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Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni penali

Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni penali

SINTESI DI:

Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni in caso di violazione

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Crea norme applicabili in tutta Europa sull'applicazione di sanzioni in caso di scarichi di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti provenienti dalle navi che navigano in acque europee.

PUNTI CHIAVE

  • La presente legislazione stabilisce che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi costituiscono in principio un’infrazione penale. Secondo la direttiva si tratta degli scarichi di idrocarburi o di alcune sostanze inquinanti provenienti dalle navi. Gli scarichi di minore entità non devono necessariamente essere considerati violazioni, a meno che scarichi ripetuti provochino un deterioramento della qualità dell’acqua.
  • Alle persone responsabili di tali scarichi di sostanze inquinanti possono essere comminate sanzioni penali se esse hanno agito intenzionalmente e temerariamente* o per negligenza grave. Anche l’istigazione o il favoreggiamento e il concorso allo scarico di sostanze inquinanti può comportare delle sanzioni penali.
  • La direttiva si applica a qualsiasi tipo di nave battente qualsiasi bandiera.
  • Gli scarichi di sostanze inquinanti sono vietati:
    • nelle acque interne, compresi i porti, di un paese dell’UE;
    • nelle acque territoriali di un paese dell’UE;
    • negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, soggetti al diritto di passaggio di transito come specificato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
    • nella zona economica esclusiva (ZEE)* di un paese dell’UE;
    • in alto mare.

Eccezioni

  • Questo sistema non si applica agli scarichi provenienti da navi militari da guerra o gestite da uno Stato solo per servizi statali a fini non commerciali.
  • Possono inoltre essere ammesse eccezioni al divieto di scarico di sostanze inquinanti, quando lo scarico si renda necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane.

Persone giuridiche

La direttiva 2009/123/CE ha modificato la direttiva 2005/35/CE al fine di migliorare le norme sull'inquinamento provocato dalle navi e di garantire i responsabili degli scarichi di sostanze inquinanti siano soggetti ad adeguate sanzioni. Chiede ai paesi dell'UE di introdurre norme sulla responsabilità delle persone giuridiche di diritto privato* come le imprese.

  • All'impresa possono essere comminate sanzioni penali se una persona fisica che ricopre una posizione preminente all'interno dell'impresa ha commesso un’infrazione penale per conto dell'impresa. Questa persona fisica può aver agito a titolo individuale o in quanto membro dell'impresa.
  • L'impresa può anche essere ritenuta responsabile delle infrazioni per omissione commesse da una persona, ovvero per la carenza di sorveglianza o controllo.
  • La responsabilità dell'impresa non esclude azioni penali contro le persone coinvolte.

Applicazione delle sanzioni

La direttiva 2009/123/CE richiede anche alle autorità nazionali dei paesi dell'UE di assicurare l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche per le infrazioni di minore entità. Esse cooperano allorquando una nave si renda colpevole di uno scarico illegale nella loro area di responsabilità prima di fare scalo in un altro paese dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 1o ottobre 2005. I paesi dell'UE avrebbero dovuto integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 1o aprile 2007.

CONTESTO

A seguito del naufragio della petroliera Prestige nel novembre 2002 e dell’Erika nel dicembre 1999, è emersa la necessità di rafforzare le misure di lotta all’inquinamento provocato dalle navi. Gli incidenti, tuttavia, non rappresentano la fonte principale dell’inquinamento, la maggior parte del quale è causato dagli scarichi intenzionali (operazioni di pulizia delle cisterne ed eliminazione degli oli usati).

La presente regolamentazione integra nel diritto comunitario le disposizioni pertinenti della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 («convenzione Marpol»). Ciò consente l'armonizzazione dell'applicazione delle disposizioni di questa convenzione.

TERMINI CHIAVE

* Azione temeraria: azione fatta con la consapevolezza che ne risulterà un probabile danno.

* Zona economica esclusiva (ZEE): viene intesa quando un paese assume la giurisdizione sull'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse marine al largo della sua costa. Tale area viene normalmente considerata come una striscia che si estende fino a 200 miglia dalla costa.

* Persona giuridica di diritto privato: qualsiasi soggetto di diritto, come le imprese, ad eccezione degli Stati, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

ATTI

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11-21)

Le successive modifiche alla direttiva 2005/35/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha solamente uno scopo documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1-9). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81-90). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.04.2016

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