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Procedura di consegna tra i paesi dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.

Procedura di consegna tra i paesi dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia

 

SINTESI DI:

Decisione 2014/835/UE del Consiglio: accordo sulla procedura di consegna tra i paesi dell’UE e l’Islanda e la Norvegia

CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE?

  • Approva l’accordo sulla procedura di consegna* tra i paesi dell’Unione europea (UE) e l’Islanda e la Norvegia.

PUNTI CHIAVE

  • L’accordo mira ad aumentare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i paesi dell’UE e l’Islanda e la Norvegia.
  • In particolare, stabilisce un sistema di consegna per accelerare il trasferimento dei sospetti e delle persone sotto custodia e per garantire un controllo sufficiente sull’esecuzione dei mandati d’arresto.

Campo d’applicazione

  • Il mandato d’arresto può essere emesso per fatti puniti con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà di almeno dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
  • Per reati passibili di una pena privativa della libertà di almeno tre anni, le parti possono fare una dichiarazione che attesti che esse non richiedono la condizione di doppia incriminabilità *. Tali reati comprendono:
    • partecipazione a un’organizzazione criminale;
    • terrorismo;
    • tratta di esseri umani;
    • pornografia infantile;
    • traffico illecito di organi umani;
    • traffico di stupefacenti.

L’elenco dei reati è lo stesso utilizzato dai paesi dell’UE per il mandato di arresto europeo.

Motivi di non esecuzione del mandato d’arresto

Le autorità giudiziarie rifiuteranno di eseguire il mandato d’arresto se:

  • il reato per cui viene richiesto è coperto da amnistia;
  • la persona è già stata giudicata per gli stessi fatti e la sanzione è già stata applicata o è in fase di esecuzione;
  • la persona non può essere considerata penalmente responsabile a causa dell’età .

D’altra parte, i paesi possono rifiutare di eseguire il mandato d’arresto in diversi casi, quali:

  • i fatti all’origine del mandato non costituiscono un reato nel paese in cui il sospetto è detenuto («Stato di esecuzione»), ad eccezione dei casi riguardanti tasse, imposte, dogane e cambi;
  • contro tale persona è in corso un’azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto;
  • lo Stato ha emesso una sentenza definitiva per gli stessi fatti, che osta all’esercizio di ulteriori azioni;
  • le autorità dello Stato di esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale o vi hanno posto fine;
  • la persona ricercata è cittadino dello Stato di esecuzione o vi risiede e tale Stato intende eseguire esso stesso tale pena;
  • i reati sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato che ha emesso il mandato («Stato emittente») o la legge dello Stato di esecuzione non consente azioni penali per tali reati.

Mandato d’arresto

  • Il mandato d’arresto contiene i dettagli riguardanti l’identità della persona ricercata, l’autorità emittente, la sanzione e la natura del reato.
  • Il mandato viene trasmesso non appena la persona ricercata viene trovata e successivamente comunicato al sistema d’informazione Schengen o, se ciò non è possibile, all’Interpol.
  • Se la persona acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto deve essere presa entro dieci giorni; in caso contrario, deve essere presa entro sessanta giorni dall’arresto.
  • Se ciò non è possibile, le autorità emittenti devono essere informate dei motivi del ritardo e i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

Procedura di consegna

  • Quando la persona viene arrestata, deve essere informata del mandato d’arresto e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità emittente e del proprio diritto di essere assistita da un consulente legale e da un interprete.
  • L’udienza viene condotta secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e a condizioni fissate di comune accordo. La persona può scegliere se acconsentire o meno alla propria consegna, a patto che tale scelta sia espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle relative conseguenze.
  • La persona deve essere consegnata entro dieci giorni a partire dalla decisione di eseguire il mandato o, se ciò non è possibile, entro dieci giorni dalla data di consegna concordata dalle autorità. Se la persona, allo scadere di tali termini, continua a trovarsi in stato di custodia, deve essere rilasciata.
  • L’autorità emittente confischerà e consegnerà i beni che possono essere necessari come prova o che sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

Consegna della persona ricercata

I paesi facenti parte dell’accordo devono permettere il transito attraverso il loro territorio della persona che verrà consegnata, purché abbiano ricevuto informazioni circa:

  • l’identità della persona;
  • l’esistenza del mandato d’arresto;
  • la natura del reato;
  • una descrizione delle circostanze.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

Si applica a partire dal 28 novembre 2014.

CONTESTO

* TERMINI CHIAVE

Procedura di consegna: una procedura che permette a un paese di consegnare una persona a un altro paese ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà.

Doppia incriminabilità: Il requisito secondo cui il reato in questione deve essere tale sia nel paese in cui il sospetto è detenuto che nel paese che ne vuole la consegna per processarlo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU L 343 del 28.11.2014, pagg. 1-2)

Ultimo aggiornamento: 24.10.2016

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