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Finanziare investimenti a lungo termine nell’economia dell’Unione europea

Finanziare investimenti a lungo termine nell’economia dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, modificato dal regolamento (UE) 2023/606

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2015/760 stabilisce norme dell’Unione europea (UE) in materia di rilascio dell’autorizzazione, di politiche di investimento e di condizioni di esercizio per i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)*.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/606, in vigore dal 10 gennaio 2024, introduce nuove norme riguardanti l’ambito di applicazione delle attività e degli investimenti ammissibili, la composizione del portafoglio e i requisiti di diversificazione, il prestito di denaro contante e altre norme sui fondi, e i requisiti relativi all’autorizzazione, alle politiche di investimento e alle condizioni operative degli ELTIF. Il loro obiettivo è quello di facilitare la raccolta e la canalizzazione dei capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, compresi quelli che promuovono il Green Deal europeo e altri settori prioritari quali l’energia, i trasporti, le infrastrutture sociali e la creazione di posti di lavoro.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2015/760 stabilisce norme uniformi sulle autorizzazioni, le politiche di investimento e le condizioni di esercizio dei fondi di investimento alternativi dell’Unione (FIA UE) o di comparti di FIA UE commercializzati nell’Unione come ELTIF. Questa sintesi informale e non esauriente, che non può essere considerata come un investimento o una consulenza legale, definisce l’insieme generale di norme che si applicano a partire dal 10 gennaio 2024.

Impresa di portafoglio ammissibile

Un’impresa di portafoglio qualificata deve soddisfare, al momento dell’investimento iniziale, i seguenti requisiti:

  • non essere un’impresa finanziaria, a meno che:
    • non si tratti di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista;
    • sia stata autorizzata o registrata meno di cinque anni prima della data dell’investimento iniziale;
  • sia un’impresa che:
    • non sia ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
    • sia ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e abbia una capitalizzazione di mercato non superiore a 1 500 000 000 EUR;
  • abbia sede in uno Stato membro dell’Unione o in un paese non appartenente all’Unione, a condizione che il paese in questione:

Attività di investimento ammissibili

Le attività sono ammissibili all’investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:

  • strumenti di equity o quasi-equity:
    • emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dall’ELTIF da tale impresa di portafoglio ammissibile o da una terza parte tramite il mercato secondario;
    • emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento di equity o quasi-equity precedentemente acquisito dall’ELTIF da tale impresa di portafoglio ammissibile o da una terza parte tramite il mercato secondario;
    • emessi da un’impresa in cui un’impresa di portafoglio ammissibile detiene una partecipazione di capitale in cambio di uno strumento di equity o quasi-equity acquisito dall’ELTIF;
  • strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;
  • prestiti concessi dall’ELTIF a un’impresa di portafoglio ammissibile con scadenza non superiore alla durata dell’ELTIF;
  • quote o azioni di uno o più ELTIF, fondi europei per il venture capital (EuVECA), fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi di investimento alternativi dell’UE gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE), a condizione che tali soggetti investano in investimenti ammissibili e non abbiano a loro volta investito più del 10 % delle loro attività in qualsiasi altro organismo di investimento collettivo;
  • attività reali*;
  • cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate in cui le esposizioni sottostanti corrispondono a una delle seguenti categorie:
    • attività elencate nell’articolo 1, lettera a), punti i), ii) o iv) del regolamento delegato (UE) 2019/1851, oppure
    • attività elencate nell’articolo 1, lettera a), punti vii) o viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851, a condizione che i proventi delle obbligazioni cartolarizzate siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine;
  • obbligazioni emesse, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee, da un’impresa di portafoglio ammissibile.

Un ELTIF dovrebbe investire almeno il 55 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili.

Autorizzazione

Una domanda di autorizzazione per un ELTIF deve contenere:

  • il regolamento o l’atto costitutivo* del fondo;
  • le informazioni sull’identità del gestore dell’ELTIF proposto, sulla sua attuale e precedente attività di gestione di fondi e sulla sua esperienza;
  • nel caso in cui l’ELTIF possa essere commercializzato agli investitori al dettaglio, una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, compresa una descrizione delle modalità di gestione dei reclami presentati dagli investitori al dettaglio;
  • le informazioni sull’identità del depositario* e, se richiesto dall’autorità competente di un ELTIF che può essere commercializzato agli investitori al dettaglio, l’accordo scritto con il depositario;
  • una descrizione delle informazioni da fornire agli investitori, compresi gli accordi per la gestione dei reclami presentati dagli investitori al dettaglio;
  • informazioni aggiuntive nel caso di strutture master*-feeder* degli ELTIF.

Il regolamento elenca inoltre la documentazione che un GEFIA UE che presenta domanda di gestione di un ELTIF stabilito in un altro Stato membro deve fornire all’autorità competente dell’ELTIF.

Per richiedere e ottenere l’autorizzazione, gli stessi gestori del fondo devono essere autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (si veda la sintesi).

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati mantiene un registro pubblico centrale di ogni ELTIF autorizzato, insieme con il relativo gestore, l’autorità competente, le date di autorizzazione e di commercializzazione dell’ELTIF, ecc.

Responsabilità

I gestori sono responsabili di assicurare il rispetto del regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione. Sono altresì responsabili delle eventuali perdite o danni derivanti dall’inosservanza del regolamento.

Politica di investimento

Gli ELTIF sono soggetti a norme specifiche d’investimento.

  • Devono investire almeno il 55 % del loro capitale in attività ammissibili.
  • I limiti di investimento di cui sopra non si applicano agli ELTIF commercializzati unicamente agli investitori professionali.
  • Come regola generale, un ELTIF non può investire più del:
    • 20 % del suo capitale in strumenti emessi da, o prestiti concessi a, qualsiasi impresa di portafoglio ammissibile unica;
    • 20 % del suo capitale in una singola attività reale;
    • 20 % del suo capitale in quote o azioni di qualsiasi ELTIF, fondo europeo per il venture capital, fondo europeo per l’imprenditoria sociale, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o FIA UE gestiti da GEFIA UE; e
    • 10 % del suo capitale in attività, qualora tali attività siano state emesse da un unico organismo; tuttavia, un ELTIF può elevare il limite del 10 % al 25 % nel caso in cui le obbligazioni siano emesse da un istituto di credito che abbia la propria sede legale in uno Stato membro e che sia soggetto per legge a una speciale vigilanza pubblica volta a tutelare i detentori di obbligazioni.
  • Il valore aggregato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate in un portafoglio ELTIF non può superare il 20 % del valore del capitale dell’ELTIF.
  • L’esposizione complessiva al rischio di una controparte dell’ELTIF derivante da operazioni in derivati OTC, da operazioni di riacquisto o da operazioni di riacquisto passivo non può superare il 10 % del valore del capitale dell’ELTIF.

Le attività e la posizione di prestito di contante degli ELTIF devono essere combinate con quelle degli organismi di investimento collettivo in cui gli ELTIF hanno investito al fine di valutare la conformità degli ELTIF con la composizione del portafoglio e i requisiti di diversificazione, e con i limiti di prestito (si veda di seguito).

Prestito di contante

  • Un ELTIF può prendere in prestito denaro, a condizione che tale prestito non rappresenti più del 50 % del valore patrimoniale netto dell’ELTIF nel caso di ELTIF che possono essere commercializzati agli investitori al dettaglio, e non più del 100 % del valore patrimoniale netto dell’ELTIF nel caso di ELTIF commercializzati unicamente agli investitori professionali.
  • Il gestore dell’ELTIF deve specificare nel prospetto dell’ELTIF se l’ELTIF intende prendere in prestito denaro contante nell’ambito della sua strategia di investimento e, in tal caso, specificare anche i limiti di prestito.

Rimborso di quote o azioni di ELTIF

  • Gli investitori in un ELTIF non possono richiedere il rimborso delle loro quote o azioni prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF. I rimborsi agli investitori sono possibili a partire dal giorno successivo alla data di fine vita dell’ELTIF.
  • Il regolamento o l’atto costitutivo dell’ELTIF devono indicare chiaramente una data specifica per la fine della vita dell’ELTIF e possono prevedere il diritto di prolungarne temporaneamente la vita e le condizioni per l’esercizio di tale diritto.
  • In deroga, il regolamento o l’atto costitutivo di un ELTIF possono prevedere la possibilità di rimborso durante la vita dell’ELTIF se vengono soddisfatte determinate condizioni.
  • La vita di un ELTIF deve essere coerente con la natura a lungo termine dell’ELTIF e deve essere compatibile con i cicli di vita di ciascuna delle singole attività dell’ELTIF, misurati in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economica dell’attività e all’obiettivo di investimento dichiarato dell’ELTIF.
  • Gli investitori devono sempre avere la possibilità di essere rimborsati in contanti. Il rimborso in natura dalle attività dell’ELTIF deve essere possibile solo a determinate condizioni.

Tutela degli investitori al dettaglio

Al fine di garantire un elevato livello di tutela degli investitori al dettaglio, deve essere effettuata una valutazione di idoneità indipendentemente dal fatto che le quote o le azioni degli ELTIF siano acquisite da investitori al dettaglio presso distributori o gestori di ELTIF o attraverso il mercato secondario.

Il distributore o, in caso di offerta o collocamento diretto di quote o azioni di un ELTIF a un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF deve emettere un chiaro avviso scritto che informi l’investitore al dettaglio in merito a quanto segue:

  • qualora la vita di un ELTIF offerto o collocato agli investitori al dettaglio superi i dieci anni, il prodotto ELTIF potrebbe non essere idoneo agli investitori al dettaglio che non sono in grado di sostenere tale impegno a lungo termine e illiquido;
  • qualora il regolamento o l’atto costitutivo di un ELTIF preveda la possibilità di abbinare quote o azioni dell’ELTIF, la disponibilità di tale possibilità non garantisce o autorizza l’investitore al dettaglio a ritirare o a ottenere il rimborso delle sue quote o azioni dell’ELTIF in questione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2015/760 è in vigore dal 9 dicembre 2015.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/606 è in vigore dal 10 gennaio 2024.

CONTESTO

Le valutazioni, condotte dalla Commissione europea in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, hanno dimostrato che il mercato dell’ELTIF non si è sviluppato come previsto, con un numero esiguo di fondi, una dimensione patrimoniale netta ridotta, un numero limitato di giurisdizioni in cui sono stati domiciliati gli ELTIF e una composizione del portafoglio in gran parte orientata verso una determinata categoria di investimento ammissibile. La comunicazione della Commissione del 2020 che lanciava un nuovo piano d’azione per l’unione dei mercati dei capitali ha sottolineato la necessità di garantire che vengano erogati maggiori investimenti verso le imprese che necessitano di capitale e verso progetti di investimento a lungo termine, in particolare durante la fase di ripresa dalla pandemia di COVID-19.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). Gli ELTIF sono concepiti per fornire capitale a lungo termine alle infrastrutture, alle piccole e medie imprese (PMI) e ai progetti immobiliari. Questi fondi beneficiano di un passaporto europeo che permette loro di essere commercializzati sia agli investitori al dettaglio che a quelli professionali. Sono disciplinati da regole rigorose per quanto riguarda le politiche di investimento e l’attività di marketing, garantendo forti garanzie per gli investitori.
Attività reali. Attività che hanno un valore intrinseco dovuto alla loro natura e alle loro caratteristiche, come proprietà immobiliari.
Atto costitutivo. Documento formale depositato presso un ente governativo per documentare giuridicamente la creazione di una società.
Depositario. Una banca o una società, regolata ai sensi della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, che è responsabile della custodia delle attività, del monitoraggio dei flussi di cassa e della supervisione delle operazioni di fondi di investimento alternativi per rafforzare la tutela degli investitori, tra le altre funzioni.
ELTIF master. Un ELTIF, o un suo comparto di investimento, nel quale un altro ELTIF investe almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni.
ELTIF feeder. Un ELTIF, o un suo comparto di investimento, autorizzato a investire almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro ELTIF o comparto di investimento di un ELTIF

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/760 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d’azione [COM(2020) 590 final del 24.9.2020].

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.01.2024

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