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Regolamento sul lobbismo: il registro per la trasparenza dell’Unione europea

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Regolamento sul lobbismo: il registro per la trasparenza dell’Unione europea

I responsabili politici dell’Unione europea (UE) non svolgono la loro attività legislativa isolati dal contesto generale, ma mantengono un dialogo costante con la società civile e una serie di gruppi di interesse, i quali contribuiscono a plasmare opinioni e politiche. È fondamentale che questi contatti siano quanto più aperti e trasparenti possibile.

ATTO

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale L 277 del 19.09.2014, pag. 11-24).

SINTESI

I responsabili politici dell’Unione europea (UE) non svolgono la loro attività legislativa isolati dal contesto generale, ma mantengono un dialogo costante con la società civile e una serie di gruppi di interesse, i quali contribuiscono a plasmare opinioni e politiche. È fondamentale che questi contatti siano quanto più aperti e trasparenti possibile.

CHE COSA FA IL PRESENTE ACCORDO INTERISTITUZIONALE?

L’accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea istituisce un registro. I rappresentanti di interessi, meglio noti come «lobbisti», che desiderano avere contatti regolari con i responsabili politici devono firmare tale registro, fornire informazioni base sulle loro attività e accettare di attenersi al relativo codice di condotta.

PUNTI CHIAVE

  • Il registro contempla tutte le attività che intendono influenzare, in maniera più o meno diretta, i processi decisionali e l’attuazione delle politiche dell’UE.
  • Tali attività comprendono i contatti con gli eurodeputati, i loro assistenti e i funzionari dell’UE, la divulgazione di lettere e documenti di dibattito, l’organizzazione di eventi e incontri e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali.
  • Alcune attività, come ad esempio l’offerta di consulenze legali o di consulenze professionali di altro tipo, non sono contemplate e i soggetti coinvolti non sono tenuti a firmare il registro.
  • Il registro non si applica a chiese, comunità religiose, partiti politici, servizi civili nazionali e organizzazioni internazionali.
  • Organizzazioni e individui assicurano la correttezza, la disponibilità al pubblico e la conformità con il codice di condotta delle informazioni da essi inserite nel registro.
  • Coloro che si registrano ricevono dei titoli di accesso annuali ai locali del Parlamento europeo.
  • Possono inoltre ricevere incentivi ulteriori, come ad esempio l’autorizzazione a co-ospitare manifestazioni nei locali del Parlamento oppure venire avvisati dalla Commissione quando vengono avviate le consultazioni pubbliche.
  • Il codice di condotta contiene un elenco di regole che i lobbisti devono rispettare nei loro rapporti con gli eurodeputati e i funzionari dell’UE. Tali regole vanno dall’obbligo di identificarsi chiaramente al divieto di vendere i documenti dell’UE a terzi.
  • Tra le sanzioni imposte in caso di violazione di una qualsiasi delle norme previste compaiono la revoca dell’autorizzazione di accesso al Parlamento e la radiazione dal registro.

QUANDO È ENTRATO IN VIGORE L’ACCORDO?

Il 1o gennaio 2015.

Per ulteriori informazioni, consultare:

Ultimo aggiornamento: 09.07.2015

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