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Regole di applicazione e di procedura degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (I)

1) OBIETTIVO

Provvedere all'applicazione uniforme, nell'ambito del mercato comune, degli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato ed autorizzare la Commissione ad emanare decisioni rivolte a imprese o ad associazioni di imprese per far cessare eventuali infrazioni agli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) anzidetti.

2) ATTO

Regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio: primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (attualmente artt. 81 e 82) [Gazzetta ufficiale n. 013 del 21.02.1962].

Osservazione: Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam tutti gli articoli del trattato CE sono stati rinumerati. Questo provvedimento non si applica tuttavia ai titoli dei regolamenti precedenti al trattato di Amsterdam.

Modificato dai seguenti atti:

Regolamento n. 59 (CEE) del Consiglio, del 3 luglio 1962 [Gazzetta ufficiale n. 058 del 10.07.1962];

Regolamento n. 118/63 (CEE) del Consiglio, del 5 novembre 1963 [Gazzetta ufficiale n. 162 del 07.11.1963];

Regolamento n. 2822/71 (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1971 [Gazzetta ufficiale n. 285 del 29.12.1971];

Regolamento n. 1216/1999 del Consiglio del 10 giugno 1999 [Gazzetta ufficiale n. 148 del 15.06.1999].

3) SINTESI

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che limitano la concorrenza in modo sensibile, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sono vietati, senza che occorra una decisione preventiva in tal senso, qualora incidano in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri.

Dietro richiesta delle imprese o delle associazioni d'imprese interessate, la Commissione può rilasciare un attestato negativo attraverso il quale dichiara che, tenuto conto degli elementi di cui essa è a conoscenza, non vi è motivo di intervenire a norma dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1), nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, previste dall'articolo 81, paragrafo 1, (ex articolo 85, paragrafo 1) e per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) (esenzione) devono essere notificati alla Commissione.

Non occorre notifica allorché:

  • le imprese interessate appartengano allo stesso Stato membro e gli accordi, le decisioni e pratiche concordate non incidano negativamente sull'importazione o l'esportazione tra Stati membri;
  • gli accordi o pratiche concordate sono conclusi da due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi;
  • gli accordi sono conclusi soltanto da due imprese ed il loro unico effetto è di imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti di proprietà industriale, oppure al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di conoscenze relative all'utilizzazione e all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'esercizio di tali diritti;
  • l'obiettivo degli accordi sia l'apprestamento o l'applicazione uniforme di norme o di tipi, nonché la ricerca e lo sviluppo, ovvero la specializzazione nella fabbricazione dei prodotti nella misura in cui questi ultimi non rappresentino, in una parte sostanziale del mercato comune, oltre i 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati similari, ovvero quando il fatturato annuale complessivamente realizzato dalle imprese partecipanti non superi i 20 milioni di unità di conto.

La decisione relativa all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato (dichiarazione d'esenzione) è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni. Può essere rinnovata su domanda, qualora continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato.

La Commissione può revocare (retroattivamente) o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti: se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione; se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione, se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode, o se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) del trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.

La Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare inapplicabili le disposizioni dell'articolo 81 paragrafo 1(ex articolo 85, paragrafo 1). Fino a quando la Commissione non abbia avviato alcuna procedura, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1).

La Commissione trasmette alle autorità competenti degli Stati membri copia delle domande, delle notificazioni e dei documenti più importanti che le sono presentati ai fini della constatazione delle infrazioni all'articolo 81 o all'articolo 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato, del rilascio di un'attestazione negativa o di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85 paragrafo 3) del trattato. Prima di prendere una decisione, interpella il comitato consultivo, composto da funzionari degli Stati membri competenti in materia di intese e posizioni dominanti.

Per l'assolvimento dei compiti sopradescritti, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese o le associazioni di imprese. Quest'ultima prerogativa è sovente utilizzata.

La Commissione può effettuare degli accertamenti presso le imprese e associazioni d'imprese, nell'ambito dei quali gli agenti della Commissione possono controllare e prendere copie dei documenti aziendali, nonché richiedere spiegazioni orali "in loco". Le imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione.

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende quando:

  • danno indicazioni inesatte od alterate o non forniscono determinate informazioni entro i termini fissati dalla decisione o esibiscono documenti aziendali incompleti;
  • commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) o dell'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato, o non osservino un onere imposto nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3).

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni d'imprese penalità di mora al fine di costringerle:

  • a porre fine ad un'infrazione alle disposizioni degli articoli 81 od 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato;
  • a porre fine ad ogni azione vietata da una decisione della Commissione;
  • a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione;
  • a sottoporsi ad un accertamento che abbia ordinato mediante decisione;

Prima di ogni decisione, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni d'imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti contestati. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può anche sentire altre persone fisiche o giuridiche. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la Commissione deve accogliere la loro domanda.

Il regolamento (CEE) n° 17/62 è rimpiazzato dal Regolamento (CE) n° 1/2003 con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento n. 17

13.03.1962

-

Regolamento n. 59

11.07.1962

-

Regolamento n. 118/63 CEE

08.11.1963

-

Regolamento (CE) n. 2822/71

18.01.1972

-

Regolamneto (CE) n. 1216/99

10.06.1999

-

4) disposizioni d'applicazione

5) altri lavori

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l' applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [Gazzetta ufficiale L 1 del 04.01.2003].

Comunicazione della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA [Gazzetta ufficiale C 9 del 14.01.1998].

Il presente documento di sintesi, diffuso a titolo informativo, non è inteso ad interpretare né a sostituire il documento di riferimento, che costituisce l'unica base giuridica vincolante.

Ultima modifica: 07.07.2005

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