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Strumento per la stabilità (2007-2013)

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Strumento per la stabilità (2007-2013)

L'Unione europea (UE) conduce azioni di cooperazione esterna volte a sostenere la stabilità dei paesi terzi. Pertanto le misure finanziate dallo strumento per la stabilità devono contribuire alla preparazione e alla risposta alle crisi di origine naturale o umana, oltre che alla riabilitazione dei paesi in seguito ad una crisi o ad una situazione di instabilità.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità [Gazzetta ufficiale L 327 del 24.11.2006].

SINTESI

Lo strumento per la stabilità finanzia le azioni di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica condotte dall'Unione europea (UE) in collaborazione con paesi terzi. Tali azioni mirano a:

  • ristabilire la stabilità in caso di situazioni di emergenza, di crisi o al delinearsi di una crisi, onde consentire un'efficace attuazione delle politiche di sviluppo e di cooperazione;
  • rafforzare la capacità di preparazione dei paesi terzi per far fronte alle crisi e alle minacce mondiali e transregionali.

In caso di situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, soprattutto nelle situazioni che possono evolvere in un conflitto armato, lo strumento per la stabilità permette di contribuire alla protezione della democrazia, dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le azioni di cooperazione possono fornire un sostegno soprattutto:

  • alle misure tecniche e logistiche degli attori statali e non, nonché delle organizzazioni internazionali e regionali;
  • alla creazione di amministrazioni transitorie;
  • allo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche e di sistemi giudiziari indipendenti;
  • ai tribunali penali nazionali o internazionali, nonché alle commissioni per la riconciliazione nazionale;
  • alla smobilitazione e alla reintegrazione degli ex combattenti nella società, a misure a favore dei bambini soldato e alla riabilitazione delle vittime;
  • allo sviluppo della società civile e alla promozione di media indipendenti;
  • al trattamento dell'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo e degli ordigni esplosivi;
  • alla promozione di un accesso equo alle risorse naturali;
  • alla risposta alle catastrofi di origine naturale o umana e alle minacce alla salute pubblica.

Se la situazione del paese offre condizioni di cooperazione stabili, lo strumento per la stabilità può contribuire in particolare a:

  • migliorare la capacità di preparazione alle crisi, di risposta e di riabilitazione;
  • rafforzare le istituzioni e le infrastrutture pubbliche, soprattutto nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la sicurezza delle infrastrutture principali e della salute pubblica;
  • attenuare i rischi connessi con le sostanze o gli agenti chimici, biologici, radiologici o nucleari.

Esecuzione dell'aiuto

L'aiuto fornito deve tenere conto delle azioni condotte a titolo degli altri strumenti europei di aiuto esterno.

La sua esecuzione si basa su documenti di strategia geografici o tematici, e su programmi indicativi pluriennali per paese. Possono anche essere adottate delle misure speciali in risposta alle crisi o alle situazioni eccezionali.

Beneficiari del finanziamento

Diversi soggetti possono beneficiare dell'aiuto finanziario dello strumento per la stabilità, sia nell'UE che nei paesi terzi; si tratta soprattutto di autorità nazionali, regionali e locali dei paesi partner, organizzazioni internazionali, organismi pubblici e privati, organizzazioni non governative e persone fisiche.

Contesto

Le disposizioni relative allo strumento per la stabilità abrogano e sostituiscono i regolamenti relativi al meccanismo di reazione rapida e i vari regolamenti relativi alla lotta contro le mine terrestri antiuomo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1717/2006

14.12.2007

-

GU L 327, 24.11.2006

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità [COM(2009) 195 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La presente proposta estende l’applicazione del regolamento alla lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli obiettivi delle politiche comunitarie di cooperazione.

Procedura di codecisione: (COD/2009/0058)

Ultima modifica: 28.06.2011

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