Accordo tra l’Unione e la Corte penale internazionale (CPI)
SINTESI DI:
Decisione 2006/313/PESC relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea
Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea
Decisione 2011/168/PESC sulla Corte penale internazionale
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELL’ACCORDO?
- Con la decisione 2006/313/PESC, l’accordo tra la CPI e l’Unione europea (Unione) sulla cooperazione e l’assistenza è stato approvato a nome dell’Unione.
- L’accordo definisce i termini della cooperazione e dell’assistenza tra l’Unione e la CPI. L’accordo vincola l’Unione e non i singoli Stati che ne fanno parte.
- La decisione 2011/168/PESC persegue l’obiettivo di promuovere un appoggio universale allo statuto di Roma, che è il trattato che istituisce la CPI per preservare l’integrità dello statuto di Roma, sostenere l’indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché sostenere la cooperazione con la CPI e l’attuazione del principio di complementarità*.
- La decisione 2011/168/PESC abroga la posizione comune 2003/444/PESC.
PUNTI CHIAVE
Il Consiglio dell’Unione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono responsabili del coordinamento delle misure adottate dall’Unione e dai paesi dell’Unione per l’attuazione degli articoli da 2 a 5 della decisione 2011/168/PESC, in particolare sulle tre questioni seguenti:
Promuovere un appoggio universale
- L’Unione e i paesi dell’Unione contribuiscono all’obiettivo della più ampia partecipazione possibile allo statuto di Roma sollevando la questione nei negoziati e nei dialoghi politici con i paesi terzi o con le organizzazioni regionali e/o attraverso l’adozione di iniziative che promuovono i valori, i principi e le regole dello Statuto di Roma.
- L’Unione e i paesi dell’Union cooperano con gli Stati interessati, le istituzioni internazionali e le organizzazioni non governative per promuovere un appoggio universale.
- Gli Stati membri condividono la loro esperienza in merito all’attuazione dello statuto con gli Stati interessati. Inoltre, l’Unione e i paesi dell’Unione contribuiscono al lavoro legislativo necessario per la partecipazione e l’attuazione dello statuto di Roma da parte di paesi terzi.
Garantire l’indipendenza della CPI
Per garantire l’indipendenza della CPI, L’Unione e i paesi dell’Unione:
- incoraggiano gli altri paesi a versare il proprio contributo al bilancio della CPI;
- incoraggiano l’adesione e la ratifica dell’accordo sui privilegi e le immunità della CPI;
- sostengono la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell’ambito delle attività attinenti alla CPI.
Sostenere un funzionamento efficace
- L’Unione e i paesi dell’Unione seguono da vicino gli sviluppi riguardanti la cooperazione con la CPI. L’Unione e i suoi paesi possono concludere intese o accordi specifici per sostenere il funzionamento efficace della CPI. È il caso dell’accordo tra l’Unione e la CPI sulla cooperazione e l’assistenza.
- L’Unione e i paesi dell’Unione agiscono per garantire la piena cooperazione dei paesi terzi con la CPI, compresa la rapida esecuzione dei mandati di arresto.
- La risposta dell’Unione del 2013 alla mancata cooperazione con la CPI da parte dei paesi terzi si concentra sulle modalità con cui l’Unione e i paesi dell’Unione dovrebbero gestire tale mancata cooperazione.
Piano di azione
Il piano d’azione per dare seguito alla presente decisione 2011/168/CE si concentra su:
- il coordinamento delle attività dell’Unione per realizzare gli obiettivi della decisione,
- l’universalità e l’integrità dello statuto di Roma,
- l’indipendenza della CPI,
- la cooperazione con la CPI, e
- l’attuazione del principio di complementarietà.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore il 1o maggio 2006.
CONTESTO
La CPI è la prima e unica corte penale internazionale permanente al mondo e ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi. La CPI indaga e, ove giustificato, interroga le persone accusate dei più gravi crimini che rappresentano una preoccupazione per la comunità internazionale: il genocidio*, crimini di guerra*, crimini contro l’umanità* e i crimini di aggressione*. È istituito e regolato dallo Statuto di Roma, entrato in vigore il 1 luglio 2002, ed è stato ratificato da tutti i paesi dell’Unione.
TERMINI CHIAVE
Complementarietà: in questo contesto, è il principio per il quale la CPI viene considerata come una corte di ultima istanza, il che significa che dovrebbe indagare e perseguire solo qualora le corti nazionali abbiano fallito.
Genocidio: insieme di atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Crimini di guerra: atti che violano la legge e le consuetudini applicabili nei conflitti armati (ad esempio le Convenzioni di Ginevra). Alcuni esempi comprendono il maltrattamento dei prigionieri di guerra, l’uccisione degli ostaggi o la distruzione deliberata di città e centri abitati.
Crimini contro l’umanità: atti commessi nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile con la consapevolezza dell’attacco.
Crimine di aggressione: la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione 2006/313/PESC del 10 aprile 2006 relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 49).
Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50).
Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).
Ultimo aggiornamento: 15.05.2020