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica dell’Unione europea (Unione), l’articolo 11 del trattato sull’Unione europea sancisce il diritto di iniziativa dei cittadini. L’articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce i principi generali per un regolamento dell’Unione che stabilisca le procedure e le condizioni pratiche dell’iniziativa dei cittadini europei (ICE).

L’ICE consente ai cittadini di chiedere alla Commissione europea di proporre una legislazione in qualsiasi settore in cui la Commissione abbia la facoltà di agire.

Le procedure e le condizioni pratiche per l’esercizio di tale diritto di iniziativa sono stabilite dal regolamento (UE) 2019/788, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2020 e ha sostituito il primo regolamento ICE (regolamento UE n. 211/2011). Quando un’iniziativa avrà raggiunto un milione di firme e le soglie minime in sette Stati membri dell’Unione, la Commissione deciderà quali eventuali azioni intraprendere. Il regolamento stabilisce il numero minimo di firmatari per ciascuno Stato membro.

Per avviare un’ICE, è necessario istituire un gruppo di organizzatori, composto da almeno sette cittadini europei provenienti da sette Stati membri diversi.

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