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Commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi (Convenzione di Rotterdam)

Commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi (Convenzione di Rotterdam)

 

SINTESI DI:

Convenzione di Rotterdam

Decisione 2003/106/CE riguardante l’approvazione della convenzione di Rotterdam

Decisione 2006/730/CE relativa alla conclusione della convenzione di Rotterdam

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLE DECISIONI?

  • La convenzione instaura una procedura di previo assenso informato (PIC) per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi oggetto di scambi internazionali.
  • Le decisioni garantiscono che l’UE approvi, concluda e partecipi alla Convenzione di Rotterdam, in seguito all’annullamento, da parte della Corte di giustizia dell’originaria decisione legislativa su una questione di diritto.

PUNTI CHIAVE

La convenzione:

  • disciplina le importazioni e le esportazioni di 52 prodotti chimici e pesticidi pericolosi;
  • richiede che ogni prodotto chimico incluso nell’elenco abbia ricevuto il previo assenso dell’importatore prima di essere esportato;
  • stabilisce una procedura per lo scambio di informazioni sulle decisioni prese dai paesi importatori;
  • richiede a ciascun firmatario della convenzione di nominare un’autorità nazionale per garantirne la piena attuazione;
  • chiede a ciascun firmatario se sia preparato ad accettare importazioni dei prodotti chimici e dei pesticidi elencati;
  • richiede all’esportatore di garantire che i prodotti chimici presenti nell’elenco non vengano esportati qualora il paese importatore non abbia dato la sua approvazione formale;
  • richiede alle parti che hanno vietato o applicato severe restrizioni a un prodotto chimico di notificare il segretariato della convenzione;
  • prevede lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche sui prodotti chimici e prevede la possibilità di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo sulla normativa in materia di prodotti chimici;
  • un firmatario può recedere dalla convenzione un anno dopo la ricezione della richiesta di denuncia;
  • non si applica ai narcotici, ai materiali radioattivi, ai rifiuti, alle armi chimiche, ai prodotti e additivi alimentari, agli organismi geneticamente modificati e ai prodotti chimici esportati a fini di ricerca.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

CONTESTO

  • Il 10 gennaio 2006, la Corte di giustizia pronunciò una sentenza nella causa C-94/03. La Commissione europea ha portato il caso dinanzi al Consiglio chiedendo alla Corte di annullare la decisione 2003/106/CE del Consiglio, che aveva approvato la Convenzione di Rotterdam a nome dell’UE.
  • La Commissione sosteneva che la decisione avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sull’articolo del trattato relativo alla politica comune commerciale (all’epoca, articolo 133 del trattato di Amsterdam) e non sull’articolo utilizzato (articolo 175 dello stesso trattato).
  • La Corte ha stabilito che sono richiesti entrambi gli articoli per fornire la base giuridica necessaria, e ha annullato la decisione originaria del Consiglio. La nuova decisione, entrata in vigore nel giorno dell’adozione della decisione precedente, garantisce che non vi è alcun vuoto giuridico.

Per maggiori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29).

Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 649/2012 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 06.08.2020

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