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Misure specifiche in favore delle isole minori del mar Egeo
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Agricoltori delle isole del Mar Egeo: sostegno dell’Unione europea' per informazioni aggiornate sullargomento.
Misure specifiche in favore delle isole minori del mar Egeo
Misure specifiche sostengono l'agricoltura nelle isole minori del mare Egeo. Esse mirano ad un duplice obiettivo: limitare i costi eccessivi di invio di alcuni prodotti verso tali regioni e favorire lo sviluppo della produzione locale.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, che stabilisce misure specifiche nel settore dell'agricoltura in favore delle isole minori del mar Egeo, e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Le isole minori del mar Egeo beneficiano di un regime specifico di fornitura di alcuni prodotti agricoli e di misure di sostegno alla produzione agricola locale. Tali misure, previste dal presente regolamento, mirano a promuovere lo sviluppo di tali regioni, ostacolato da un insieme di fattori di natura geografica e economica.
Regime specifico di fornitura
La fornitura di prodotti agricoli (cfr. elenco di cui all'allegato I del trattato) indispensabili per il consumo da parte dell'uomo ovvero per la fabbricazione di altri prodotti, è basata su un regime specifico di sostegno. In tale quadro, le autorità incaricate dalla Grecia elaborano un bilancio previsionale di approvvigionamento che quantifica i bisogni annuali di determinati prodotti.
Tale bilancio viene successivamente approvato dalla Commissione.
Questi prodotti beneficiano di un aiuto per l'approvvigionamento, stabilito in funzione dei costi eccessivi di commercializzazione. L'attuazione del regime specifico di approvvigionamento tiene conto di alcuni fattori quali i bisogni specifici delle isole minori, le correnti di scambi tradizionali, l'aspetto economico dell'aiuto previsto e lo sviluppo delle produzioni locali.
I prodotti che beneficiano di tale regime non possono essere riesportati se non alle condizioni stabilite dal comitato competente che assiste la Commissione. Tali condizioni prevedono il rimborso dell'aiuto ricevuto. Inoltre, i prodotti trasformati nelle isole minori utilizzanti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, possono essere esportati verso paesi terzi ovvero verso la Comunità entro i limiti quantitativi stabiliti dalla Commissione.
Misure in favore della produzione agricola locale
La Grecia presenta un programma di sostegno che deve essere approvato successivamente dalla Commissione. Tale programma comprende misure che favoriscono le produzioni agricole locali nelle isole minori. Tali misure devono essere compatibili e coerenti con la legislazione e le politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la politica agricola comune.
Il programma di sostegno può comprendere:
Misure di accompagnamento
La Commissione può autorizzare aiuti supplementari sotto forma di aiuti di funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti interessati per l'attuazione del programma.
Disposizioni finanziarie
Il regime specifico di approvvigionamento, così come le misure in favore della produzione agricola locale prevedono l'erogazione di 23,93 milioni di euro annui al massimo. Per quanto attiene al regime specifico di approvvigionamento, l'importo annuale massimo è di 5,47 milioni di euro.
Disposizioni generali
La Commissione si avvale dell'assistenza del comitato di gestione dei pagamenti diretti (EN).
10. La Grecia presenta alla Commissione:
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'impatto delle azioni realizzate in applicazione del presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2011..
Contesto
Il primo quadro unico di sostegno all'agricoltura delle isole del mar Egeo è stato introdotto con il regolamento n. 2019/93, il quale ha stabilito il regime specifico di approvvigionamento e le misure di aiuto specifiche per alcuni settori quali le patate, le vigne e gli oliveti. Considerato il successo di tale sistema, il presente regolamento mira a mantenere tali aiuti, potenziando la partnership con le autorità locali e lasciando a queste una maggiore libertà a livello della gestione dei finanziamenti.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1405/2006 |
3.10.2006 |
- |
GU L 265 del 26.9.2006 |
Atto/i modificatore/i |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 615/2008 |
29.6.2008 |
- |
GU L 168 del 28.6.2008 |
Regolamento (CE) n. 72/2009 |
7.2.2009 |
- |
GU L 30 del 31.1.2009 |
Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 1405/2006 sono state integrate al testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Modalità di applicazione
Regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 che prevede modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio che stabilisce misure specifiche nel settore dell'agricoltura in favore delle isole minori del mar Egeo [Gazzetta ufficiale L 365 del 21.12.2006]. Questo regolamento contiene le modalità di applicazione delle misure in favore delle isole minori del mar Egeo. Quanto al regime specifico di approvvigionamento, il regolamento descrive il funzionamento delle componenti amministrative (certificato di aiuto e registro degli operatori), indica le condizioni di esportazione e spiega il funzionamento dei controlli e delle esportazioni. Quanto invece alle misure in favore delle produzioni locali, il regolamento descrive le modalità per la determinazione dell'importo di aiuto, per la presentazione delle domande, per i pagamenti degli aiuti, nonché i principi dei controlli sulla buona utilizzazione di tali aiuti e le sanzioni.
Cfr. versione consolidata
Trasmissione delle informazioni
Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo [Gazzetta ufficiale L 228 del 1.9.2009].
Ultima modifica: 16.09.2009