EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comunicazione dei disavanzi effettivi e previsti dei paesi dell’Unione europea

Comunicazione dei disavanzi effettivi e previsti dei paesi dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce le procedure tramite le quali i settori pubblici* dell’UE forniscono alla Commissione europea informazioni sul loro disavanzo* e debito pubblico*.

PUNTI CHIAVE

  • I paesi dell’UE comunicano a Eurostat, il dipartimento statistico della Commissione, i loro disavanzi e debiti pubblici effettivi* e previsti* due volte all’anno.
  • Entro il 1o aprile dell’anno in corso (indicato come «anno n»), i dati comprendono:
    • una stima aggiornata per l’anno precedente (n – 1), i disavanzi effettivi per i tre anni precedenti (n – 2, n – 3, n – 4) e il disavanzo pubblico previsto per l’anno in corso;
    • il debito effettivo per i quattro anni precedenti (n – 1, n – 2, n – 3, n – 4) e il debito pubblico previsto alla fine dell’anno in corso.
  • Entro il 1o ottobre, i dati comprendono:
    • i disavanzi effettivi per i quattro anni precedenti (n – 1, n – 2, n – 3, n – 4) e il disavanzo e debito pubblico previsto aggiornato per l’anno in corso.
  • I paesi dell’UE forniscono inoltre a Eurostat:
    • i dati dei conti nazionali;
    • i dati sulle spese di investimento*;
    • il PIL effettivo per i quattro anni precedenti e il PIL previsto per l’anno in corso;
    • questionari aggiuntivi e chiarimenti relativi alle comunicazioni del disavanzo e del debito che hanno dichiarato;
    • un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti usate per compilare i dati sul disavanzo e sul debito effettivi e i conti nazionali su cui si basano;
    • l’assistenza di esperti nazionali, se richiesta.
  • Laddove un esercizio differisca dall’anno civile, i paesi dell’UE forniscono i dati per i due esercizi precedenti l’anno in corso.
  • Eurostat:
    • valuta regolarmente la qualità dei dati nazionali e i conti del settore pubblico su cui si basano;
    • comunica regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio la qualità dei dati nazionali;
    • ha contatti permanenti con le autorità statistiche nazionali;
    • mantiene un dialogo regolare e conduce visite metodologiche nei paesi dell’UE per riesaminare dati, monitorare procedure e verificare conti;
    • fornisce dati sul disavanzo e il debito pubblico effettivo entro tre settimane dalle scadenze di aprile e ottobre sotto forma di comunicato stampa.

Nel 2014, il regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 479/2009 sostituendo il precedente sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95) con SEC 2010.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 30 giugno 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

* Pubblico: in quest’ambito, si riferisce agli enti di governo generale, centrale, statale e locale e ai fondi di sicurezza sociale.

* Disavanzo pubblico (surplus): indebitamento netto (accreditamento) del governo centrale.

* Debito pubblico: debito lordo del governo generale alla fine dell’anno.

* Disavanzo e debito pubblico effettivo: risultati stimati, provvisori, semi-finalizzati o finali dell’anno passato.

* Disavanzo e debito pubblico programmato: le più recenti previsioni ufficiali, che tengono conto delle decisioni di bilancio e degli sviluppi e prospettive di carattere economico.

* Investimento pubblico: investimento fisso lordo del governo generale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1-9).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 04.07.2016

In alto