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Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni penali
Eccezioni
Persone giuridiche
La direttiva 2009/123/CE ha modificato la direttiva 2005/35/CE al fine di migliorare le norme sull'inquinamento provocato dalle navi e di garantire i responsabili degli scarichi di sostanze inquinanti siano soggetti ad adeguate sanzioni. Chiede ai paesi dell'UE di introdurre norme sulla responsabilità delle persone giuridiche di diritto privato* come le imprese.
Applicazione delle sanzioni
La direttiva 2009/123/CE richiede anche alle autorità nazionali dei paesi dell'UE di assicurare l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche per le infrazioni di minore entità. Esse cooperano allorquando una nave si renda colpevole di uno scarico illegale nella loro area di responsabilità prima di fare scalo in un altro paese dell’UE.
La direttiva è in vigore dal 1o ottobre 2005. I paesi dell'UE avrebbero dovuto integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 1o aprile 2007.
A seguito del naufragio della petroliera Prestige nel novembre 2002 e dell’Erika nel dicembre 1999, è emersa la necessità di rafforzare le misure di lotta all’inquinamento provocato dalle navi. Gli incidenti, tuttavia, non rappresentano la fonte principale dell’inquinamento, la maggior parte del quale è causato dagli scarichi intenzionali (operazioni di pulizia delle cisterne ed eliminazione degli oli usati).
La presente regolamentazione integra nel diritto comunitario le disposizioni pertinenti della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 («convenzione Marpol»). Ciò consente l'armonizzazione dell'applicazione delle disposizioni di questa convenzione.
* Azione temeraria: azione fatta con la consapevolezza che ne risulterà un probabile danno.
* Zona economica esclusiva (ZEE): viene intesa quando un paese assume la giurisdizione sull'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse marine al largo della sua costa. Tale area viene normalmente considerata come una striscia che si estende fino a 200 miglia dalla costa.
* Persona giuridica di diritto privato: qualsiasi soggetto di diritto, come le imprese, ad eccezione degli Stati, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21)
Le successive modifiche alla direttiva 2005/35/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha solamente uno scopo documentale.
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1-9). Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81-90). Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 25.04.2016