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Cittadini di paesi terzi — ingresso e soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

Cittadini di paesi terzi — ingresso e soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/801 — relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva fissa le regole dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori studenti, tirocinanti, volontari, alunni e soggetti collocati alla pari.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica all’ingresso e al soggiorno nell’UE di cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio e partecipazione al Servizio volontario europeo (SVE).
  • Gli Stati membri potranno decidere essi stessi di applicare le regole dell’Unione europea ai cittadini di paesi terzi che desiderano entrare nell’UE per scambi di alunni, partecipazione a progetti educativi, attività di volontariato al di fuori del servizio SVE o con collocamento alla pari.

Ammissione

  • I richiedenti devono soddisfare sia le condizioni generali che quelle specifiche della categoria.
  • Le condizioni generali comprendono:
    • possedere un titolo di viaggio valido per la durata del soggiorno previsto;
    • disporre delle risorse sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e ai costi del viaggio di ritorno;
    • Assicurazione sanitaria.
  • Alcuni esempi di condizioni specifiche sono una «convenzione di accoglienza» o un contratto di ricerca, o l’accettazione da parte di un istituto di istruzione superiore nel caso degli studenti.

Diritti

  • Il diritto di essere trattati nello stesso modo dei cittadini dell’UE è largamente basato sulla direttiva 2011/98/UE. Ciò significa, ad esempio, che i ricercatori, con l’eccezione dei casi in cui i paesi membri possono applicare delle eccezioni, hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dell’UE.
  • Gli studenti potranno lavorare fuori dall’orario di studio: ai paesi membri non è consentito limitare le loro ore lavorative a meno di 15 ore la settimana.
  • Gli studenti e i ricercatori hanno diritto a rimanere per almeno 9 mesi dopo il completamento della ricerca o degli studi, per cercare un’occupazione o avviare un’attività.
  • I familiari dei ricercatori sono autorizzati a raggiungerli in condizioni specifiche.

Mobilità

  • I ricercatori e gli studenti che partecipano a programmi che promuovono la mobilità di cittadini di paesi terzi all’interno dell’UE (se ad esempio è in essere un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore in uno o più paesi UE), possono eseguire parte dei loro studi o ricerche in un altro paese membro dell’UE.
  • La procedura da seguire dipende dalla lunghezza del periodo che intendono trascorrere all’estero. I familiari dei ricercatori sono autorizzati ad accompagnarli in un altro paese membro dell’UE alle stesse condizioni.

Procedura e trasparenza

La direttiva fissa le regole per il trattamento delle domande:

  • gli Stati membri devono rispettare scadenze specifiche nella gestione delle domande.
  • Devono essere fornite informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, compreso l’importo minimo mensile di denaro necessario.
  • Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di una tassa per il trattamento delle domande. Tuttavia, l’importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal 22 maggio 2016.

La direttiva (UE) 2016/801 ha modificato e sostituito le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. Le nuove regole contenute nella Direttiva (UE) 2016/801 dovevano essere recepite negli Stati dell’UE entro il 23 maggio 2018.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

Ultimo aggiornamento: 05.10.2017

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